CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38827/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha, tra l'altro, applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Avendo il Tribunale del riesame, con provvedimento del 15 febbraio 2021, integralmente confermato, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il titolo genetico della misura cautelare, l'indagato ha adito la Corte di cassazione che, con sentenza n. 32766 dell'8 luglio 2021, ha annullato, con rinvio, la decisione impugnata limitatamente al delitto, con rinvio all'addebito ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla scorta delle argomentazioni che di seguito si riportano, nella parte di interesse, in corsivo: ...I giudici della cautela, a fronte del materiale indiziario acquisito all'esito di un'articolata indagine, hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90 contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dando rilievo, da un lato, ai contatti intercorsi tra gli associati tutti coinvolti - talora singolarmente, talaltra nel numero di due o più - in un numero esponenziale di episodi di spaccio e, dall'altro, ai contatti dagli stessi intrattenuti con terzi soggetti in grado di movimentare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Quanto, poi, alla specifica posizione del Parente i giudici della cautela hanno ravvisato la sussistenza di un idoneo quadro indiziario di colpevolezza e di un consapevole inserimento nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta dall'associazione, in ragione non soltanto dei continui contatti con gli altri associati, ma anche delle lamentele rivolte ad un altro associato relative alla scarsa qualità della sostanza spacciata dal ricorrente, dando rilievo, inoltre, all'elevato grado di fiducia riposto dagli altri componenti del sodalizio criminoso nei confronti del Parente, dovuto alla particolare scaltrezza con la quale questi intratteneva rapporti anche con membri di consorterie rivali. ...Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, giova precisare che il Tribunale del riesame, richiamate per relationem le argomentazioni addotte nel provvedimento dal giudice di prime cure, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nell'ordinanza impugnata. E' questa una operazione senz'altro consentita che, tuttavia, nel caso di specie il giudice del riesame non ha eseguito correttamente.ffi ...Invero, alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di misure caute/ari l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765; (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085), la motivazione sviluppata dal Tribunale del riesame in merito alla sussistenza della gravità indiziaria, sia in termini di esistenza della compagine criminosa, sia in termini di volontaria e consapevole partecipazione del Parente, risulta carente, illogica e contraddittoria. Il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, senza filtrare e analizzare né le motivazioni della misura cautelare né le argomentazioni difensive sviluppate nel ricorso per il riesame, desumendo la prova indiziaria dell'esistenza del vincolo associativo e dell'adesione al medesimo da parte del Parente dai numerosi episodi di spaccio dei quali lo stesso si era reso autore, singolarmente contestati. Invero, nell'ordinanza impugnata non si colgono le precise connotazioni strutturali della compagine criminosa ex art. 74 d.P.R. n. 309/'90, contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ...Le argomentazioni sottese ai provvedimenti dei giudici della cautela, per quanto combinate tra loro, non evidenziano, in relazione ad alcuno dei profili essenziali, un quadro indiziario di colpevolezza sufficiente a ritenere la sussistenza del delitto associativo contestato. La fattispecie solo sommariamente delineata, ma affatto sviluppata, fonda sui singoli episodi di spaccio, senza alcuna indicazione concreta e completa - qualora ritenuta possibile- dei requisiti di esistenza dell'entità associativa contestata. Ne discende che, una volta evidenziata l'insufficienza dei riferimenti strutturali dell'entità criminosa, non possa affermarsi, poi, che gli innumerevoli episodi di spaccio accertati siano sintomatici della partecipazione ad un gruppo. ...Nella specie, l'identificazione del contesto operativo nel quale si muoveva il Parente finisce con l'essere rappresentativa di qualcosa di diverso da quello che può definirsi una compagine associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.Sicché, l'affermazione di sussistenza di un assetto indiziario idoneo a ritenere l'organizzazione ipotizzata dall'accusa e, ovviamente, la volontà e consapevolezza del Parente di farne parte, appare vaga e radicalmente carente, perché frutto di mere enunciazioni... 3. Con ordinanza del 23 settembre 2021, il Tribunale del riesame di Roma ha nuovamente confermato, in relazione all'addebito ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'ordinanza applicativa della misura cautelare. Il giudice del rinvio ha ritenuto che le emergenze istruttorie, complessivamente esaminate, mettano in luce un accordo stabile tra i diversi concorrenti, avente ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti, ed una struttura organizzativa, sia pur rudimentale, che soddisfa, in un contesto segnato dall'indeterminatezza del programma criminoso e dalla presenza dell'affectio societatis, le condizioni cui la giurisprudenza subordina l'apprezzamento degli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In questo senso depone, ha osservato, la suddivisione dell'area di Castelforte e SS. Cosma e Damiano in due zone di influenza, di appannaggio dei gruppi malavitosi facenti capo, rispettivamente, agli Antinozzi ed ai Mendico (entrambi inseriti nella c.d. «fratellanza»), attestata, in primo luogo, dalle conversazioni che [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L'esistenza di un preciso accordo tra i clan rivali, ha aggiunto, dimostra, a livello logico, la sussistenza, in ciascuno di essi, dei principali elementi costitutivi del delitto associativo, quali il radicamento su un determinato territorio operativo e l'esistenza di un gruppo sociale coeso, anche perché cementato dai legami parentali, stabilmente dedito all'attività illecita sulla «piazza di spaccio» assegnata. L'assunto di partenza del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame trova riscontro nelle conversazioni relative ai singoli episodi, pregne di riferimento alla riconducibilità delle singole operazioni — oltre che della militanza di singoli partecipi — all'uno o all'altro gruppo, nonché nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che, impegnato nell'acquisizione di una partita di droga o nella selezione di collaboratori da adibire alla vendita al dettaglio, si comporta come esponente di vertice di una compagine organizzata. Il Tribunale del riesame ha, quindi, sviluppato il tema della ripartizione dei compiti tra gli indagati che, pur apprezzabile in termini generali, è talora connotata dal cumulo dei ruoli in capo alla stessa persona (come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupa sia dello smistamento che della distribuzione al minuto dello stupefacente), oltre che da una flessibilità tipica delle piccole organizzazioni strutturate su base familiare e, per tale ragione, rese più solide dai vincoli affettivi tra fratelli e sodali. Successivamente, ha tratteggiato, attraverso il richiamo a quanto già esposto dal Giudice per le indagini preliminari, le figure dei principali esponenti del gruppo, guidato da Maurizio ed [OSCURATO:PERSONA] e composto anche da [OSCURATO:PERSONA] (figura di raccordo tra i personaggi di spicco e quelli adibiti a diverse mansioni), [OSCURATO:PERSONA] (custode dello stupefacente), Francisco ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati della cessione al minuto. Il Tribunale del riesame ha inquadrato in questo contesto le conversazioni inerenti ai singoli episodi, che ha ritenuto pienamente compatibili con l'impostazione accusatoria in considerazione, tra l'altro, del ricorso, da parte degli indagati, ad un linguaggio criptico e delle prescelte modalità operative, sintomatiche della consapevolezza di contribuire ad un'attività gestita da una compagine organizzata, impegnata nella conduzione di una sistematica attività di narcotraffico in un preciso ambito territoriale assoggettato, grazie all'accordo con gli altri sodalizi della zona, alla propria esclusiva egemonia. Il giudice del rinvio ha analizzato, al riguardo, una pluralità di conversazioni, che danno conto di come i soggetti coinvolti avessero perfetta contezza della dimensione collettiva e permanente dell'attività illecita che, lungi dal rispondere a canoni di estemporaneità, si inseriva nella cornice sopra indicata ed era svolta sotto l'egida di un gruppo coeso, gemmato per scissione dal preesistente clan camorristico dei Mendico-Riccardi e strutturato in forma gerarchica e verticistica. A quest'ultimo proposito, ha notato che il modo di procedere nelle attività di spaccio da parte dei sodali dei Mendico nel territorio di pertinenza, talora contraddistinto da un certo individualismo e finanche da condotte indisciplinate ed autonome, non contrasta, logicamente, con l'esistenza di un gruppo coeso, assoggettato alla direzione dei capi che, controllando il territorio in forza di un accordo federativo di tipo mafioso, consentono agli associati di custodire e vendere nell'interesse comune la sostanza stupefacente, al contempo garantendo loro protezione e l'esclusiva disponibilità di una «piazza» di spaccio. Occupandosi della posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ne ha evidenziato il multiforme apporto, di sicura efficienza causale, alla causa associativa, concretatosi: nel recupero, tramite il gemello Francesco, di un quantitativo di cocaina dal custode [OSCURATO:PERSONA]; nelle iniziative finalizzate alla riscossione dei crediti derivati dall'attività di spaccio; nello strettissimo raccordo con il fratello, deputato alla verifica della qualità della sostanza stupefacente acquistato per conto dell'associazione; nell'assunzione, all'occorrenza, di compiti di custodia dello stupefacente, svolti in sinergia con il fratello. 5 At 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Con il primo motivo, denuncia la violazione della legge processuale concretatasi nella trattazione del giudizio di rinvio da parte di collegio la cui composizione soggettiva era parzialmente coincidente con quella del Tribunale del riesame che aveva pronunziato l'ordinanza annullata dalla Corte di cassazione. Deduce, al riguardo, la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., che disciplina i casi di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento, che si traduce in nullità di ordine generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.. Con il secondo motivo, eccepisce, per il caso di differente interpretazione dell'art. 34 cod. proc. pen., l'illegittimità costituzionale di tale disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.. Con il terzo motivo, ed in via subordinata rispetto alle precedenti richieste, sollecita la remissione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in vista della risoluzione del contrasto esistente sul punto presso la giurisprudenza di legittimità. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere il Tribunale del riesame pervenuto alla conferma della prima decisione in violazione delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento. Ascrive, in specie, al giudice del rinvio di avere assegnato valenza dimostrativa della riconducibilità delle contestate operazioni illecite ad un comune sostrato associativo ad elementi che, a ben vedere, sono privi di significatività alcuna, a partire dalle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra Schiavone e [OSCURATO:PERSONA] sino a quelle che afferiscono ai singoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti che, a ben vedere, appaiono tra di loro reciprocamente disconnessi, anche perché coinvolgenti soggetti via via diversi. Addebita al Tribunale del riesame di essersi trincerato dietro affermazioni assertive e non argomentate, indulgendo in formule di stile che, risolvendosi in una motivazione di mera apparenza, non sono idonee a superare i rilievi mossi nella sentenza rescindente né a consentire il pieno dispiegamento del diritto di difesa. Contesta, ulteriormente, la lettura che il giudice del rinvio ha offerto delle dichiarazioni di Camerota, afferenti ad iniziative che [OSCURATO:PERSONA] ha posto in essere a titolo individuale e non già quale esponente di un sodalizio criminoso.Dopo avere sottolineato l'evanescenza delle indicazioni che si traggono dai pour parler tra i due Antinozzi e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente obietta che l'interscambiabilità dei ruoli tra gli indagati è, a ben vedere, incompatibile con il carattere verticistico che si vuole tipico del sodalizio ed appare, piuttosto, sintomatica del fatto che ciascuno degli indagati agisce per conto proprio, di volta in volta rifornendosi da soggetti diversi, senza riversare i ricavi in una cassa comune né attenersi alle direttive dei presunti esponenti apicali del gruppo, il cui ruolo, in sostanza, è tratteggiato nelle sole conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] e con i quali, peraltro, egli non risulta avere avuto contatti di sorta. Con specifico riferimento alle emergenze istruttorie che, nella prospettiva del Tribunale del riesame, supportano il positivo riscontro della gravità indiziaria in ordine alla sua militanza associativa, il ricorrente obietta come le circostanze segnalate attengano ad attività da lui gestite in autonomia (tanto che la sostanza veniva acquistata da diversi fornitori, sulla base della convenienza del momento) ed in concorso, al più, con il fratello e del tutto slegate, invece, dal supposto, ed a ben vedere inesistente, contesto associativo. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 23 marzo 2022, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. I primi tre motivi del ricorso sono inammissibili. La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'attestare che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419; Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780). Infatti, per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge (Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R., Rv. 270186). Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia effettuato dichiarazione di ricusazione nei confronti dei due magistrati di cui si sostiene l'incompatibilità. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il 'collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039; Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014, Gabriele, Rv. 261076; Sez. 2, n. 15305 del 29/01/2013, Martena, Rv. 255783). Non ricorrono, sul punto, le condizioni per investire le Sezioni unite, posto che il contrario orientamento, evocato dal ricorrente, risulta essere stato, in passato, enunciato (cfr. Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, in motivazione) senza il corredo di esaustivi argomenti a sostegno e, quindi, sporadicamente e tralaticiamente ripreso, da ultimo, in alcune sentenze che hanno riguardato Ji soggetti indagati nel presente procedimento, in assenza di confronto con quello, consolidatosi lungo l'arco dei decenni, ampiamente maggioritario e sorretto da convincenti argomentazioni, anche di ordine costituzionale (cfr., tra le altre, Corte cost., sentenza n. 502 del 1991, che ha chiarito come «i provvedimenti sulla libertà personale [...] non comportano una valutazione che si traduca - pur nei limiti della funzione propria della fase processuale di volta in vola considerata - in un giudizio sul merito della res judicanda»), onde non è dato ravvisarsi, sul punto, un effettivo, consapevole contrasto ermeneutico da sottoporre allo scrutinio del massimo consesso nomofilattico. La normativa in materia di incompatibilità appare, del resto, esente dal denunciato vulnus di costituzionalità, in quanto, ragionevolmente, appresta soluzioni differenziate con riferimento a situazioni non omogenee, quali sono quelle che conseguono alla partecipazione a giudizi che involgono, rispettivamente, la materia cautelare e la piena cognizione sul fatto oggetto di addebito. Al riguardo, deve, in particolare, tenersi conto che i provvedimenti in tema di libertà si caratterizzano per diversità di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione; e ciò tanto più in un sistema, come quello vigente, che subordina tale restrizione a precisi e ben determinati presupposti e finalità, che ne circoscrivono al massimo l'ambito applicativo (in questo senso, cfr. la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 502 del 1991). 3. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha evidenziato le carenze dell'ordinanza emessa in sede di riesame, afferenti alla descrizione del sostrato organizzativo dell'attività illecita portata alla luce dalle investigazioni espletate, e sollecitato il giudice del rinvio a colmarle, ove possibile. Il Tribunale del riesame, in perfetto adempimento al compito demandato, ha seguito un percorso argomentativo compiuto e coerente, che lo ha condotto ad enucleare, nella vicenda in esame, tutti gli elementi costitutivi del delitto sanzionato dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha spiegato, in primo luogo, che l'assegnazione di una determinata, ancorché ridotta, area, sulla quale un gruppo di persone, molte delle quali legate da vincoli parentali, gravitante attorno ad alcune carismatiche figure di riferimento, ha potuto dedicarsi, indisturbato, ad una sistematica ed intensa attività di commercio di sostanze stupefacenti, confinante con altra, a sua volta consegnata ad un diverso gruppo malavitoso, costituisce indice del carattere organizzato delle condotte illecite, che, lungi dall'avere costituito il portato dell'estemporanea intraprendenza dell'uno o dell'altro protagonista dei fatti di causa, è frutto dell'inserimento degli autori dei reati all'interno di un più ampio scacchiere, posto sotto l'influenza, diretta o indiretta, dei più autorevoli clan della Campania e del basso Lazio. L'assunto accusatorio trova riscontro, del resto, nelle emergenze istruttorie relative all'esistenza dei due gruppi — stanziati, ciascuno, su una parte del territorio di Castelforte e SS. Cosma e Damiano — e del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], tanto dinamico da avviare, secondo quanto esposto da [OSCURATO:PERSONA], la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e da ipotizzare l'ampliamento del proprio raggio di azione mediante l'ingaggio di nuovi pushers. Il giudice del rinvio cura anche di illustrare, in adempimento del compito demandatogli dalla Corte di cassazione, come e perché gli associati abbiano assunto, nella circostanza, ruoli che, distinti in linea di principio, sono stati, a seconda delle necessità, diversificati e scambiati. Sottolinea, comunque, che la dedizione di un consistente numero di soggetti, tra di loro legati da rapporti anche familiari, ad intensa attività illecita su un'area ristretta, accompagnata dall'impiego di un linguaggio convenzionale, sintomo di consuetudine nell'illecito e di reciproca solidarietà, accrediti l'impostazione accusatoria, che trova conferma nelle conversazioni analiticamente indicate e commentate, che attestano la rispondenza delle singole operazioni a clichés consolidati perché sperimentati nel corso del tempo. Il Tribunale del riesame ha, altresì, tratteggiato il ruolo qualificato di [OSCURATO:PERSONA], apprezzabile già grazie alle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed a quella registrata a Parma tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coerente con i suoi trascorsi criminali ed ulteriormente attestato dal ruolo di coordinamento svolto in relazione all'attività di cessione dello stupefacente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle iniziative narrate da Camerota, sicuramente compatibili con l'attribuzione, nei suoi confronti, del rango di dirigente di un piccolo, ma agguerrito, gruppo di narcotrafficanti, intenzionato a perfezionare i meccanismi di rifornimento e ad acquisire nuove quote di mercato. Ad onta di quanto obiettato dal ricorrente, si è, dunque, al cospetto di un apparato motivazionale che, apprezzato nell'ottica della gravità indiziaria, ricostruisce le vicende di causa in termini non manifestamente illogici né contraddittori, delineando gli elementi costitutivi di un sodalizio suscettibile di essere inquadrato nel novero delle associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A quest'ultimo proposito, non può, d'altro canto, essere trascurato che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati» (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Can, Rv. 251011), essendo stato affermato, altresì, che «Ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). In replica a specifica obiezione del ricorrente, va, ancora, ricordato che «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una c.d. «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione» (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677). Per quanto attiene, poi, agli elementi che hanno indotto il Tribunale del riesame a convalidare l'impostazione accusatoria nella parte in cui gli assegna la veste di partecipe della descritta associazione, il ricorrente si pone in una prospettiva ispirata alla mera confutazione, in quanto tale inidonea ad enucleare specifici vizi di legittimità rispetto a risultanze delle quali il giudice del rinvio — muovendosi, si ribadisce, nell'ottica dell'apprezzamento della gravità indiziaria e non nell'ambito di un giudizio a cognizione piena — ha offerto un'interpretazione tutt'altro che illogica o contraddittoria, che trae spunto dall'attivismo palesato dall'indagato, concretatosi, di volta in volta, nella custodia, in raccordo con il fratello, dello stupefacente, nel suo smistamento ovvero nell'esazione dei corrispettivi delle cessioni, e spiegato, al contempo, che tali condotte si innestano nell'ambito dell'attività dell'associazione in ragione, da un canto, dell'argomento logico connesso al dato territoriale e, dall'altro, della circolarità delle relazioni che i germani Parente intrattengono con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pure indicati quali componenti della compagine criminosa. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di P