CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29092/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 24/11/2025 della Corte di appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 24/11/2025 la Corte di appello di Trieste, decidendosull'appello proposto dall'imputata, ha confermato la sentenza del 17/10/2024con la quale il Tribunale di Udine, all'esito del giudizio abbreviato, esclusa larecidiva, unificati i reati dal vincolo della continuazione, aveva condannatoArianna Hudorivic alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione per i reati di cui agliartt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo 2), 81, 493ter cod. pen. (capi 3, 5, 6).Secondo le conformi sentenze di merito la Hudorovic avrebbe tentato,mediante violenza alle cose, di sottrarre gli oggetti contenuti in una autovetturae, in tre diverse occasioni, avrebbe indebitamente utilizzato (per effettuareprelievi o pagamenti) le carte bancomat intestate ad altre persone.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione diresponsabilità per il reato di furto tentato di cui al capo 2). Secondo il difensorela motivazione in forza della quale i Giudici di merito erano giunti ad identificarenell'odierna ricorrente l'autrice del reato era illogica in quanto la Corte di appello:a) ha apoditticamente affermato che l'auto usata per commettere il furto era inuso alla Hudorovic nonostante fosse stato accertato che in una sola occasione lastessa era alla guida del veicolo, mentre negli altri casi l'auto era condotta dalcoimputato Kazi; b) ha operato una indebita inversione dell'onere probatorioaffermando che il mezzo era utilizzato abitualmente dall'imputata solo perchéquesta non aveva riferito chi altri usava il veicolo; c) non aveva motivato inordine alle incongruenze dei riconoscimenti fotografici effettuati dai testimoni, iquali avevano fornito della donna autore del reato descrizioni divergenti.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen., la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione allaaffermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 3, 5 e 6. La difesa lamentache la ricorrente è stata identificata con la donna che ha utilizzato le cartebancomat nei tre episodi oggetto delle imputazioni solo in base agli indumentiutilizzati dall'autore dei reati che sono però di uso comune e dell'impiego dellaautovettura [OSCURATO:PERSONA] che però non era in uso alla Hudorovic per le ragioni indicatenel primo motivo.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’illogicità dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il capo 2), lostesso è inammissibile. Ed invero, il motivo solo formalmente censura vizimotivazionali, contestando in realtà la decisione dei giudici di merito perchéfondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali elimitandosi a prospettare un diverso apprezzamento delle fonti probatoriemediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito cheè estraneo al sindacato di legittimità. Ed infatti, il giudizio di legittimità èfinalizzato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di unlogico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenzadella motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074), laddove invece l’apprezzamento dei dati processualiinvolge valutazioni di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623).Ciò chiarito in ordine ai limiti della cognizione di questa Corte, va altresìrilevato che le censure di cui al primo motivo di ricorso si fondano su unavalutazione del tutto parcellizzata degli elementi probatori, difettando diconfronto critico con la sentenza della Corte territoriale, specialmente conriferimento agli esiti delle attività di controllo volte a verificare chi fossel’utilizzatore del mezzo a bordo del quale la ladra è stata vista fuggire (pagg. 7-8). La difesa omette poi di considerare che il diverso soggetto identificato in KariLorenzo, più volte sorpreso alla guida del veicolo, altri non è che il compagnodella Hudorovic, il ché conferma che la vettura usata dall’autore dei reati era inuso all’imputata o comunque nella diretta disponibilità sua e di persone con leiconviventi.Quanto poi alle contestazioni relative alla attendibilità dei riconoscimentieffettuati dai testimoni in fase di indagini, il motivo risulta anche in questo casoprivo di specificità in quanto fondato su una valutazione parcellizzata deglielementi acquisiti. In particolare, la difesa non considera che, al di là delleincongruenze riscontrabili nelle dichiarazioni degli autori del riconoscimento(peraltro oggettivamente marginali e scarsamente rilevanti), i due hanno visto ladonna riconosciuta fuggire salendo a bordo di un’auto che, per quanto detto, èstato accertato essere in uso all’odierna ricorrente; circostanza che escluderagionevoli dubbi in ordine alla attendibilità dei riconoscimenti effettuati.2. Anche il secondo motivo, con cui si contesta vizio di motivazione in ordinealla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 3, 5 e 6, èinammissibile.Le censure sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, che peraltrotendono ad ottenere un’inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti mediantecriteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, conmotivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suoconvincimento. La Corte territoriale, a ben vedere, dopo aver riportato tutti glielementi (indicati dal Tribunale), a sostegno della dichiarazione di responsabilitàdella Hudorovic, si è ampiamente soffermata sulla ricostruzione dei movimentidell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], risultanti dalle attività di monitoraggio effettuatamediante installazione del GPS sull’autoveicolo, nonché sugli esiti delle attività diosservazione finalizzate a verificare chi fosse l’effettivo utilizzatore del mezzo, dicui il ricorso non sembra tenere adeguatamente conto.Il motivo prospetta una mera ricostruzione alternativa degli episodi fondata,peraltro, su una lettura parcellizzata del compendio probatorio. Ci si concentrainfatti su elementi non decisivi né dirimenti (quali il fatto che gli indumentiindossati dall’autrice dei prelievi fossero di uso comune), trascurando tuttavia lanotevole somiglianza tra la Hudorovic e la donna ripresa dalle telecamere,l’impiego da parte dell’autore dei reati dell’auto in uso alla ricorrente, i cuimovimenti sono stati peraltro monitorati dall’apparato GPS e collocano taleveicolo nei luoghi dei prelievi.Va altresì rilevato che nei motivi di appello la difesa aveva dedotto questionisostanzialmente diverse da quelle poi oggetto del ricorso. Ed invero, in appello:1) quanto al capo 3 la difesa si era limitata a dire che non c'erano immagini cheriprendevano l’autore del reato; affermazione smentita dalla Corte di appello, chesul punto non è stata neppure contestata dalla difesa nel ricorso; 2) quanto alcapo 5 l’appellante aveva dedotto che la Hudorovic non poteva essere l’autricedei prelievi bancomat in quanto non aveva il codice pin (visto che la personaoffesa aveva detto di non averlo comunicato a terzi); 3) quanto al capo 6 ildifensore si era limitato a dedurre che se anche gli abiti ripresi dalle telecamereerano della Hudorovic non era detto che li avesse indossati lei al momento delfatto.Ciò detto, occorre rilevare che, come più volte ribadito da questa Corte, èinammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., ilricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggettodei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazionenei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in terminispecifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01).3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità delricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente