CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 32083/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., limitandosi a riprodurre doglianze già formulate in grado di appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello, e quindi omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg. 3) che non c'è mutamento di contestazione se il reato contestato uti singu/us accertato come concorsuale, motivazione giuridicamente corretta, sulla quale il ricorso non 'si spende'; (ii) ribadendo l'affermazione di responsabilità sulla base del collegamento ineludibile tra l'imputato e la carta su cui è stato bonificato il pretium sceleris (pg. 2), elemento dotato di immediatezza ed incontrovertibilità dimostrativa; (iii) sottolineando il ruolo attivo dell'imputato nell'apertura della carta e della disponibilità al suo uso per fini illeciti (pg. 1), circostanze dimostrative del dolo; (iv e v) fornendo motivazione non manifestamente illogica ad ogni aspetto del trattamento sanzionatorio (pg. 3 e 4), assolvendo pertanto all'onere giustificativo richiesto al giudice di merito, al fine di escludere ogni ingerenza da parte di questa Corte nella discrezionalità riservata al giudice del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re Estensore [OSCURATO:PERSONA]