CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02922/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TO 1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Imperia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2.5 00 euro di ammenda , condizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui agliart. 734 cod. pen. – così riqualificata l’imputazione del capo 1), originariamente contestata come violazione dell’art. 733 cod. pen. -, mentre lo ha assolto dal reato di cui art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, contestato al capo 2), perché il fatto non sussiste. 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato per il tramite de l difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, che deducono: 2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza, stante la diversità degli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 733 cod. pen., originariamente contestata, e quella di cui all’art. 734 cod. pen., come ritenuta dal Tribunale, con conseguente violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., anche considerando che, nella specie, la sentenza è inappellabile, ciò che impedisce all’imputato di esercitare il diritto di difesa rispetto alla nuova qualificazione giuridica del fatto, posto che diversa sarebbe stata la linea difensiva assunta ove fosse stato ab origine contestato il reato exart. 734 cod. pen.; 2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla qualifica di “bene paesistico”, in quanto il d.m. n. 15 del 22 gennaio 1953 non tutela le singole magnolie, ma il “parcodi [OSCURATO:PERSONA]”, che, nel frattempo, non esiste più, in quanto, a seguito di interventi edilizi, oggi residua un’aiuola con sei piante, che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non rientra nella definizione di cui all’art. 136, comma 1, lett. b). d.lgs. n. 42 del 2006, e, quindi, non è applicabile l’art. 734 cod. pen.; 2.3. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla responsabilità di posizione attribuita all’imputato, in quanto il Tribunale non solo ha travisato il contenuto della mail trasmessa all’ufficio tecnico, ma non ha tenuto conto delle complessive risultanze probatorie, da cui è emerso che l’attività svolta dalla società Portosole è la gestione di un club nautico, che detta società ha oltre cinquanta dipendenti, che la potatura delle pianteera stata realizzata da terzi tecnici esperti, nel periodo post Covid, dopo che un albero secolare era caduto;il Tribunale, inoltre, non ha indicato in cosa sia consistita la colpa dell’imputato, ossia quale sarebbe la regola cautelare violata, e se l’evento fosse prevedibile; 2.4. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione art. 131-bis cod. pen. , non avendo il Tribunale considerato la non irreversibilità del danno riportato dalle piante e i tentativi attuati per migliorare la condizione del filare delle magnolie; 2.5. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62- bis cod. pen., non avendo il Tribunale tenuto conto della condotta successiva al fatto e dell’incensuratezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel complesso, infondato. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. Va, anzitutto, ricordato come, da tempo, nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale sia stata riassunta l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da determinare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione di tale principio non va esaurita nel mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di potersi difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione così come ritenuta in sentenza (cfr. Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 23473 del 19/03/2025, Amirante, Rv. 288246 – 01 ; Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 – 01 ; Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607 -01). Si è chiarito, inoltre, che è configurabile la violazione del principio della correlazione tra l'imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell'addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229756), con la precisazione che può sussistere violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale l'imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, Capanna, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, Zecca, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888). L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, pertanto, non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto", infatti, deve essere coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Sez. 5, n. 3161 del 13/12/2007, P., Rv. 238345; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, D. Rv. 241446; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758). 2.2. Nel caso di specie, si osserva che, sebbene nel capo di imputazione sia erroneamente indicato l'art. 733 cod. pen. e vi sia un riferimento al “patrimonio archeologico storico artistico nazionale”, il fatto oggetto di contestazione riguarda chiaramente il paesaggio, come si desume sia dalla descrizione della condotta, che è rimasta invariata, ossia “mediante capizzatura, comprometteva secolare vegetazione arborea e, segnatamente, sei piante di magnolia grandiflora”, sia dal riferimento “ alla zona sottoposta a vincolo particolare paesistico”. Ferma restando l’identità della condotta oggetto di imputazione, rispetto a cui non risulta essere stato apportato alcun elemento di sorpresa e di novità rispetto all’istruttoria dibattimentale, l’imputato, pertanto, è stato nelle condizioni di esercitare tutti i diritti difensivi. A tale proposito, la prospettazione secondo cui la linea di difesa sarebbe stata differente se l’evento fosse stato ricondotto nell’alveo dell’art 734 cod. pen., appare priva di fondamento, in quanto, come detto, la descrizione del fatto addebitatoall’imputato è rimasta immutata , e considerando che anche l’art 734 cod. pen. configura un evento non necessariamente definitivo, ma comunque idoneo ad alterare il bene, con la conseguenza che,in questa prospettiva, non è dato ravvisare alcun pregiudizio alla linea difensiva posto che,da una parte, era contestato il reato paesaggistico e, dall’altra , l ’ alterazione della consistenza estetica e naturalistica del bene. 3. Il secondo motivo è manifestamenteinfondato. 3.1. Premesso che l’accertamento della qualifica di bene paesistico rappresenta un dato di natura fattuale, che, ove logicamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità, nel caso di specie il Tribunale ha correttamente evidenziato che le sei magnolie, oggetto di drastica potatura , fanno parte del parco di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato “bellezza naturale individua” con decreto ministeriale n. 15 del 22 gennaio 1953, ai sensi della l n. 1497 del 1939, parco identificato dai mappali 658-657-656 del foglio 45, e proprio sul mappale 657 insistono le magnolie in esame(cfr. p. 4 della sentenza impugnata). Di conseguenza, non può essere messa in discussione l’esistenza del vincolo paesaggistico, da cui discende la qualifica di bellezza naturale delle magnolie secolari oggetto di indiscriminata potatura. 3.2. Ciò posto, non colgono nel segno le censure difensive, secondo cui il d.m. n. 15 del 22 gennaio 1953 tutelerebbe il “parco di [OSCURATO:PERSONA]” e non le singole magnolie. Si rammentata che l'art. 734 cod. pen. è norma a carattere sanzionatorio e presuppone un atto amministrativo con cui l'autorità abbia riconosciuto al sito una bellezza naturale meritevole di speciale protezione giuridica. Intervenuto, in relazione ad un determinato luogo, un provvedimento amministrativo, che lo indichi come meritevole di speciale protezione, tale provvedimento investe il luogo nel suo complesso e non solo per quella parte che ha suggerito l'intervento tutorio, la quale non esaurisce l'oggetto della tutela penale, che è rappresentato per contro dal panorama nel suo insieme (cfr. Sez. 3, n. 8092 del 06/06/1983, De, Rv. 160541 -01). Alla luce del principio di diritto appena richiamato, al quale il Collegio intende dare continuità, è perciò evidente che il provvedimento amministrativo tutela il Parco nel suo complesso, su cui insistono i beni oggetto della condotta illecita, nel caso di specie, appunto, le magnolie, che hanno evidentemente ispirato l’intervento tutorio sul parco di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Neppure colgono nel segno le considerazioni difensive in ordine alla impossibilità del verificarsi dell’evento in ragione dell’essere venuta meno l’originaria consistenza del parco tutelato della villa e la valenza estetica della relativa vegetazione, in quanto il vincolo paesaggistico permane anche ove una parte del bene vincolato sia già stata alterata per altre cause e circostanze, essendo proprio la conservazione delle bellezze naturalila ratio della tutela. 4. Il terzo motivo è inammissibile perché proposto per casi non consentiti. Il Tribunale, con una motivazione non manifestamente illogica, ha ravvisato la penale responsabilità dell’imputato non in forza della sua posizione apicale ricopertain seno alla società, ma di una sua condivisione e del suo benestare all’esecuzione dell’intervento, come attestato dalle e-mail indicate dal tribunale (cfr. p. 8), da cui risulta che l’imputato, nelle veste di amministratore delegato della società titolare dell’area - e perciò responsabile della sua conservazione - aveva deciso e fatto eseguire dai propri dipendenti l’intervento di drastica potatura delle magnolie, e considerando che l’imputato, quantomeno, ben avrebbe potuto avere conoscenza del vincolo apposto sull’area, stante la sua natura pubblicistica. Orbene, il ricorrente si limita a contestare la ricostruzione della vicenda, cercando di accreditare una diversa valutazione della prove, ciò che esula dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen. 5. Il quarto motivo è inammissibile perché deduce censure di contenuto fattuale. Con una valutazione fattuale immune da criticità logica, il Tribunale ha escluso la qualificazione dell’offesa in termini di “particolare tenuità” in ragione degli effetti in parte irreversibili dell’intervento –ossia la morte di alcune piante - e in parte idonei a compromettere l’apparato estetico delle piante sopravvissute per lungo tempo e in termini di irreversibile menomazione. A fronte di tale apparato argomentativo, certamente non implausibile sul piano logico, il ricorrenteinvoca la sussistenza dei requisiti inte gr anti la causa di non punibilità sulla base di u na diversa valutazione delle prove, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 6. Il quinto motivoè manifestamente infondato. 6.1. Si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi,tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione ( ex multis , cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02 ; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 6.2. Nel caso di specie, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e perciò non censurabile in sede di legittimità – il Tribunale, ai fi ni del diniego di una riduzione di pena ex art 62-bis cod. pen., ha valorizzato i l parametro della gravità del fattoe del grado della colpa: elementi evidentemente ritenuti prevalenti rispetto alla condottapost factum e alla incensuratezza. 7. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con consegu e nte condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc