CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 giugno 1985
Cassazione n. 11528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.(. 137/2020 conv. dallal. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della Bosco, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha allegato anche l'avvenuta remissione di querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], erede universale della persona offesa Sig. [OSCURATO:PERSONA], quale facoltà dalla stessa esercitata ai sensi dell'art. 156 di rito, in aderenza alle indicazioni espresse dalla Consulta con la decisione Corte cost. n. 151 del 19 giugno 1975, in cui si dà atto dell'integrale risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza dell'8/4/2022, ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, in uno con il coimputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata dal Tribunale di Biella in data 10/4/2019, all'esito di giudizio ordinario, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., ritenuto più grave il reato di cui all'art. 624 bis c.p. e valutato l'aumento per la contestata recidiva, alla pena di anni 2 di reclusione ed € 1.800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali in quanto riconosciutala colpevole del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 624 bis, 625 n. 4 c.p. e 55 co. 9 D.Ivo 231/2007 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di trame profitto per sé o per altri, dopo essersi introdotti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] con la scusa di consumare un caffè e salutarlo, approfittando di un momento di distrazione della p.o., con destrezza, s'imposses- savano della carta bancomat nr. 0672.522439853012 operante sul c/c nr. 0253486745260 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] agenzia di Cossato e del relativo codice di utilizzo, così sottraendola al legittimo proprietario, per poi indebitamente utilizzarla per acquistare beni e prelevare denaro contante presso lo sportello ATM di Lessona, nei termini di seguito indicati: in data 10:08:2015 ore 11:31 prelievo ATM: importo € 250; in data 10:08:2015 ore 11:39 prelievo ATM: importo € 500; in data 10:08:2015 utilizzo carta bancomat presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di 561,60 C, presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 354,50 e C 249,50, presso l'esercizio commerciale profumerie Dou- glas per l'importo di C 346,80 ed € 182,90, presso l'esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 73,96, presso l'esercizio commercia [OSCURATO:PERSONA] per l'im- porto di C 287,96, presso l'esercizio commerciale Cover sri per l'importo di € 456,35. [OSCURATO:PERSONA] e Biella, tra 1'8 agosto e il 10 agosto 2015. Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale di cui al 99 Co. 4 c.p. per entrambi 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Bosco, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo di irnpugnazione, la Difesa assume vizio di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla configurazione del fatto, da riqualíficarsi da furto in abitazione ex art. 624 bis c.p. a furto semplice.Con un secondo motivo, si censura la contraddittorietà della motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'aumento per la con- tinuazione ex art. 81 cpv. c.p. In particolare, la ricorrente evidenzia che il giudice di primo grado, da quello che si evince dalla motivazione, non aveva computato nel calcolo della pena, di fatto escludendola, la recidiva contestata, in quanto si era limitato a determinare la pena base per il più grave reato di furto in abitazione e poi l'aveva aumentata per la continuazione. Tuttavia -prosegue il ricorso- nel dispositivo dava conto di avere condannato l'imputata tenuto conto della recidiva contestata. Il difensore ricorda che, con specifico motivo di appello, aveva chiesto di rico- noscersi prevalenza a quanto indicato in motivazione rispetto a quanto statuito in dispositivo e quindi una rimodulazione della pena inflitta attraverso il riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta, tuttavia, che la Corte distrettuale abbia rigettato il mo- tivo sul presupposto che le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto dell'imputato e che, seppure erroneamente indicava non essere stata contestata la recidiva, comunque valorizzava i precedenti penali dell'imputata rilevando che l'aumento operato a titolo di continuazione è inferiore al minimo di legge previsto per i soggetti recidivi reiterati. Si duole allora che, seppure la recidiva sia stata esclusa, la sanzione inflitta sia stata parametrata ai precedenti penali dell'impu- tata, quindi alla fine facendo in qualche modo rientrare nel computo anche la re- cidiva. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. In premessa va rilevato che, ancorché sia stata fatta pervenire ed acquisita agli atti verbale di remissione di querela del 14/02/2023 di [OSCURATO:PERSONA], erede della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] -peraltro non accompagnato da alcun verbale di accettazione della stessa- la stessa non spiega alcuni effetto in quanto il reato di furto in abitazione rimane perseguibile d'ufficio pur dopo l'entrata in vigore dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") 2. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, i motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. 3. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'imputata, ed in particolare hanno risposto motivatamente, confutandola, alla tesi difensiva secondo cui la persona offesa non si sarebbe dimostrata sicura né del giorno in cui il furto si era verificato, né del luogo e delle modalità attraverso le quali era stato perpetrato, evidenziando che tutti gli elementi presenti in atti convergono verso un'unica spiegazione ragione- vole del momento in cui i prevenuti sono entrati furtivamente in possesso della tesse e del PIN, cioè la visita di cortesia effettuata da Ngjela e Bosco a Garbo la mattina dell'8 o il 9 agosto 2015. Innanzitutto, perché la visita fu fatta dai due prevenuti, senza aver concordato alcun appuntamento e senza preavviso, con la scusa di trascorrere del tempo insieme bevendo un tè e anche di consentire a Ngjela di andare in bagno. Infatti, Garbo ha spiegato che non vedeva la prevenuta da almeno 5-6 mesi e, addirittura, che la donna gli aveva fatto visita a casa oltre un anno prima. [OSCURATO:PERSONA] e l'odierna ricorrente, inoltre, non vi era né un'assidua frequentazione né un rapporto particolarmente stretto, tale da giustificare una vi- sita improvvisa, per di più in compagnia di un uomo sconosciuto al padrone di casa. Dunque, la visita ha avuto ben altro scopo rispetto a quello di una convivia- lità. Che il furto non sia avvenuto in altro momento è, poi, ricostruzione corrobo- rata per i giudici di appello dal "dato negativo" che nessuno dei due prevenuti e dal fatto che il Difensore, nell'atto di gravame del merito, non ha mai indicato un'ipotesi alternativa concreta, non essendo stato né allegato, né tanto meno di- mostrato, in quale altro momento Garbo e l'odierna ricorrente (e/o Ngjela) si sa- rebbero incontrati e i prevenuti riusciti a mettere le mani sulla tessera e sul codice PIN di Garbo. E ciò anche alla luce dell'elemento fornito dalla persona offesa in ordine al risalire, l'ultimo precedente incontro tra lui e la donna, a parecchi mesi prima.Correttamente la Corte territoriale rileva che, per poter essere vagliata, l'ipo- tesi ricostruttiva alternativa non deve essere possibile, genericamente, in rerum natura; ma deve essere coerente con i dati concreti e oggettivi ricavabili dagli atti. Il che nel caso de quo non si verifica. Infine, la contiguità temporale tra la visita (8 o 9 agosto) e gli indebiti utilizzi della carta (10 agosto), particolarmente ravvicinati tra loro, operati dai prevenuti convince ancora di più della bontà della ricostruzione accusatoria, che nessun ele- mento smentisce o contradice o mette in crisi. La sentenza impugnata opera, dunque, un buon governo dei principi erme- neutici in materia - che vanno qui riaffermati- secondo cui integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'art 624-bis cod. pen., la condotta di chi si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella di- mora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Sez. 5 n. 16995 del 21/11/2019, Pompei, Rv. 279110; conf. Sez. 5, n. 41149 del 10/6/2014, Cresci- mone, Rv. 261030), per poi muovere una censura di merito sul mancato raggiun- gimento della prova in ordine alla sussistenza in capo agli imputati di una prelimi- nare pianificazione di una specifica azione sottrattiva da compiersi all'interno dell'abitazione della vittima. La censura, pertanto, non solo non è deducibile in quanto prettamente volta a confutare un profilo di valutazione delle prove operato dal giudicante, ma so- prattutto non è correlata ad un percorso argomentativo correttamente elaborato da premesse fattuali accertate (cioè una visita senza preavviso, posta in essere con un pretesto e in assenza di frequentazione tra le parti, alla presenza di un soggetto - ossia il complice Ngjela - neppure conosciuto dalla vittima), per dedurne in termini logici le dovute conseguenze sulla finalità sottrattiva, considerata in prospettiva del certo contestuale impossessamento della tessera da parte dei pre- venuti (e non in altro momento). Una volta riscontrata la sussistenza di prove logiche correttamente scruti- nate nel provvedimento impugnato sulla sussistenza di un preordinato disegno proteso ad un ingresso finalizzato alla sottrazione degli eventuali beni che ivi si sarebbero rinvenuti, il reato risulta correttamente contestato e il motivo privo di pregio. 4. Manifestamente infondato è anche il motivo di doglianza in punto di di- niego delle circostanze attenuanti generiche. E' lo stesso difensore ricorrente a rilevare come le sentenze di merito ab- biano alla fine errato riconoscendo un trattamento sanzionatorio più favorevole all'imputata, di fatto non tenendo in alcun conto la contestata recidiva.Certamente è esente da censure un iter argomentativo (come quello in esame) che fonda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base della valorizzazione dei precedenti penali dell'imputata (rilevanti ai sensi dell'art. 133 co. 1 n. 3 e co. 2 n. 2 c.p. sotto il profilo della intensità della colpe- volezza e della capacità criminale), seppure non sia stata riconosciuta la recidiva, attesa la autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti. Diversamente, erra la Corte territoriale nel sostenere che il giudice di prime cure, pur non applicando la recidiva reiterata (rimasta come mera contestazione), avrebbe violato il disposto di cui all'art. 81 ult. co . c.p. nel disporre un aumento inferiore al minimo di un terzo della pena base previsto in caso di recidivi ex art.99 co. 4 c.p., posto che in effetti la mancata applicazione della recidiva impedisce l'obbligatorietà dell'aumento nei termini fissi così stabiliti (Sez. 3 n. 19496 del 24/09/2015, rv. 266791). Ciò non di meno, il percorso argomentativo della Corte è obiettivamente volto ad escludere la possibilità di un'ulteriore riduzione dell'aumento previsto per il reato in continuazione, già fissato (erroneamente, secondo la Corte) in favor rei, sulla base di considerazioni adeguate e ragionevoli in ragione delle complessive modalità del fatto. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in conside- razione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del sog- getto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurispru- denza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che neces- sita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell' imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in que- stione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalida- zione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, Chiofalo ed altri, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, Guglielrni ed altri, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, Occhipinti ed altri, Rv. 217882). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna