CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 39676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla disposta imputazione coatta; .4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 29 aprile 2022 nel procedimento n. 530601/2014 Mod. 44, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di archiviazione in un procedimento contro ignoti (Mod. 44) e, contestualmente,ha disposto l'iscrizione nel registro degli indagati„ di [OSCURATO:PERSONA], ordinandone ,Gan.testuairment-s l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 677 cod. pen. 2. Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli affidandosi a un unico motivo. Con detto motivo denuncia la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., ritenendo il provvedimento impugnato abnorme facendo riferimento al fatto che il G.I.P. abbia ordinato l'iscrizione nel registro degli indagati di un soggetto che non era sottoposto a indagini e, contestualmente, abbia imposto nei suoi confronti l'imputazione coatta così debordando dai suoi poteri, sostituendosi illegittimamente al pubblico ministero e violando il diritto di difesa del soggetto non sottoposto a indagine, quindi, non destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. pen., con conseguente mancata partecipazione all'udienza camerale e conseguente mancata conoscenza degli atti d'indagine (si cita Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786). 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità di trattazione prevista dall'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta imputazione coatta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. 2. Come correttamente indicato dal ricorrente, nel caso di specie è applicabile il principio di diritto espresso da Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786, secondo cui in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 1 335 cod. proc. pen.; si veda anche Sez. 4, n. 13217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907). 3. Sulla base dell'enunciato principio, il ricorso deve essere accolto, e per l'effetto, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'ordine di formulazione dell'imputazione, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'ordine di formulazione dell'imputazione. Dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubbl