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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27968/2026

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d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaelePiccirillo che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] perl’ulteriore corsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 25 novembre 2025 la Corte di appello di ReggioCalabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Palmi emessa il 24 febbraio 2023 in quantomancante della indicazione, prescritta ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. nel testo applicabile alla fattispecie, ovvero delladichiarazione o elezione di domicilio.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per violazionedi legge in relazione all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.allegando, a fondamento, la propria condizione di detenzione, per altra causa, almomento della presentazione dell’impugnazione dichiarata inammissibile.Nel caso di specie, pur non essendo stata rappresentata, in sede diimpugnazione, la detenzione, per altra causa, dell’imputato, la circostanza eranota alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], essendosene dato atto nellasentenza del Tribunale di Palmi.Pertanto, i giudici di appello erano a conoscenza della condizionedell’imputato al quale le notificazioni, alla luce di quanto previsto dall’art. 156cod. proc. pen., avrebbero dovuto essere effettuate presso il luogo di detenzione.Nel caso di specie, sarebbe stato onere della Corte di appello approfondire leverifiche e, certamente, le sarebbe stata preclusa la declaratoria diinammissibilità con la motivazione adottata.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.2.

Dalla disamina della documentazione presente nel fascicolo (consentita inragione della natura del vizio dedotto, Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – 01) risulta che l’imputato, nel corso del processo diprimo grado, si trovava detenuto per altra causa, tanto che è stato presenteall’udienza del 24 febbraio 2023 davanti al Tribunale di Palmi, mediantevideocollegamento dalla Casa circondariale di Larino.La circostanza assume rilievo decisivo nella fattispecie, atteso che imponeval’accertamento, da parte della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], dellacondizione di detenzione dell’imputato al momento della proposizionedell’impugnazione.Invero, l’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33,comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (oggi abrogato per effettodell’art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114) sulla base della qualeè stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello, prevede che «con l’atto diimpugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a penad’inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazionedel decreto di citazione a giudizio».La disposizione è interpretata dalla condivisa giurisprudenza di questa Cortenel senso che essa «non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnantesia detenuto, pur se per altra causa» (Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala,Rv. 285749 – 01;Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Rv. 286488 – 01; Sez. 6, n.15666 del 29/02/2024, Rv. 286301 – 01; Sez. 6, n. 30543 del 09/05/2025, Rv.288636 – 01).A supporto di tale orientamento, sono state addotte condivisibili ragioni diinterpretazione sostanzialmente restrittive delle disposizioni limitative del dirittodi accesso alla giurisdizione, anche sulla scorta di affermazioni rinvenibili nellagiurisprudenza sovranazionale (ove si sottolinea l’esigenza di conformità all’art. 6CEDU), che impongono l’adozione di canoni interpretativi che tenganoadeguatamente conto dei principi di prevedibilità, proporzionalità e adeguatezzadelle sanzioni processuali derivanti da violazioni di natura formale.A tale proposito, proprio in un caso assimilabile a quello in esame (ossia diappello proposto da soggetto in stato di detenzione per altra causa) è statoprecisato che «si impone la necessità di una interpretazione che scongiuri ilrischio di sanzioni senza lesione, che tenga conto del principio di proporzione,che tenda a conciliare l'esigenza di filtro sottesa alla "regola" con il fondamentalecanone del diritto di accesso alla giustizia, che rifugga da eccessi formalisticicapaci di frustrare, svuotandone di contenuto, diritti fondamentali e garanziesoggettive.

Ciò scongiura i dubbi di legittimità costituzionale della norma (art.581, comma 1 ter, cod. proc. pen., n.d.e.) che, non casualmente, da più partisono stati prospettati.

Si tratta di una norma che, lungi dal limitarsi ad imporreun mero, "leggero", onere collaborativo, da una parte, incide in realtà fortementesul diritto di impugnazione e sul diritto di accesso alla giustizia, e, dall'altra,prevede una sanzione - quella di inammissibilità -, che è giustificata solo secongrua e proporzionata.

Ciò impone cautela nella interpretazione e necessità dievitare eccessi formalistici.

La celerità del processo deve coniugarsi conl'esigenza primaria di tutela dei diritti» (Sez. 6, n. 21940 del 2024, cit.).In senso sostanzialmente conforme le affermazioni presenti in Sez. 2, n.51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023,Quattrocchi, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 20/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285029;Sez.2, n.44026 del 12/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 6, n.47172 del31/10/2023, Alletto, n.m.; Sez.6, n.47174 del 07/11/2023, Chirico, n.m.Dal combinato disposto degli artt. 156, comma 1 e 164 cod. proc. pen.,come risultanti a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, lenotificazioni nei confronti dell’imputato che sia in stato di detenzione vannoeseguite, a prescindere da qualsiasi eventuale elezione di domicilio operata dallostesso, sempre presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia allapersona.E’ stato sostanzialmente trasposto nelle disposizioni codicistiche il principiogià affermato dalle Sezioni Unite in base al quale «le notificazioni all'imputatodetenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nelluogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio»,con la precisazione che la disciplina deve trovare applicazione anche nei confrontidell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lostato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto «per altracausa» (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).I principi affermati devono trovare applicazione anche nel caso in cui, comequello in esame, l’attestazione della condizione di detenzione dell’imputato risultadalla pronuncia della sentenza impugnata; circostanza che avrebbe imposto algiudice del gravame l’onere di verificare la permanenza di quella condizioneassumendo la stessa un rilievo decisivo al fine di verificare l’effettiva applicabilitàdella disposizione posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità.3.

Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli attialla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale RaffaelePiccirillo che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimentoimpugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] perl’ulteriore corsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 25 novembre 2025 la Corte di appello di ReggioCalabria ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Palmi emessa il 24 febbraio 2023 in quantomancante della indicazione, prescritta ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. nel testo applicabile alla fattispecie, ovvero delladichiarazione o elezione di domicilio.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per violazionedi legge in relazione all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.allegando, a fondamento, la propria condizione di detenzione, per altra causa, almomento della presentazione dell’impugnazione dichiarata inammissibile.Nel caso di specie, pur non essendo stata rappresentata, in sede diimpugnazione, la detenzione, per altra causa, dell’imputato, la circostanza eranota alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], essendosene dato atto nellasentenza del Tribunale di Palmi.Pertanto, i giudici di appello erano a conoscenza della condizionedell’imputato al quale le notificazioni, alla luce di quanto previsto dall’art. 156cod. proc. pen., avrebbero dovuto essere effettuate presso il luogo di detenzione.Nel caso di specie, sarebbe stato onere della Corte di appello approfondire leverifiche e, certamente, le sarebbe stata preclusa la declaratoria diinammissibilità con la motivazione adottata.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. Dalla disamina della documentazione presente nel fascicolo (consentita inragione della natura del vizio dedotto, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – 01) risulta che l’imputato, nel corso del processo diprimo grado, si trovava detenuto per altra causa, tanto che è stato presenteall’udienza del 24 febbraio 2023 davanti al Tribunale di Palmi, mediantevideocollegamento dalla Casa circondariale di Larino.La circostanza assume rilievo decisivo nella fattispecie, atteso che imponeval’accertamento, da parte della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], dellacondizione di detenzione dell’imputato al momento della proposizionedell’impugnazione.Invero, l’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33,comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (oggi abrogato per effettodell’art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114) sulla base della qualeè stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello, prevede che «con l’atto diimpugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a penad’inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazionedel decreto di citazione a giudizio».La disposizione è interpretata dalla condivisa giurisprudenza di questa Cortenel senso che essa «non trova applicazione nel caso in cui l'imputato impugnantesia detenuto, pur se per altra causa» (Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024, Shala,Rv. 285749 – 01;Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, Rv. 286488 – 01; Sez. 6, n.15666 del 29/02/2024, Rv. 286301 – 01; Sez. 6, n. 30543 del 09/05/2025, Rv.288636 – 01).A supporto di tale orientamento, sono state addotte condivisibili ragioni diinterpretazione sostanzialmente restrittive delle disposizioni limitative del dirittodi accesso alla giurisdizione, anche sulla scorta di affermazioni rinvenibili nellagiurisprudenza sovranazionale (ove si sottolinea l’esigenza di conformità all’art. 6CEDU), che impongono l’adozione di canoni interpretativi che tenganoadeguatamente conto dei principi di prevedibilità, proporzionalità e adeguatezzadelle sanzioni processuali derivanti da violazioni di natura formale.A tale proposito, proprio in un caso assimilabile a quello in esame (ossia diappello proposto da soggetto in stato di detenzione per altra causa) è statoprecisato che «si impone la necessità di una interpretazione che scongiuri ilrischio di sanzioni senza lesione, che tenga conto del principio di proporzione,che tenda a conciliare l'esigenza di filtro sottesa alla "regola" con il fondamentalecanone del diritto di accesso alla giustizia, che rifugga da eccessi formalisticicapaci di frustrare, svuotandone di contenuto, diritti fondamentali e garanziesoggettive. Ciò scongiura i dubbi di legittimità costituzionale della norma (art.581, comma 1 ter, cod. proc. pen., n.d.e.) che, non casualmente, da più partisono stati prospettati. Si tratta di una norma che, lungi dal limitarsi ad imporreun mero, "leggero", onere collaborativo, da una parte, incide in realtà fortementesul diritto di impugnazione e sul diritto di accesso alla giustizia, e, dall'altra,prevede una sanzione - quella di inammissibilità -, che è giustificata solo secongrua e proporzionata. Ciò impone cautela nella interpretazione e necessità dievitare eccessi formalistici. La celerità del processo deve coniugarsi conl'esigenza primaria di tutela dei diritti» (Sez. 6, n. 21940 del 2024, cit.).In senso sostanzialmente conforme le affermazioni presenti in Sez. 2, n.51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023,Quattrocchi, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 20/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285029;Sez.2, n.44026 del 12/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 6, n.47172 del31/10/2023, Alletto, n.m.; Sez.6, n.47174 del 07/11/2023, Chirico, n.m.Dal combinato disposto degli artt. 156, comma 1 e 164 cod. proc. pen.,come risultanti a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, lenotificazioni nei confronti dell’imputato che sia in stato di detenzione vannoeseguite, a prescindere da qualsiasi eventuale elezione di domicilio operata dallostesso, sempre presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia allapersona.E’ stato sostanzialmente trasposto nelle disposizioni codicistiche il principiogià affermato dalle Sezioni Unite in base al quale «le notificazioni all'imputatodetenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nelluogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio»,con la precisazione che la disciplina deve trovare applicazione anche nei confrontidell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lostato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto «per altracausa» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).I principi affermati devono trovare applicazione anche nel caso in cui, comequello in esame, l’attestazione della condizione di detenzione dell’imputato risultadalla pronuncia della sentenza impugnata; circostanza che avrebbe imposto algiudice del gravame l’onere di verificare la permanenza di quella condizioneassumendo la stessa un rilievo decisivo al fine di verificare l’effettiva applicabilitàdella disposizione posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità.3. Alla luce di quanto esposto, discende l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli attialla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
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