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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09113/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28566 /2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] G. CIRACI ’ E F (S.I.A.I.) S.R.L., in per- sona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Caroli, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 54; –ricorrente – Oggetto:rettifica di- chiarazioneIVA e san- zioni contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al sol fine di even- tualmente partecipare all ’ udienza di discussione ex art.370 primo commacod. proc. civ.; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Pu- glia,sez. distaccata di Taranto, n. 229/28/2012, depositata il 24 di- cembre2012.

Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.distaccata di Taranto, veniva accolto l ’ appello proposto dall ’ Agen- ziadelle Entrate avverso la sent enza n.662/4/2007 emessa dalla Com- missionetributaria provinciale di Taranto, la quale a sua volta acco- glievail ricorso della societ à [OSCURATO:PERSONA] G. CIRACI ’ FS.r.l. avente ad oggetto l ’ avviso di accertamento IVA notificato per l’anno di imp osta 2003.

Con l ’ atto impositivo veniva rettificata la di- chiarazioneIVA relativa a tale anno di imposta, e veniva recuperata la maggioreimposta non versata, con irrogazione delle relative sanzioni. 2.Con l ’ atto impositivo l ’ Amministrazione finanziaria con testava l’omessacontabilizzazione e dichiarazione di ricavi nonch é , in relazione adoperazioni di acquisto di autovetture usate di provenienza intraco- munitaria,l'indebito assolvimento dell ’ imposta armonizzata mediante l’applicazione del regime del margine e il mancato addebito dell ’ IVA perrivalsa con riferimento alla cessione di due autovetture. 3.Il giudice di appello, a differenza del giudice di prime cure, riteneva nella fattispecie non sussistenti i presupposti per l'assolvimento dell’IVA second o tali modalit à e che la contribuente avrebbe potuto agevolmenteverificare tale circostanza sulla base del contenuto della documentazionetecnica trasmessale. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente,affidato a otto motivi, mentre l ’ Agenzia delle entrate ha depo- sitato mera comparsa di costituzione in giudizio ai fini dell ’ eventuale partecipazioneall’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc.civ..

Nelle more del giudizio la contribuente ha dichiarato di vo- lersi avvalere delle disposizioni di cui al d.l. n.119/2018 proponendo istanzadi rinvio datata 29 aprile 2019. 5.In assenza di ulteriori sviluppi la Corte ha disposto l ’ acquisizione del fascicolodel merito e fissato adunanza camerale per la decisione.

Consideratoche: 6.Il primo motivo - articolato in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod,. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.101cod. proc. civ. e 24 comma 2 Cost. da parte della CTR è in- centratosulla irrituale notifica de ll ’ appello impugnata dalla parte, e per questooggetto di querela di falso avanti al GO ed è inammissibile. 7.La Corte in primo luogo d à atto del fatto che nessuna delle parti ha depositatomemorie anteriori all ’ adunanza camerale rendendo noti gli esitidel processo radicato davanti al giudice ordinario per querela di falso n é del seguito all ’ iniziale volont à della contribuente di adire la definizioneagevolata ex d.l. n.119/2018.

Tantopremesso, la doglianza è inconducente dal momento che, come affermalo stesso ricorso, non è possibile sospendere il processo di cas- sazioneper effetto della proposizione della querela di falso ex art.221 ess. cod. proc. civ. e, allo stato, sulla base degli atti la domanda della contribuente avente ad oggetto la notifica del ricorso in appello nei confrontidella societ à non risulta essere stata accolta dal GO con sen- tenzadefinitiva.

8. Il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.16,17, 20 e 53 d.lgs n.546/1992 e la nullit à del procedimento di secondogrado ed è sempre relativo alla notifica dell ’ appello, ritenuta illegittima perch é effettuata presso un indirizzo diverso dal domicilio eletto,ed è inammissibile in quanto privo di specificit à dal momen to chenon riproduce gli atti di elezione del domicilio in primo grado e la relatadi notifica del ricorso in appello per consentire al Collegio deci- denteun confronto. 9.Il terzo motivo, ancora relativo alla notifica dell ’ appello e proposto aifini dell ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., contesta la viola- zionee falsa applicazione dell ’ art.7 comma 6 della l. n.890/82 nel testo novellatodalla l. n.31/2008, per il fatto che la notifica dell ’ atto di ap- pelloeffettuata ex lege 890/1982 si sia compiuta con l ’ apposizione di una firma illeggibile apposta in assenza del destinatario e di persona qualificata a ricevere gli atti notificati e non si sia accompagnata all’emissionedi CAN nonostante il fatto che, in assenza del destinata- rio,il plico fosse stato consegnato a persona non individuata.

10. La censura in disamina è inammissibile per difetto di specificit à , nonessendo riprodotta in ricorso la relata di notifica di cui si contestano le carenze (asserita illeggibilit à della firma, asserita mancata indi ca- zione della CAN) e, dunque, nuovamente la ricorrente non mette la Cortenelle condizioni necessarie per apprezzare la decisivit à della cen- sura.

Resta in ogni caso fermo (cfr. ex multis Cass. 27.5.2011 n. 11708)che, anche se manchino nell'avviso di ricev imento della notifica postaleda restituire al mittente le generalit à della persona cui l'atto è stato consegnato, l ’ adempimento non è previsto da alcuna norma, e anche laddove la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'attoè pur sempre va lido poich é la relazione tra la persona cui esso e destinatoe quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un pre- liminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficaciaprobatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed event ualmente soloin tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'av- visodi ricevimento della raccomandata.

Come gi à sopra osservato la parterende noto di aver proposto la querela di falso ma la Corte non è poistata portata a conoscenza degli esiti di tale processo e anche per taleragione la doglianza è inammissibile.

11. Il quarto motivo, agli effetti dell ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., prospetta la violazione e falsa applicazione dell ’ art.12 d.lgs. n.546/1992, ed è destituito di fondamento perch é non è previsto dal sistemaprocessuale che prima della declaratoria di contumacia il con- venutonon costituito ma ritualmente intimato sia invitato dal giudice amunirsi di un difensore tecnico, dovendo la parte informarsi e prov- vederea riguardo e la stessa mancata costituzione in giudizio in pre- senzadi notifica rituale è una scelta processuale della parte. 12.Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all ’ art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., viene prospettata la vio lazione e falsa applicazione dell’art.52 comma 6 d.P.R. n.633/1972 e dell ’ art.7 comma 1 della l. n.212/2000,per aver la contribuente eccepito nel ricorso introduttivo in primo grado la nullit à dell ’ avviso di accertamento derivante dalla nullitàdel proces so verbale di constatazione poich é lo stesso era stato sottoscritto non dal legale rappresentante della societ à (Cirac ì Giu- seppe),bensì dal figlio di costui (Cirac ì Vito), il quale in forza di delega sarebbe stato autorizzato all ’ assistenza alle operazion i di verifica e firmadei verbali giornalieri, ma non anche alla sottoscrizione del p.v.c., eccezionepreliminare disattesa dai giudici di prime cure e che il giudice di appello, pur nella contumacia della contribuente, aveva l ’ onere di valutaree su di es sa non si è pronunciato. 13.Il motivo è inammissibile.

La parte pienamente vittoriosa nel merito inprimo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non hal'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione leproprie doman de o eccezioni non accolte nella pronuncia, da inten- dersi come quelle che risultino superate o non esaminate perch é as- sorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressa- mentenel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volo nt à dichiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia de- rivanteda un comportamento omissivo (Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 13195del 25/05/2018).

Ilprincipio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate enon pi ù ries aminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sen- tenzadi primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumacein sede di gravame, in coerenza con il carattere dev olutivo dell'appello,così ponendo appellato e appellante su un piano di parit à - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello,un posizione sostanzialmente di maggior favore - s ì da far gra- varesu entrambi, e non solo sul l'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in sensoad essi sfavorevole; tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincolidi forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha soloun onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interessealla decisione, mancanza che ben pu ò essere imputata anche alla parte contumace (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 19555 del 13/09/2006, Rv. 592390 - 01; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28454del 19/12/2013, Rv. 628903 - 01). 14.Il sesto motivo, in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.36, 40 d.l. n.41/1994,convertito in legge 22.3.1995 n.85, e verte sui presupposti diapplicazione del regime dell ’ IVA del margine e del riparto dell ’ onere della prova, di cui secondo la contribuente la CTR non av rebbe fatto buongoverno. 15.Il motivo è infondato.

La Corte reitera l ’ insegnamento secondo cui «Intema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti, in forza dielementi oggettivi e specifici, la possibilit à per il contribuente di av- valersidel regime di favore del cd. margine spetta al contribuente me- desimodimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compraven- ditadi veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei prece- denti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione,eventualmente integrati da altri elementi di agevole e ra- pidareperibilit à , al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l'IVA siagià stata assolta a monte da altri senza possibilit à di detrazione. (In applicazionedel principio, la S.C. ha escluso l'applicabilit à del regime del margine nell'ipotesi di un contribuente cessionario di autoveicoli usatida un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa diquesto, venditore appartenente ad un altro Stato dell'Unione euro- pea,avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fineinidoneo il libretto di circolazione e non potendo l'onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuatedalla societ à cedente) » (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32402 del14/12/2018, Rv. 652109 - 01).

16. Le Sezioni Unite hanno in termini autorevoli affermato che « In temadi IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del1995, co nv. con modif. in l. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte dirivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato- costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in terminirigorosi.

Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base adelementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tal e regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede,e cio è non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di parteciparead un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto (secondo criter i di ragione- volezzae di proporzionalit à rapportati al caso concreto), al fine di evi- taredi essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farneinsorgere il sospetto.

Con particolare riferimento alla compraven- ditadi veicoli usati, d unque, rientra nella detta condotta diligente l'in- dividuazionedei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati ri- sultantidalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri ele- mentidi agevole e rapida reperibilit à , al fine di accert are, sia pure solo invia presuntiva, se I'IVA sia gi à stata assolta a monte da altri senza possibilitàdi detrazione.

Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quandol'amministrazione dimostri che, in realt à , l'imposta è stata de- tratta.

Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attivit à di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) de ll'avvenuto eserciziodel diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'ac- quistodei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'e- sercizio dell'attivit à propria dell'impresa, con conseguente negazione deltrattamento fiscale pi ù fa vorevole » (Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 21105del 12/09/2017, Rv. 645308 - 01).

17. Nel caso di specie la motivazione del giudice d ’ appello applica il correttocanone dell ’ onere della prova, perch é è il contribuente e non l’Agenzia che deve fornire prova idonea dell ’ assolvimento delle condi- zioniper fruire del regime dell ’ IVA del margine, trattandosi di regime agevolativopiù favorevole rispetto a quello ordinario, restando irrile- vantia tal fine elementi meramente formali come la fatturazione e il pagamento.

18. Il settimo motivo, in rapporto all ’ art.360 primo comma n.4 cod. proc.civ., censura l ’ omesso esame circa un fatto ritenuto decisivo per ilgiudizio, individuato nel fatto che tutte le autovetture usate compra- vendutecontestate fossero state in effe tti « immatricolate per la prima volta in altro paese comunitario da soggetti giuridici che esercitano abitualmenteattività imprenditoriali connesse alla locazione finanziaria diveicoli, all ’ autonoleggio ovvero al commercio di autoveicoli » è inam- missibile. 18.1.Infatti, premesso che non vi è evidenza in ricorso che la societ à abbiaposto la precisazione suddetta all ’ evidenza del giudice d ’ appello, comunquela doglianza non indica perch é il fatto che tutte le autovet- turepresentassero tutte le suddette caratteristiche sarebbe decisiva ai fini del giudizio, tenuto conto del complessivo accertamento fattuale svoltodal giudice del merito e supportato da un compendio probatorio chedà tra l ’ altro rilevanza al contenuto del p.v.c, in parte ripropost o a p.8della sentenza ( « le predette autovetture usate “ risultano immatri- colateper la prima volta in altro paese comunitario ( … ) ”» ).

In sede di legittimitàinfatti non pu ò essere utilmente richiesta una rivalutazione delfatto e delle prove oggetto di acc ertamento da parte del giudice nei terminiproposti nel mezzo di impugnazione in esame, il quale non pro- spettaneppure un vizio motivazionale con deduzione di fatto decisivo e contrario ritualmente introdotto nel processo e non valutato dalla CTR. 19.L’ottavo motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., de- ducela violazione e falsa applicazione degli artt.10 l. n.212/2000 e 8 d.lgs.n.546/1992 quanto alla disapplicazione del regime sanzionatorio chiesta con il ricorso introduttivo circa la non debe nza di interessi ed imposta, non pu ò trovare ingresso dal momento che per consolidata giurisprudenza della Corte la questione si intende rinunciata per la mancatariproposizione in appello da parte della societ à , in assenza di evidenzadi irrituale notific a del ricorso in appello accertata dal GO in sededi querela di falso.

20. Al rigetto del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 28566 /2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] G. CIRACI ’ E F (S.I.A.I.) S.R.L., in per- sona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Caroli, sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 54; –ricorrente – Oggetto:rettifica di- chiarazioneIVA e san- zioni contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, costituita al sol fine di even- tualmente partecipare all ’ udienza di discussione ex art.370 primo commacod. proc. civ.; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Pu- glia,sez. distaccata di Taranto, n. 229/28/2012, depositata il 24 di- cembre2012. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez.distaccata di Taranto, veniva accolto l ’ appello proposto dall ’ Agen- ziadelle Entrate avverso la sent enza n.662/4/2007 emessa dalla Com- missionetributaria provinciale di Taranto, la quale a sua volta acco- glievail ricorso della societ à [OSCURATO:PERSONA] G. CIRACI ’ FS.r.l. avente ad oggetto l ’ avviso di accertamento IVA notificato per l’anno di imp osta 2003. Con l ’ atto impositivo veniva rettificata la di- chiarazioneIVA relativa a tale anno di imposta, e veniva recuperata la maggioreimposta non versata, con irrogazione delle relative sanzioni. 2.Con l ’ atto impositivo l ’ Amministrazione finanziaria con testava l’omessacontabilizzazione e dichiarazione di ricavi nonch é , in relazione adoperazioni di acquisto di autovetture usate di provenienza intraco- munitaria,l'indebito assolvimento dell ’ imposta armonizzata mediante l’applicazione del regime del margine e il mancato addebito dell ’ IVA perrivalsa con riferimento alla cessione di due autovetture. 3.Il giudice di appello, a differenza del giudice di prime cure, riteneva nella fattispecie non sussistenti i presupposti per l'assolvimento dell’IVA second o tali modalit à e che la contribuente avrebbe potuto agevolmenteverificare tale circostanza sulla base del contenuto della documentazionetecnica trasmessale. 4.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contri- buente,affidato a otto motivi, mentre l ’ Agenzia delle entrate ha depo- sitato mera comparsa di costituzione in giudizio ai fini dell ’ eventuale partecipazioneall’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc.civ.. Nelle more del giudizio la contribuente ha dichiarato di vo- lersi avvalere delle disposizioni di cui al d.l. n.119/2018 proponendo istanzadi rinvio datata 29 aprile 2019. 5.In assenza di ulteriori sviluppi la Corte ha disposto l ’ acquisizione del fascicolodel merito e fissato adunanza camerale per la decisione. Consideratoche: 6.Il primo motivo - articolato in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod,. proc. civ. - prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.101cod. proc. civ. e 24 comma 2 Cost. da parte della CTR è in- centratosulla irrituale notifica de ll ’ appello impugnata dalla parte, e per questooggetto di querela di falso avanti al GO ed è inammissibile. 7.La Corte in primo luogo d à atto del fatto che nessuna delle parti ha depositatomemorie anteriori all ’ adunanza camerale rendendo noti gli esitidel processo radicato davanti al giudice ordinario per querela di falso n é del seguito all ’ iniziale volont à della contribuente di adire la definizioneagevolata ex d.l. n.119/2018. Tantopremesso, la doglianza è inconducente dal momento che, come affermalo stesso ricorso, non è possibile sospendere il processo di cas- sazioneper effetto della proposizione della querela di falso ex art.221 ess. cod. proc. civ. e, allo stato, sulla base degli atti la domanda della contribuente avente ad oggetto la notifica del ricorso in appello nei confrontidella societ à non risulta essere stata accolta dal GO con sen- tenzadefinitiva. 8. Il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.16,17, 20 e 53 d.lgs n.546/1992 e la nullit à del procedimento di secondogrado ed è sempre relativo alla notifica dell ’ appello, ritenuta illegittima perch é effettuata presso un indirizzo diverso dal domicilio eletto,ed è inammissibile in quanto privo di specificit à dal momen to chenon riproduce gli atti di elezione del domicilio in primo grado e la relatadi notifica del ricorso in appello per consentire al Collegio deci- denteun confronto. 9.Il terzo motivo, ancora relativo alla notifica dell ’ appello e proposto aifini dell ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., contesta la viola- zionee falsa applicazione dell ’ art.7 comma 6 della l. n.890/82 nel testo novellatodalla l. n.31/2008, per il fatto che la notifica dell ’ atto di ap- pelloeffettuata ex lege 890/1982 si sia compiuta con l ’ apposizione di una firma illeggibile apposta in assenza del destinatario e di persona qualificata a ricevere gli atti notificati e non si sia accompagnata all’emissionedi CAN nonostante il fatto che, in assenza del destinata- rio,il plico fosse stato consegnato a persona non individuata. 10. La censura in disamina è inammissibile per difetto di specificit à , nonessendo riprodotta in ricorso la relata di notifica di cui si contestano le carenze (asserita illeggibilit à della firma, asserita mancata indi ca- zione della CAN) e, dunque, nuovamente la ricorrente non mette la Cortenelle condizioni necessarie per apprezzare la decisivit à della cen- sura. Resta in ogni caso fermo (cfr. ex multis Cass. 27.5.2011 n. 11708)che, anche se manchino nell'avviso di ricev imento della notifica postaleda restituire al mittente le generalit à della persona cui l'atto è stato consegnato, l ’ adempimento non è previsto da alcuna norma, e anche laddove la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l'attoè pur sempre va lido poich é la relazione tra la persona cui esso e destinatoe quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un pre- liminare accertamento di competenza dell'Ufficio postale, assistito dall'efficaciaprobatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., ed event ualmente soloin tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'av- visodi ricevimento della raccomandata. Come gi à sopra osservato la parterende noto di aver proposto la querela di falso ma la Corte non è poistata portata a conoscenza degli esiti di tale processo e anche per taleragione la doglianza è inammissibile. 11. Il quarto motivo, agli effetti dell ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., prospetta la violazione e falsa applicazione dell ’ art.12 d.lgs. n.546/1992, ed è destituito di fondamento perch é non è previsto dal sistemaprocessuale che prima della declaratoria di contumacia il con- venutonon costituito ma ritualmente intimato sia invitato dal giudice amunirsi di un difensore tecnico, dovendo la parte informarsi e prov- vederea riguardo e la stessa mancata costituzione in giudizio in pre- senzadi notifica rituale è una scelta processuale della parte. 12.Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all ’ art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., viene prospettata la vio lazione e falsa applicazione dell’art.52 comma 6 d.P.R. n.633/1972 e dell ’ art.7 comma 1 della l. n.212/2000,per aver la contribuente eccepito nel ricorso introduttivo in primo grado la nullit à dell ’ avviso di accertamento derivante dalla nullitàdel proces so verbale di constatazione poich é lo stesso era stato sottoscritto non dal legale rappresentante della societ à (Cirac ì Giu- seppe),bensì dal figlio di costui (Cirac ì Vito), il quale in forza di delega sarebbe stato autorizzato all ’ assistenza alle operazion i di verifica e firmadei verbali giornalieri, ma non anche alla sottoscrizione del p.v.c., eccezionepreliminare disattesa dai giudici di prime cure e che il giudice di appello, pur nella contumacia della contribuente, aveva l ’ onere di valutaree su di es sa non si è pronunciato. 13.Il motivo è inammissibile. La parte pienamente vittoriosa nel merito inprimo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non hal'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione leproprie doman de o eccezioni non accolte nella pronuncia, da inten- dersi come quelle che risultino superate o non esaminate perch é as- sorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressa- mentenel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volo nt à dichiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia de- rivanteda un comportamento omissivo (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 13195del 25/05/2018). Ilprincipio sancito dall'art. 346 cod. proc. civ., che intende rinunciate enon pi ù ries aminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sen- tenzadi primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumacein sede di gravame, in coerenza con il carattere dev olutivo dell'appello,così ponendo appellato e appellante su un piano di parit à - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello,un posizione sostanzialmente di maggior favore - s ì da far gra- varesu entrambi, e non solo sul l'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in sensoad essi sfavorevole; tuttavia, mentre il soccombente soggiace ai vincolidi forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha soloun onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interessealla decisione, mancanza che ben pu ò essere imputata anche alla parte contumace (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19555 del 13/09/2006, Rv. 592390 - 01; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28454del 19/12/2013, Rv. 628903 - 01). 14.Il sesto motivo, in relazione all ’ art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.36, 40 d.l. n.41/1994,convertito in legge 22.3.1995 n.85, e verte sui presupposti diapplicazione del regime dell ’ IVA del margine e del riparto dell ’ onere della prova, di cui secondo la contribuente la CTR non av rebbe fatto buongoverno. 15.Il motivo è infondato. La Corte reitera l ’ insegnamento secondo cui «Intema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti, in forza dielementi oggettivi e specifici, la possibilit à per il contribuente di av- valersidel regime di favore del cd. margine spetta al contribuente me- desimodimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compraven- ditadi veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei prece- denti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione,eventualmente integrati da altri elementi di agevole e ra- pidareperibilit à , al fine di accertare, anche in via presuntiva, se l'IVA siagià stata assolta a monte da altri senza possibilit à di detrazione. (In applicazionedel principio, la S.C. ha escluso l'applicabilit à del regime del margine nell'ipotesi di un contribuente cessionario di autoveicoli usatida un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa diquesto, venditore appartenente ad un altro Stato dell'Unione euro- pea,avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fineinidoneo il libretto di circolazione e non potendo l'onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuatedalla societ à cedente) » (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 32402 del14/12/2018, Rv. 652109 - 01). 16. Le Sezioni Unite hanno in termini autorevoli affermato che « In temadi IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del1995, co nv. con modif. in l. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte dirivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato- costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in terminirigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base adelementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tal e regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede,e cio è non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di parteciparead un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massimaesigibile da un operatore accorto (secondo criter i di ragione- volezzae di proporzionalit à rapportati al caso concreto), al fine di evi- taredi essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farneinsorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compraven- ditadi veicoli usati, d unque, rientra nella detta condotta diligente l'in- dividuazionedei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati ri- sultantidalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri ele- mentidi agevole e rapida reperibilit à , al fine di accert are, sia pure solo invia presuntiva, se I'IVA sia gi à stata assolta a monte da altri senza possibilitàdi detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quandol'amministrazione dimostri che, in realt à , l'imposta è stata de- tratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attivit à di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) de ll'avvenuto eserciziodel diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'ac- quistodei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'e- sercizio dell'attivit à propria dell'impresa, con conseguente negazione deltrattamento fiscale pi ù fa vorevole » (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 21105del 12/09/2017, Rv. 645308 - 01). 17. Nel caso di specie la motivazione del giudice d ’ appello applica il correttocanone dell ’ onere della prova, perch é è il contribuente e non l’Agenzia che deve fornire prova idonea dell ’ assolvimento delle condi- zioniper fruire del regime dell ’ IVA del margine, trattandosi di regime agevolativopiù favorevole rispetto a quello ordinario, restando irrile- vantia tal fine elementi meramente formali come la fatturazione e il pagamento. 18. Il settimo motivo, in rapporto all ’ art.360 primo comma n.4 cod. proc.civ., censura l ’ omesso esame circa un fatto ritenuto decisivo per ilgiudizio, individuato nel fatto che tutte le autovetture usate compra- vendutecontestate fossero state in effe tti « immatricolate per la prima volta in altro paese comunitario da soggetti giuridici che esercitano abitualmenteattività imprenditoriali connesse alla locazione finanziaria diveicoli, all ’ autonoleggio ovvero al commercio di autoveicoli » è inam- missibile. 18.1.Infatti, premesso che non vi è evidenza in ricorso che la societ à abbiaposto la precisazione suddetta all ’ evidenza del giudice d ’ appello, comunquela doglianza non indica perch é il fatto che tutte le autovet- turepresentassero tutte le suddette caratteristiche sarebbe decisiva ai fini del giudizio, tenuto conto del complessivo accertamento fattuale svoltodal giudice del merito e supportato da un compendio probatorio chedà tra l ’ altro rilevanza al contenuto del p.v.c, in parte ripropost o a p.8della sentenza ( « le predette autovetture usate “ risultano immatri- colateper la prima volta in altro paese comunitario ( … ) ”» ). In sede di legittimitàinfatti non pu ò essere utilmente richiesta una rivalutazione delfatto e delle prove oggetto di acc ertamento da parte del giudice nei terminiproposti nel mezzo di impugnazione in esame, il quale non pro- spettaneppure un vizio motivazionale con deduzione di fatto decisivo e contrario ritualmente introdotto nel processo e non valutato dalla CTR. 19.L’ottavo motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., de- ducela violazione e falsa applicazione degli artt.10 l. n.212/2000 e 8 d.lgs.n.546/1992 quanto alla disapplicazione del regime sanzionatorio chiesta con il ricorso introduttivo circa la non debe nza di interessi ed imposta, non pu ò trovare ingresso dal momento che per consolidata giurisprudenza della Corte la questione si intende rinunciata per la mancatariproposizione in appello da parte della societ à , in assenza di evidenzadi irrituale notific a del ricorso in appello accertata dal GO in sededi querela di falso. 20. Al rigetto del rico
Sentenza Cassazione n. 09113/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris