CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024
Cassazione n. 29882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -----", visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] K; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute sussumibili nella condotta di resistenza e idonee a denotare l'elemento psicologico del reato poiché l'imputato, anche mediane il danneggiamento del lavandino della cella, si era opposto all'ordine di rientro in cella, minacciando gli agenti ; Anche il motivo di ricorso sulla mancanza di motivazione sulla applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato, perché non richieste; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]