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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27401/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, aggravato dall'attribuzione di un fatto determinato, per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], trasmettendo -mediante invio di raccomandata diretta al Procuratore della Repubblica di Torino - una denuncia-querela nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale, all'epoca dei fatti, era Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

L'imputato è stato condannato alla pena di Euro 1.500 di multa e al risarcimento dei danni cagionati a [OSCURATO:PERSONA], liquidati in via equitativa in Euro

20.000. Il provvedimento impugnato ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Torino aveva assolto Guerrini dai reati di diffamazione e calunnia, ritenendo il primo reato assorbito dal secondo.

Nella citata denuncia-querela, si ipotizzava che le scelte processuali effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento in cui si trovava indagato un avvocato del foro di Massa, [OSCURATO:PERSONA], denunciato all'epoca dal Guerrini per tentata estorsione, fossero state dettate da rapporti di amicizia e di frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Più precisamente, l'imputato aveva tratteggiato, in quella denuncia-querela, le scansioni procedimentali a suo avviso più rilevanti e, segnatamente, il trasferimento ad altro ufficio del Sostituto procuratore della Repubblica -Dott. [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato in origine assegnato il procedimento penale nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; la richiesta di archiviazione del procedimento stesso a firma di [OSCURATO:PERSONA], il quale era subentrato nella titolarità esclusiva del fascicolo dopo il trasferimento ad altra sede del citato Sostituto procuratore, che aveva intanto firmato l'avviso di conclusione delle indagini, prima che la titolarità del procedimento passasse a [OSCURATO:PERSONA]; il rapporto di frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, l'imputato scriveva che «il dr. [OSCURATO:PERSONA] aveva scelto i tempi, perché il sost.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito ad altra sede.

Dopo 8 giorni si è mangiato la firma qpposta nel fine indagine.., e chiede l'archiviazione (...) eravamo a conoscenza dell'amicizia che lo lega all'avv. [OSCURATO:PERSONA]....Continuano a vedersi di nascosto».

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, sono stati presentati due ricorsi; l'uno, dall'imputato, a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi, tutti relativi al capo 3 dell'imputazione.

Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 15, 368 e 595 cod. pen. e correlata illogicità di motivazione sia nella parte in cui l'impugnata sentenza non ha dichiarato l'assorbimento del reato di diffamazione nel più grave reato di calunnia, sia per aver dichiarato, in ordine alla medesima condotta espressiva, l'assoluzione per il reato di calunnia e la responsabilità penale per quello di diffamazione.

Poiché il ricorrente è stato assolto dal delitto di calunnia sia in primo grado sia in appello, nessuna responsabilità può essergli addebitata per diffamazione, posto che il Guerrini si sarebbe limitato a denunciare fatti che, seppur accostati tra loro in modo suggestivo, restituivano la soggettiva convinzione di esporre fatti veri e correttamente interpretati.

Ciò che, a parere della difesa, basterebbe a escludere il dolo di diffamazione.

La motivazione sarebbe poi illogica nel punto in cui si ravvisa un tenore denigratorio nelle espressioni contenute nella denuncia-querela indirizzata alla Procura di Torino (di cui al capo 3 della sentenza), tenore denigratorio che la Corte territoriale ha invece escluso, pur facendo riferimento al medesimo atto (vale a dire la denuncia-querela), in un diverso passaggio della motivazione (riguardante i capi 4,6, 8, e 10 della sentenza).

3. Col secondo motivo di ricorso, lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. e correlata illogicità della motivazione per aver la Corte territoriale riscontrato, nell'invio della denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Torino, la «comunicazione con più persone», elemento invece escluso in relazione ad altre missive spedite dall'imputato ad altre autorità giudiziarie, di cui si dà conto in passaggi della motivazione relativi ai capi 5,7 e 9 dell'imputazione, tutti e tre concernenti il reato di diffamazione.

A tal proposito, il ricorrente osserva che la denuncia-querela era pervenuta in busta chiusa, testualmente indirizzata al «Sig.

Procuratore della Repubblica di Torino».

L'illogicità, a parere del ricorrente, consisterebbe nell'aver ritenuto che, in questo caso, il Guerrini si fosse rappresentato e avesse voluto che il contenuto della denuncia-querela venisse portato a conoscenza di altre persone, oltre che del Procuratore, mentre, negli altri casi - missive, ad esempio, indirizzate al G.i.p., con la dicitura «personale» - tale volontà di far conoscere ad altri il contenuto delle missive è stata esclusa dalla Corte territoriale.

4. Il terzo motivo è riferito alla mancata applicazione dell'art. 598 cod. pen.; al riguardo, il ricorrente osserva che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare al caso di specie la scriminante di cui all'art. 598 cod. pen., o almeno motivarne il mancato riconoscimento, dal momento che le dichiarazioni contestate all'imputato erano contenute in uno scritto difensivo (querela) presentato all'autorità giudiziaria (e cioè alla Procura della Repubblica di Torino) e concernevano l'oggetto della causa (ovverosia l'asserita violazione dell'art. 323 cod. pen. da parte del Dott. [OSCURATO:PERSONA] per aver ingiustamente richiesto l'archiviazione del procedimento pendente a carico dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]).ni)

5. Il quarto motivo di ricorso è relativo all'art. 603 del codice di rito e lamenta l'insufficiente motivazione in ordine al rigetto di richiesta di rinnovazione istruttoria mediante assunzione di prova dichiarativa e acquisizione documentale, volte a dimostrare i rapporti sussistenti tra le due parti civili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nel procedimento di primo grado.

6. Con il quinto motivo, deduce infine violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 2056 cod. civ., 185 cod. pen., 538 del codice di rito, per essere la liquidazione del danno esorbitante rispetto al fatto contestato e per essere la motivazione sul punto insufficiente, in quanto parametrata esclusivamente sulle qualità funzionali della persona offesa e non anche sul concreto danno sofferto da quest'ultima; la motivazione sarebbe infine anche illogica, per non avere dimostrato gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla denuncia-querela sull'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA].

La difesa dell'imputato chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza in relazione al capo 3 dell'imputazione sia per le statuizioni civili sia per quelle penali.

7. Avverso la sentenza citata in epigrafe ricorre altresì la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tre motivi (relativi ai capi 1,2,4,5,6,7,8).

Con il primo motivo, eccepisce violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, in relazione agli articoli 15, 43, 368, cod. pen., 521, comma 1, codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere la Corte ravvisato il dolo di calunnia nel comportamento del Guerrini e per avere, invece, giudicato ragionevole l'ipotesi che l'imputato abbia agito sinceramente persuaso di esporre fatti veritieri, connotati da un riconoscibile margine di serietà.

La Corte territoriale avrebbe con ciò mancato di approfondire la condotta complessiva dell'imputato, parcellizzando l'analisi di ogni suo singolo comportamento a discapito di un'indagine a più ampio raggio, senza preoccuparsi di apprezzare l'ingiustificata attribuzione come veritieri di fatti di cui l'imputato non si sarebbe premurato di accertare la realtà.

Da tale omissione di verifica da parte dell'imputato o, comunque, dalla non corretta rappresentazione dei fatti denunciati, si evincerebbe, a parere della difesa, la dolosità dell'accusa rivolta in termini perentori a danno della parte civile.

8. Con il secondo motivo deduce violazione di norme rilevanti per l'applicazione della legge penale in relazione all'art. 521, comma 1, del codice di rito e mancanza e illogicità manifesta della motivazione ex art. 606, lett. e).

A tal riguardo, il ricorrente osserva che, anche a voler condividere il convincimento dei Giudici di Appello in ordine ai delitti di calunnia e, segnatamente, in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico, non appare chiaro il motivo della mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di diffamazione in relazione ai capi 2,4,6 e

8. Dalla condotta dell'imputato apparirebbe infatti chiaro come egli abbia agito anche a costo di cagionare una lesione della reputazione di parte civile.

9. Col terzo motivo si lamenta l'esclusione dell'elemento soggettivo dei delitti di diffamazione contestati ai capi 1,3, 5, e

7. Il ricorrente, a tal proposito, contesta in radice l'approccio dei Giudici d'appello che si sarebbero soffermati esclusivamente sul profilo della continenza delle espressioni utilizzate dal Guerrini, senza analizzare, nel contempo, il profilo della falsità o veridicità delle notizie e dei fatti riportati dall'imputato.

In relazione ai capi 3, 5e 7, la Corte d'appello avrebbe, infine, mancato di ravvisare il requisito della comunicazione con più persone, indebitamente valorizzando il dato della dicitura «personale» posto dall'imputato sulle missive inviate al GIP, così trascurando l'evidenza del fatto che inevitabilmente tali missive sarebbero state propulsive di un determinato procedimento e sarebbero state, dunque, destinate ad essere divulgate a terzi; ciò che il Guerrini non avrebbe potuto non rappresentarsi.

Con richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza.

Considerato in diritto

1. La prima articolazione del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Guerrini è infondata, dal momento che non necessariamente si realizza l'ipotesi del concorso formale tra i reati di diffamazione e di calunnia.

Conferma giurisprudenziale di questa conclusione si trae da Sez. 5, n. 49459 del 15/11/2019, Antonucci, Rv. 278043 - 01, che, nel porsi - per le ragioni che si diranno subito infra - il tema della logicità della motivazione relativa alla sussistenza della diffamazione, in caso di assoluzione dal delitto di calunnia, risolve positivamente il preliminare quesito del concorso tra i due reati, quante volte, come nel caso di specie, non si registri una piena sovrapposizione dei fatti attribuiti alla persona offesa e lesivi della sua reputazione rispetto a quelli nei quali si sostanzia l'attribuzione di un reato a soggetto la cui innocenza sia nota al propalante.

Ciò posto, è la seconda articolazione dello stesso primo motivo ad essere fondata, dal momento che, come ricordato dalla cit. Sez. 5, n. 49459 del 2019, è viziata da illogicità la motivazione del giudice di merito che - con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, contestati ex art. 81, comma primo, cod. pen., e, quindi, commessi con un'unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva dì una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe 43 t reato - affermi la sussistenza del delitto di diffamazione senza motivare il proprio dissenso dalla pronuncia assolutoria, seppur coperta da giudicato, relativa al delitto di calunnia, fondata sul presupposto che l'agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa; trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l'errore sulla verità della condotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo (Sez. 5, n. 49021 del 05/11/2004, Tartaglione, Rv. 231283).

Ne consegue l'annullamento con rinvio sul punto della sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo del medesimo ricorso è infondato, poiché, come anche di recente ribadito da questa Corte, in tema di diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone è integrato dall'invio di una denuncia al Procuratore della Repubblica e, per conoscenza, al Procuratore generale presso la Corte d'appello e al Presidente della Corte d'appello, in busta chiusa non recante la dicitura "riservata - personale", essendo tale denuncia destinata a essere conosciuta anche dagli addetti all'apertura e smistamento della corrispondenza (Sez. 5, n. 30727 del 08/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276525 - 01).

3. Infondato è anche il terzo motivo, poiché, secondo il fermo orientamento di questa Corte, l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria (Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620 - 01; Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016 - dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01; Sez. 6, n. 33262 del 03/06/2016, Mongelli, Rv. 267706 - 01), laddove, nel caso di specie, le espressioni non attengono al merito della questione, ma si limitano a una critica rispetto alle scelte della pubblica accusa.

4. Il quarto motivo è infondato, poiché l'esistenza di atti processuali a contenuto identico da parte di soggetti aventi la medesima posizione e il medesimo interesse non rappresenta, in sé, un elemento rivelatore di illiceità.

5. Il quinto motivo, che investe le conseguenze civilistiche della condanna, resta assorbito, per effetto dell'accoglimento del primo motivo.

6. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

L'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su I elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753 - 01), rappresenta la condivisa cornice interpretativa all'interno del quale s'è mossa la sentenza impugnata nell'individuare i dati oggettivi che hanno alimentato le personali interpretazioni del Guerrini quanto alla condotta processuale della parte civile e alla sussistenza di un complotto ai suoi danni.

In questa prospettiva, anche l'essersi fatto schermo di un sedicente [OSCURATO:PERSONA] non rappresenta elemento idoneo a scardinare la persuasività della motivazione della sentenza impugnata, giacché il dato può essere ragionevolmente colto come un puerile tentativo di immaginare una reazione collettiva rispetto a fatti soggettivamente vissuti come ingiusti.

7. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità di formulazione e assenza di specificità, poiché, alla luce delle puntualizzazioni sopra svolte sub 1, la censura, in difetto di automatismi - anzi d'ordinario da escludersi - avrebbe dovuto essere accompagnata da una articolata deduzione sulle ragioni per le quali l'insussistenza del dolo di calunnia avrebbe dovuto comportare la sussistenza del dolo di diffamazione.

8. Il terzo motivo del medesimo ricorso è inammissibile, quanto al capo 1, poiché insiste sul tema della falsità della notizia, mentre la sentenza esclude piuttosto il dolo della diffamazione, e quanto al capo 3, poiché sul punto è intervenuta condanna che non pone in discussione la comunicazione con più persone; il motivo è invece fondato, con riguardo ai capi 5 e 7, per le stesse ragioni ricordate supra sub 3.

9. Ne segue che in relazione a questi ultimi capi la sentenza impugnata va annullata, ancorché ai soli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, aggravato dall'attribuzione di un fatto determinato, per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], trasmettendo -mediante invio di raccomandata diretta al Procuratore della Repubblica di Torino - una denuncia-querela nei confronti del predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale, all'epoca dei fatti, era Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. L'imputato è stato condannato alla pena di Euro 1.500 di multa e al risarcimento dei danni cagionati a [OSCURATO:PERSONA], liquidati in via equitativa in Euro 20.000. Il provvedimento impugnato ha parzialmente riformato la decisione con cui il Tribunale di Torino aveva assolto Guerrini dai reati di diffamazione e calunnia, ritenendo il primo reato assorbito dal secondo. Nella citata denuncia-querela, si ipotizzava che le scelte processuali effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento in cui si trovava indagato un avvocato del foro di Massa, [OSCURATO:PERSONA], denunciato all'epoca dal Guerrini per tentata estorsione, fossero state dettate da rapporti di amicizia e di frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, l'imputato aveva tratteggiato, in quella denuncia-querela, le scansioni procedimentali a suo avviso più rilevanti e, segnatamente, il trasferimento ad altro ufficio del Sostituto procuratore della Repubblica -Dott. [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato in origine assegnato il procedimento penale nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; la richiesta di archiviazione del procedimento stesso a firma di [OSCURATO:PERSONA], il quale era subentrato nella titolarità esclusiva del fascicolo dopo il trasferimento ad altra sede del citato Sostituto procuratore, che aveva intanto firmato l'avviso di conclusione delle indagini, prima che la titolarità del procedimento passasse a [OSCURATO:PERSONA]; il rapporto di frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l'imputato scriveva che «il dr. [OSCURATO:PERSONA] aveva scelto i tempi, perché il sost. Dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito ad altra sede. Dopo 8 giorni si è mangiato la firma qpposta nel fine indagine.., e chiede l'archiviazione (...) eravamo a conoscenza dell'amicizia che lo lega all'avv. [OSCURATO:PERSONA]....Continuano a vedersi di nascosto». 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, sono stati presentati due ricorsi; l'uno, dall'imputato, a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi, tutti relativi al capo 3 dell'imputazione. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) del codice di rito, per inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 15, 368 e 595 cod. pen. e correlata illogicità di motivazione sia nella parte in cui l'impugnata sentenza non ha dichiarato l'assorbimento del reato di diffamazione nel più grave reato di calunnia, sia per aver dichiarato, in ordine alla medesima condotta espressiva, l'assoluzione per il reato di calunnia e la responsabilità penale per quello di diffamazione. Poiché il ricorrente è stato assolto dal delitto di calunnia sia in primo grado sia in appello, nessuna responsabilità può essergli addebitata per diffamazione, posto che il Guerrini si sarebbe limitato a denunciare fatti che, seppur accostati tra loro in modo suggestivo, restituivano la soggettiva convinzione di esporre fatti veri e correttamente interpretati. Ciò che, a parere della difesa, basterebbe a escludere il dolo di diffamazione. La motivazione sarebbe poi illogica nel punto in cui si ravvisa un tenore denigratorio nelle espressioni contenute nella denuncia-querela indirizzata alla Procura di Torino (di cui al capo 3 della sentenza), tenore denigratorio che la Corte territoriale ha invece escluso, pur facendo riferimento al medesimo atto (vale a dire la denuncia-querela), in un diverso passaggio della motivazione (riguardante i capi 4,6, 8, e 10 della sentenza). 3. Col secondo motivo di ricorso, lamenta inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 595 cod. pen. e correlata illogicità della motivazione per aver la Corte territoriale riscontrato, nell'invio della denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Torino, la «comunicazione con più persone», elemento invece escluso in relazione ad altre missive spedite dall'imputato ad altre autorità giudiziarie, di cui si dà conto in passaggi della motivazione relativi ai capi 5,7 e 9 dell'imputazione, tutti e tre concernenti il reato di diffamazione. A tal proposito, il ricorrente osserva che la denuncia-querela era pervenuta in busta chiusa, testualmente indirizzata al «Sig. Procuratore della Repubblica di Torino». L'illogicità, a parere del ricorrente, consisterebbe nell'aver ritenuto che, in questo caso, il Guerrini si fosse rappresentato e avesse voluto che il contenuto della denuncia-querela venisse portato a conoscenza di altre persone, oltre che del Procuratore, mentre, negli altri casi - missive, ad esempio, indirizzate al G.i.p., con la dicitura «personale» - tale volontà di far conoscere ad altri il contenuto delle missive è stata esclusa dalla Corte territoriale. 4. Il terzo motivo è riferito alla mancata applicazione dell'art. 598 cod. pen.; al riguardo, il ricorrente osserva che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare al caso di specie la scriminante di cui all'art. 598 cod. pen., o almeno motivarne il mancato riconoscimento, dal momento che le dichiarazioni contestate all'imputato erano contenute in uno scritto difensivo (querela) presentato all'autorità giudiziaria (e cioè alla Procura della Repubblica di Torino) e concernevano l'oggetto della causa (ovverosia l'asserita violazione dell'art. 323 cod. pen. da parte del Dott. [OSCURATO:PERSONA] per aver ingiustamente richiesto l'archiviazione del procedimento pendente a carico dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]).ni) 5. Il quarto motivo di ricorso è relativo all'art. 603 del codice di rito e lamenta l'insufficiente motivazione in ordine al rigetto di richiesta di rinnovazione istruttoria mediante assunzione di prova dichiarativa e acquisizione documentale, volte a dimostrare i rapporti sussistenti tra le due parti civili ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nel procedimento di primo grado. 6. Con il quinto motivo, deduce infine violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 2056 cod. civ., 185 cod. pen., 538 del codice di rito, per essere la liquidazione del danno esorbitante rispetto al fatto contestato e per essere la motivazione sul punto insufficiente, in quanto parametrata esclusivamente sulle qualità funzionali della persona offesa e non anche sul concreto danno sofferto da quest'ultima; la motivazione sarebbe infine anche illogica, per non avere dimostrato gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla denuncia-querela sull'attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA]. La difesa dell'imputato chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza in relazione al capo 3 dell'imputazione sia per le statuizioni civili sia per quelle penali. 7. Avverso la sentenza citata in epigrafe ricorre altresì la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tre motivi (relativi ai capi 1,2,4,5,6,7,8). Con il primo motivo, eccepisce violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) del codice di rito, in relazione agli articoli 15, 43, 368, cod. pen., 521, comma 1, codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere la Corte ravvisato il dolo di calunnia nel comportamento del Guerrini e per avere, invece, giudicato ragionevole l'ipotesi che l'imputato abbia agito sinceramente persuaso di esporre fatti veritieri, connotati da un riconoscibile margine di serietà. La Corte territoriale avrebbe con ciò mancato di approfondire la condotta complessiva dell'imputato, parcellizzando l'analisi di ogni suo singolo comportamento a discapito di un'indagine a più ampio raggio, senza preoccuparsi di apprezzare l'ingiustificata attribuzione come veritieri di fatti di cui l'imputato non si sarebbe premurato di accertare la realtà. Da tale omissione di verifica da parte dell'imputato o, comunque, dalla non corretta rappresentazione dei fatti denunciati, si evincerebbe, a parere della difesa, la dolosità dell'accusa rivolta in termini perentori a danno della parte civile. 8. Con il secondo motivo deduce violazione di norme rilevanti per l'applicazione della legge penale in relazione all'art. 521, comma 1, del codice di rito e mancanza e illogicità manifesta della motivazione ex art. 606, lett. e). A tal riguardo, il ricorrente osserva che, anche a voler condividere il convincimento dei Giudici di Appello in ordine ai delitti di calunnia e, segnatamente, in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico, non appare chiaro il motivo della mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di diffamazione in relazione ai capi 2,4,6 e 8. Dalla condotta dell'imputato apparirebbe infatti chiaro come egli abbia agito anche a costo di cagionare una lesione della reputazione di parte civile. 9. Col terzo motivo si lamenta l'esclusione dell'elemento soggettivo dei delitti di diffamazione contestati ai capi 1,3, 5, e 7. Il ricorrente, a tal proposito, contesta in radice l'approccio dei Giudici d'appello che si sarebbero soffermati esclusivamente sul profilo della continenza delle espressioni utilizzate dal Guerrini, senza analizzare, nel contempo, il profilo della falsità o veridicità delle notizie e dei fatti riportati dall'imputato. In relazione ai capi 3, 5e 7, la Corte d'appello avrebbe, infine, mancato di ravvisare il requisito della comunicazione con più persone, indebitamente valorizzando il dato della dicitura «personale» posto dall'imputato sulle missive inviate al GIP, così trascurando l'evidenza del fatto che inevitabilmente tali missive sarebbero state propulsive di un determinato procedimento e sarebbero state, dunque, destinate ad essere divulgate a terzi; ciò che il Guerrini non avrebbe potuto non rappresentarsi. Con richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. La prima articolazione del primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Guerrini è infondata, dal momento che non necessariamente si realizza l'ipotesi del concorso formale tra i reati di diffamazione e di calunnia. Conferma giurisprudenziale di questa conclusione si trae da Sez. 5, n. 49459 del 15/11/2019, Antonucci, Rv. 278043 - 01, che, nel porsi - per le ragioni che si diranno subito infra - il tema della logicità della motivazione relativa alla sussistenza della diffamazione, in caso di assoluzione dal delitto di calunnia, risolve positivamente il preliminare quesito del concorso tra i due reati, quante volte, come nel caso di specie, non si registri una piena sovrapposizione dei fatti attribuiti alla persona offesa e lesivi della sua reputazione rispetto a quelli nei quali si sostanzia l'attribuzione di un reato a soggetto la cui innocenza sia nota al propalante. Ciò posto, è la seconda articolazione dello stesso primo motivo ad essere fondata, dal momento che, come ricordato dalla cit. Sez. 5, n. 49459 del 2019, è viziata da illogicità la motivazione del giudice di merito che - con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, contestati ex art. 81, comma primo, cod. pen., e, quindi, commessi con un'unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva dì una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe 43 t reato - affermi la sussistenza del delitto di diffamazione senza motivare il proprio dissenso dalla pronuncia assolutoria, seppur coperta da giudicato, relativa al delitto di calunnia, fondata sul presupposto che l'agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa; trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l'errore sulla verità della condotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo (Sez. 5, n. 49021 del 05/11/2004, Tartaglione, Rv. 231283). Ne consegue l'annullamento con rinvio sul punto della sentenza impugnata. 2. Il secondo motivo del medesimo ricorso è infondato, poiché, come anche di recente ribadito da questa Corte, in tema di diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone è integrato dall'invio di una denuncia al Procuratore della Repubblica e, per conoscenza, al Procuratore generale presso la Corte d'appello e al Presidente della Corte d'appello, in busta chiusa non recante la dicitura "riservata - personale", essendo tale denuncia destinata a essere conosciuta anche dagli addetti all'apertura e smistamento della corrispondenza (Sez. 5, n. 30727 del 08/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276525 - 01). 3. Infondato è anche il terzo motivo, poiché, secondo il fermo orientamento di questa Corte, l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria (Sez. 5, n. 8421 del 23/01/2019, Gigli, Rv. 275620 - 01; Sez. 5, n. 2507 del 24/11/2016 - dep. 2017, Carpinelli, Rv. 269075 - 01; Sez. 6, n. 33262 del 03/06/2016, Mongelli, Rv. 267706 - 01), laddove, nel caso di specie, le espressioni non attengono al merito della questione, ma si limitano a una critica rispetto alle scelte della pubblica accusa. 4. Il quarto motivo è infondato, poiché l'esistenza di atti processuali a contenuto identico da parte di soggetti aventi la medesima posizione e il medesimo interesse non rappresenta, in sé, un elemento rivelatore di illiceità. 5. Il quinto motivo, che investe le conseguenze civilistiche della condanna, resta assorbito, per effetto dell'accoglimento del primo motivo. 6. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato. L'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su I elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753 - 01), rappresenta la condivisa cornice interpretativa all'interno del quale s'è mossa la sentenza impugnata nell'individuare i dati oggettivi che hanno alimentato le personali interpretazioni del Guerrini quanto alla condotta processuale della parte civile e alla sussistenza di un complotto ai suoi danni. In questa prospettiva, anche l'essersi fatto schermo di un sedicente [OSCURATO:PERSONA] non rappresenta elemento idoneo a scardinare la persuasività della motivazione della sentenza impugnata, giacché il dato può essere ragionevolmente colto come un puerile tentativo di immaginare una reazione collettiva rispetto a fatti soggettivamente vissuti come ingiusti. 7. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità di formulazione e assenza di specificità, poiché, alla luce delle puntualizzazioni sopra svolte sub 1, la censura, in difetto di automatismi - anzi d'ordinario da escludersi - avrebbe dovuto essere accompagnata da una articolata deduzione sulle ragioni per le quali l'insussistenza del dolo di calunnia avrebbe dovuto comportare la sussistenza del dolo di diffamazione. 8. Il terzo motivo del medesimo ricorso è inammissibile, quanto al capo 1, poiché insiste sul tema della falsità della notizia, mentre la sentenza esclude piuttosto il dolo della diffamazione, e quanto al capo 3, poiché sul punto è intervenuta condanna che non pone in discussione la comunicazione con più persone; il motivo è invece fondato, con riguardo ai capi 5 e 7, per le stesse ragioni ricordate supra sub 3. 9. Ne segue che in relazione a questi ultimi capi la sentenza impugnata va annullata, ancorché ai soli effetti civili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello d
Sentenza Cassazione n. 27401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris