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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:C:2010:267
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CO0350_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 giugno 2009, causa T‑444/07, CPEM/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all’annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007 [C (2007) 4645], recante soppressione del contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) mediante la decisione 17 agosto 1999 [C (1999) 2645] – Microprogetti per la promozione dell’occupazione e della coesione sociale – Violazione dei diritti della difesa e del principio di parità di trattamento – Omessa presa in considerazione della nozione di “corresponsabilità” – Violazione del principio di certezza del diritto derivante dall’esistenza di più versioni differenti della “guida del promotore” – Dubbi sull’applicabilità del regolamento del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), su cui si fonda la decisione dell’OLA.

[OSCURATO:PERSONA]

1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CO0350_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 30 giugno 2009, causa T‑444/07, CPEM/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all’annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 2007 [C (2007) 4645], recante soppressione del contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) mediante la decisione 17 agosto 1999 [C (1999) 2645] – Microprogetti per la promozione dell’occupazione e della coesione sociale – Violazione dei diritti della difesa e del principio di parità di trattamento – Omessa presa in considerazione della nozione di “corresponsabilità” – Violazione del principio di certezza del diritto derivante dall’esistenza di più versioni differenti della “guida del promotore” – Dubbi sull’applicabilità del regolamento del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), su cui si fonda la decisione dell’OLA. [OSCURATO:PERSONA] 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) è condannato alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris