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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 16175/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29808/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

Di [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L. e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1460/2022, pubblicata il 27 settembre 2022.

Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico delle parti ricorrenti, in solido, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore delle P.A. controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.250,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Roma, 10 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29808/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. Di [OSCURATO:PERSONA] S.C.R.L. e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1460/2022, pubblicata il 27 settembre 2022. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico delle parti ricorrenti, in solido, che hanno dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore delle P.A. controricorrente, dei compensi di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 1.250,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 10 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 16175/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris