CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. È impugnata la sentenza in data 8 giugno 2021 con la quale la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da Roberto NISI, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (capo b. della rubrica) perché estinto per prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena in mitius (segnatamente, in mesi 8 di reclusione), confermando nel resto la sentenza con la quale il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dello stesso NISI anche per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. (capo a. della rubrica), concedendo le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva.2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore dell'imputato, che ha formulato due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, segnatamente degli artt. 458 e 441, comma 2, cod. proc. pen., in relazione alla contestazione della recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo il ricorrente ha rappresentato che, a seguito dell'emissione di decreto di giudizio immediato per i reati in imputazione, Roberto NISI ha riproposto dinanzi al Giudice del dibattimento la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato che già aveva avanzato; introdotto il rito speciale, il Pubblico ministero - in sede di discussione finale - avrebbe proceduto alla contestazione della recidiva reiterata, così violando l'art. 441 cod. proc. pen.; si sarebbe, dunque, determinata una nullità assoluta e insanabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett.b), e 179, comma 1, cod. proc. pen.. Ad avviso della difesa: - la volontà dell'imputato di procedere nelle forme del rito speciale dovrebbe ritenersi viziata poiché è stata espressa sulla base di una circostanza successivamente modificata ad libitum dal Pubblico ministero, ritenuta ed applicata sebbene in regime di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche; - in tal modo, si sarebbe proceduto in violazione della legge processuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, e non potrebbe ritenersi che il silenzio serbato dall'imputato rispetto alla richiesta di accesso al rito abbreviato del difensore possa costituire un'implicita adesione alla modifica dell'imputazione, poiché sarebbe mancata un'adeguata informazione del ricorrente sullo sviluppo processuale e sulla contestazione suppletiva del Pubblico ministero, come chiarito pure dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. in tema di consapevole partecipazione al processo dell'imputato; - sotto tale ultimo profilo, il primo Giudice avrebbe dovuto accordare un differimento per una ponderata valutazione degli effetti della nuova contestazione„ riconoscendogli un termine identico a quello di cui aveva fruito a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, ed assicurarsi della reale consapevolezza e comprensione di quanto accaduto da parte dell'imputato. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile per la dirimente considerazione che l'imputazione originariamente elevata nei confronti del NISI (cfr. sia la richiesta di rinvio a giudizio in data 8 gennaio 2013 sia il decreto che dispone il giudizio immediato del 15 maggio 2013), in relazione alla quale egli ha chiesto che si procedesse a giudizio abbreviato, contemplava la «recidiva reiterata» (poi ritenuta dai Giudici di merito) che non risulta dunque contestata per la prima volta dopo che (all'udienza del 28 maggio 2014) si è disposto, in accoglimento della stessa richiesta (avanzata il 23 maggio 2013 e reiterata alla detta udienza), procedersi nelle forme del detto rito. La prospettazione difensiva è, allora, manifestamente infondata. Non occorre, allora, immorare oltre sul punto. 2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata non avrebbe argomentato sulle ragioni in forza delle quali è stata ritenuta la contestata recidiva, non essendo sufficiente sul punto - secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - una rassegna asettica e lapidaria delle condanne riportate sul certificato penale. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile, perché inedito. Difatti, in parte qua il ricorso ha irritualmente devoluto a questa Corte profili sui quali il Giudice del gravame non era stato chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01, secondo cui «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello»). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. pen. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i