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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 29199/2021

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la seguente ORDENANZA sul ricorso 28680-2018 prcposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 99C/2018 della CORTE D'APPELLO659 di LECCE, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 459/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . n. 28680/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 990 del 13/7/2018 la Corte di appello di Lécde, ai sensi dell'iart. i, comma 51 della legge n. 92 del 2012, confermando la pronuncia dél Tribunare della medesima sede, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della illegittimità del licenziamento orale.

2. La Corte territoriale ha ritenuto, alla luce dei testimoni escussi (che "spaziano dal cliente, all'impiegato comunale con compiti di riscossione presso il mercato, ai vigili urbani addetti ai mercati, ai conoscenti delle parti, ai venditori ambulanti"), che tra le parti non fosse intercorso 44-1 rapporto di lavoro di natura subordinata,„ doyendosi ritenere, il Manca, un venditore ambulante privo di licenza che si posizionava nei pressi dello stand del Terragno, in considerazione del legame di amicizia' sussistente( tra le parti; accertata unicamente la effettiva presenza del carrello di vendita del Manca vicino lo stand del Terragno presso i mercati di Copertino, Nardò, S. Maria al Bagnò, [OSCURATO:PERSONA], Gallipoli e il pagamento del prezzo dell'acquisto nelle mani del Manca, ma in assenza della ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione, la Corte territoriale , ha respinto la domanda, con conseguente condanna al pagamento del soccombente alla spese di lite.

3. Per la cassazione della sentenza il Manca ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, e il controricorrente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa' applidazione cll legge, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al mancato accoglimento delle ulteriori richieste istruttorie formulate dal ricorrente e non accolte in primo grado, essendo errata la decisioné della , Corte territoriale di non ammettere le richieste istruttorie (audizione di ultériori testimoni e incarico ad un consulente tecnico d'ufficio), in quanto l'audizione di altri testimoni avrebbe potuto consentire di provare "di avere assistito direttamente ad un atto direttivo, organizzativo o disciplinare posto in essere dal Terragno nei confronti del Manca".

I

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza per travisamento del fatto, violazione e falsa applicazione degli artt. 209,4 e ss'. cod.civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato le deposizioni testimoniali assunte che (se ne ripercorre diffusamente il 1 t v n. 28680/2018 R.G. , contenuto) hanno, senza ombra di dubbio, provato là continuità della prestazione i lavorativa del Manca, l'osservanza di un orario di lavoro, l'utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dal Terragno nell'ambito dei suoi banchi vendita e spazi espositivi, il versamento di tutti gli incassi ricevuti dal Manca nella ,Cassa del Terragno, dovendosi altresì ritenere inattendibile il teste Cirignaco avendo affermato falsamente cireostanze del tutto incredibili.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazibne alle spese di lite avendo, la Corte territoriale confermato la condanna alle spese del Manca ma "una volta cassata la sentenza impugnata, l'Ecc.ma Corte di Cassazione adita, esaminando il presente motivo di ricorso, non mancherà di rilevare l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale anche sul capo spese e, conseguentemente, in riforma ndella decisione assunta dalla Corte di appello di Lecce nella sentenza impugnata, non mancherà di condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze relative a ogni fase stato e grado del giudizio".

4. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per plurime ragioni.

Invero, il ricorrente propone un cumulovcensure riferite ad una pluralità di vizi tra quelli indicati dall'art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3, 4 e 5, e Inelia trattazione non evidenzia in maniera chiara ed intellegibile le doglianze , relative, rispettivamente, all'interpretazione o all'applicazione delle norme di 'diritto appropriate alla fattispeCie, alla violazione di norme processuali, ed i profili attinenti alla riCostruZione del 'fatto e, quindi, ai vizi di motivazione.

I motivi appaiono, inoltre, inammissibili in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vilio di 'motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, applicabile ratione temporís alla fattispecie in esame (schema, indlp-e, non proponibile ricorrendo l'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-te -, cornma 5, cod.proc.civ.) Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua pdrtata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente,sussunta.

Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di n. 28680/2018 R.G. causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutalzione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittiniità, solo sotto l'apetto , del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass.' n. 9217 del 2016'; Cass.n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). olo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di Causa. , Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto delle deposizioni dei testimoni, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza del vincolo della subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso tra Manca e Terragno) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5.

5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 91 cod.proc.chi.

In forza del quale la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integralle, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di talI spese.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di, condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto rla parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno ,per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non' risulti violatb il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico "dellà parte vittoriosa (con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombénza reciproca, quanto , nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantfficazione, , senza eccedere i limiti - minimi, ove previsti e - massimi fissati dalle tabelle vigenti.Cfr, da ultimo, Cass. n. 19613 del 2017).

6. In conclusione, il ricorso va respinto.

Nulla sulle spese di lite a fronte della mancata costituzione del controricorrente.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, i (13 n. 28680/2018 R.G. v i comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per ricorso , fa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre, 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelld previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale dell'Il febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDENANZA sul ricorso 28680-2018 prcposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 99C/2018 della CORTE D'APPELLO659 di LECCE, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 459/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . n. 28680/2018 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 990 del 13/7/2018 la Corte di appello di Lécde, ai sensi dell'iart. i, comma 51 della legge n. 92 del 2012, confermando la pronuncia dél Tribunare della medesima sede, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'accertamento della illegittimità del licenziamento orale. 2. La Corte territoriale ha ritenuto, alla luce dei testimoni escussi (che "spaziano dal cliente, all'impiegato comunale con compiti di riscossione presso il mercato, ai vigili urbani addetti ai mercati, ai conoscenti delle parti, ai venditori ambulanti"), che tra le parti non fosse intercorso 44-1 rapporto di lavoro di natura subordinata,„ doyendosi ritenere, il Manca, un venditore ambulante privo di licenza che si posizionava nei pressi dello stand del Terragno, in considerazione del legame di amicizia' sussistente( tra le parti; accertata unicamente la effettiva presenza del carrello di vendita del Manca vicino lo stand del Terragno presso i mercati di Copertino, Nardò, S. Maria al Bagnò, [OSCURATO:PERSONA], Gallipoli e il pagamento del prezzo dell'acquisto nelle mani del Manca, ma in assenza della ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione, la Corte territoriale , ha respinto la domanda, con conseguente condanna al pagamento del soccombente alla spese di lite. 3. Per la cassazione della sentenza il Manca ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, e il controricorrente è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa' applidazione cll legge, omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al mancato accoglimento delle ulteriori richieste istruttorie formulate dal ricorrente e non accolte in primo grado, essendo errata la decisioné della , Corte territoriale di non ammettere le richieste istruttorie (audizione di ultériori testimoni e incarico ad un consulente tecnico d'ufficio), in quanto l'audizione di altri testimoni avrebbe potuto consentire di provare "di avere assistito direttamente ad un atto direttivo, organizzativo o disciplinare posto in essere dal Terragno nei confronti del Manca". I 2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia nullità della sentenza per travisamento del fatto, violazione e falsa applicazione degli artt. 209,4 e ss'. cod.civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato le deposizioni testimoniali assunte che (se ne ripercorre diffusamente il 1 t v n. 28680/2018 R.G. , contenuto) hanno, senza ombra di dubbio, provato là continuità della prestazione i lavorativa del Manca, l'osservanza di un orario di lavoro, l'utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dal Terragno nell'ambito dei suoi banchi vendita e spazi espositivi, il versamento di tutti gli incassi ricevuti dal Manca nella ,Cassa del Terragno, dovendosi altresì ritenere inattendibile il teste Cirignaco avendo affermato falsamente cireostanze del tutto incredibili. 3. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di legge in relazibne alle spese di lite avendo, la Corte territoriale confermato la condanna alle spese del Manca ma "una volta cassata la sentenza impugnata, l'Ecc.ma Corte di Cassazione adita, esaminando il presente motivo di ricorso, non mancherà di rilevare l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale anche sul capo spese e, conseguentemente, in riforma ndella decisione assunta dalla Corte di appello di Lecce nella sentenza impugnata, non mancherà di condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze relative a ogni fase stato e grado del giudizio". 4. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per plurime ragioni. Invero, il ricorrente propone un cumulovcensure riferite ad una pluralità di vizi tra quelli indicati dall'art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3, 4 e 5, e Inelia trattazione non evidenzia in maniera chiara ed intellegibile le doglianze , relative, rispettivamente, all'interpretazione o all'applicazione delle norme di 'diritto appropriate alla fattispeCie, alla violazione di norme processuali, ed i profili attinenti alla riCostruZione del 'fatto e, quindi, ai vizi di motivazione. I motivi appaiono, inoltre, inammissibili in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vilio di 'motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, applicabile ratione temporís alla fattispecie in esame (schema, indlp-e, non proponibile ricorrendo l'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-te -, cornma 5, cod.proc.civ.) Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua pdrtata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente,sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di n. 28680/2018 R.G. causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutalzione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittiniità, solo sotto l'apetto , del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass.' n. 9217 del 2016'; Cass.n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). olo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di Causa. , Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto delle deposizioni dei testimoni, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza del vincolo della subordinazione nel rapporto di lavoro intercorso tra Manca e Terragno) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5. 5. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato l'art. 91 cod.proc.chi. In forza del quale la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integralle, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di talI spese. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di, condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto rla parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno ,per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non' risulti violatb il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico "dellà parte vittoriosa (con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombénza reciproca, quanto , nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantfficazione, , senza eccedere i limiti - minimi, ove previsti e - massimi fissati dalle tabelle vigenti.Cfr, da ultimo, Cass. n. 19613 del 2017). 6. In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla sulle spese di lite a fronte della mancata costituzione del controricorrente. 7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, i (13 n. 28680/2018 R.G. v i comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per ricorso , fa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre, 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelld previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale dell'Il febbraio 2
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