CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssaSIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportataalle conclusioni che deposita, unitamente alla nota delle spese;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si èassociata alle conclusioni rassegante dal procuratore generale e ha richiamatoconclusioni e nota spese già in atti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato lasentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di cui all’art. 595, primo, secondo, eterzo comma, cod. pen., a lui contestato per aver offeso la reputazione diMauro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], mediantearticolo di stampa apparso sulla pagina del web magazine “[OSCURATO:PERSONA] CoronaMagazine”.2. Il ricorso per cassazione si compone di un unico motivo, che lamentaviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento della scriminante del diritto di cronaca, poiché il Tribunaleaveva già affermato il rispetto del requisito della continenza formale, e laCorte di appello avrebbe riconosciuto il potenziale interesse pubblico dellanotizia diffusa. Nondimeno, sarebbe stata insussistente la veridicità dellanotizia, disattendendo l’assunto difensivo secondo cui il flusso diinformazioni reperibili online renderebbe sostanzialmente impossibile uncontrollo rigoroso di tal genere, e sottolineando che la notizia del presuntotradimento sarebbe stata smentita dai soggetti coinvolti. Ciò, tuttavia, nonpotrebbe essere sufficiente a ritenere mancante il requisito della veridicitàdella notizia, poiché la smentita da parte dei soggetti direttamente coinvoltinon sarebbe prova della falsità della notizia, ma, al massimo, unaconseguenza naturale della diffusione di notizie attinenti alla sfera privatadi personaggi pubblici, i quali non avrebbero interesse alla divulgazione difatti potenzialmente lesivi della propria immagine. Inoltre, verrebbe inrilievo il tema dell’esigibilità della condotta, intesa quale concretapossibilità, per chi diffonde la notizia, di attuare un comportamento diversosenza subire un irragionevole pregiudizio professionale. La notizia inquestione sarebbe stata, infatti, già ampiamente diffusa da altre testategiornalistiche prima della divulgazione da parte del [OSCURATO:PERSONA], e nel contestoodierno, caratterizzato da un flusso rapidissimo di notizie che circolanoquotidianamente online, un controllo scrupoloso da parte del giornalistacirca la veridicità della notizia divulgata sarebbe difficilmente realizzabilese non a costo di essere estromesso dal mercato “non stando al passo” coni tempi della comunicazione digitale. Nel caso di specie, stante la citatadiffusione della notizia da parte di numerose testate, potrebbero rinvenirsielementi idonei a corroborare il convincimento dell’imputato circa la veritàdella notizia che si apprestava a divulgare.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa SimonettaCiccarelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 25 marzo2026, ha depositato memoria difensiva, con cui ha chiesto la “conferma”della sentenza impugnata, ed ha allegato la nota spese.5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 20 aprile2026, ha anticipato conclusioni scritte e nota delle spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, ai confini dell’inammissibilità, non può essere accolto, in quantoper un verso generico, ovvero meramente riproduttivo delle lagnanze d’appello incarenza di confronto con le proposizioni delle decisioni di merito, e per altro versofondato su argomenti privi di consistenza.2. Il diritto di cronaca, garantito dall'art. 21 della Costituzione, trova unpreciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno alla tutela della reputazione, di talche il medesimo può essere efficacemente chiamato in causa - quando ne possaderivare un’offesa all'altrui reputazione, prestigio o decoro - soltanto qualora sianorispettate dal cronista alcune condizioni che la giurisprudenza di legittimità ha datempo individuato: a) la verità della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico allaconoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale; c)l'obiettività e la continenza dell'informazione.2.1.E questa Corte di cassazione ha da sempre affermato, anche in tema didiffamazione a mezzo stampa, che l'imputato che invochi il diritto di cronaca hal'onere, in primo luogo, di provare la verità della notizia riportata (Sez. 5, n. 10964del 11/01/2013, Allam, Rv. 255434), perché, in difetto della corrispondenza trafatti narrati e fatti realmente accaduti, è in radice da escludersi l’operatività dellacausa di giustificazione di cui all’art. 51 cod. pen. (ex multis, Sez. U n. 4950 del26/03/1983, Narducci, Rv. 159240)2.2. Una volta negata la verità dei fatti riferiti, la scriminante potrebbe essereipotizzata sotto il profilo putativo, ma solo quando il cronista dimostri di averassolto all'onere di esaminare, controllare e verificare le trame della narrativa, alfine di superare ogni possibile dubbio o perplessità; solo in caso di rigorosa verificadell’attendibilità della fonte, tanto più approfondita in caso di attribuzione dicomportamenti gravi ed infamanti a persona determinata (Sez. 5, n. 38896 del15/04/2019, Lang, non mass. sul punto), l’attuazione del dovere di controllo puòconsentire, in presenza degli ulteriori requisiti della pertinenza all’interessepubblico e della correttezza dei modi e toni espositivi, di ravvisare l’errorepercettivo che costituisce il presupposto dell’esenzione della responsabilità anorma dell’art. 59 comma 3 cod. pen. (Sez. 5, n. 51619 del 17/10/2017, Tassi,Rv. 271628; Sez. 5, n. 37435 del 09/07/2004, Perna ed altro, Rv. 229337; Sez.5, n. 1952 del 02/12/1999, Latella ed altro, Rv. 216437; Sez. 5, n. 7393 del14/06/1996, Scalfari ed altro, Rv. 206792).2.3. Il collegio condivide, inoltre, l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale(Sez. 5, n. 13069 del 16/02/2021, in motivazione), in materia di diffamazione amezzo della stampa periodica, il diritto di cronaca giornalistica, garantito dall'art.21 della Costituzione, trova un preciso limite nel rispetto del diritto di ciascuno allatutela della reputazione, di modo che il primo può essere lecitamente esercitato,ove ne possa derivare una lesione del secondo, soltanto quando il cronista si siaaccertato scrupolosamente dell'assoluta verità della notizia pubblicata, assolvendoall'onere di scegliere le fonti informative con grande oculatezza, esaminandoneaccuratamente la attendibilità e controllando e verificando puntualmente i fattiappresi, senza ritenersi appagato dalla loro veridicità o verosimiglianza (Sez. 5, n.14013 del 12/02/2020, Rv. 278952; Sez. 5, n. 12859 del 14/02/2005, Rv.231687; Sez. 5, n. 40415 del 19/05/2004, Rv. 231002; Sez. 5, n. 5941 del05/04/2000, Rv. 216120; Sez. 5, n. 1952 del 02/12/1999, Rv. 216437; Sez. 5, n.12024 del 31/03/1999, Rv. 215037; Sez. 5, n. 11199 del 11/08/1998, Rv.212131; Sez. 5, n. 8848 del 15/07/1997, Rv. 208614; Sez. 5, n. 6018 del23/01/1997, Rv. 208085; Sez. 5, n. 7393 del 14/06/1996, Rv. 206792).Il requisito della verità della notizia può poi assumere rilievo affievolito e nondecisivo, ai fini dell’operatività della causa di giustificazione, quando il giornalistaabbia assolto all’onere di adoperarsi per una compiuta verifica dell’attendibilitàdella medesima (Sez. 5, n.50189 del 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277958; Sez. 5, n. 14013del 12/2/20, Sasso, Rv. 278952).Rimane principio stabile in materia, poi, che ai fini della configurabilitàdell'esimente putativa del diritto di cronaca, incombe sul giornalista l'onere diallegare gli elementi di fatto concreti ed idonei a giustificare l'erroneoconvincimento in ordine alla veridicità della notizia, non essendo a tal finesufficiente far riferimento ad un generico affidamento in buona fede ad una fonteinformativa non meglio indicata, a nulla rilevando che essa sia stata utilizzata daaltre fonti di informazione (Sez.5, n. 7008 del 18/11/2019, Frignani, Rv. 278793).2.4. Consegue, allora, logicamente che, nell'ipotesi in cui all'anzidetta verificadella notizia non si sia proceduto, nei termini rigorosi richiesti, il giornalista cheintenda, comunque, pubblicarla, accetta il rischio che essa non corrisponda a verità(Sez. 5, n. 19046 del 18/02/2010, Rv. 247249; Sez. 5, n. 31957 del 22/06/2001,Rv. 219638). Ed ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato didiffamazione, è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma deldolo eventuale (Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, Rv. 258943; Sez. 5, n. 4364 del12/12/2012, Rv. 254390; Sez. 5, n. 6169 del 19/10/2012, Rv. 255015; Sez. 5, n.7597 del 11/05/1999, Rv. 213631; Sez. 5, n. 679 del 28/11/1997, Rv. 209879).Donde, persino l'impossibilità per il giornalista di realizzare il controllo dellaveridicità della notizia, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, nondispiega alcuna valenza scusante, posto che tale inaccessibilità, lungi dalcomportare l'esonero dall'obbligo di controllo, si traduce nella non pubblicabilitàdella notizia (Sez. 5, n. 3132 del 08/11/2018, Rv. 275259).Può anche aggiungersi, sotto diverso ma collegato profilo, che l’indifferenzadell’approccio giornalistico, che non si faccia carico dell’onere di approfondimentogiustificato dall’evidente portata diffamatoria della notizia, intensifica i contorni delrimprovero e può assurgere ad indice significativo della compiuta rappresentazionedella offensività della condotta per l’interesse tutelato.3. Orbene, la sentenza impugnata, con argomentazioni razionali, appropriateed immuni da censure in sede di legittimità, in armonia con la decisione del primogiudice e sulla scorta delle deposizioni testimoniali assunte, ha ritenuto nondimostrata la veridicità della notizia, obbiettivamente diffamatoria, pubblicata dalricorrente sulla rivista online “[OSCURATO:PERSONA]”; inoperativa la causa digiustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca, anche nella forma putativa, inassenza di qualsiasi, ragionevole verifica effettuata dall’autore dell’articolo,peraltro neppure seriamente allegata nel ricorso ed anzi in considerazione dellasmentita divulgata, diverso tempo prima dell’articolo di contenuto offensivo, daaltre testate giornalistiche come il quotidiano [OSCURATO:PERSONA], da parte dei direttiinteressati, che avevano annunciato la presentazione di querele (pagg. 6-7sentenza impugnata).Il motivo di ricorso non si misura compiutamente con le emergenze probatoriee con i granitici orientamenti ermeneutici di questa Corte, si limita a dissentire,genericamente, dal giudizio di insussistenza dei presupposti della causa digiustificazione e ad agitare note epidermiche sui connotati di attendibilità dellanotizia diffusa e sulla ricorrenza di un atteggiamento di buona fede dell’imputato.4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione delricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento.5. L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, i cuidifensori hanno partecipato alla discussione in udienza pubblica, depositatoconclusioni e nota spese, attraverso le quali hanno contrastato la pretesadell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004,Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); speseche, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata, si liquidano ineuro 3700 ciascuno, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida incomplessivi euro 3700,00, oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile WandaSolange [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3700,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]