CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 07058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 046GNMA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato in ragione della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4, cod. pen. che stabilisce il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024