CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 04724/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Palermo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Palermo del 21 aprile 2022, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio della motivazione in relazione alla riferibilità delle condotte alla persona dell'imputato, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito in doppia conforme, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte territoriale motiva in modo non manifestamente illogico sottolineando come l'imputato sia l'unico intestatario dell'utenza abusivamente alimentata e, dunque, il reale fruitore dell'energia elettrica illegittimamente prelevata, traendone il relativo profitto (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali eT sentdella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]