Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03948/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, procedendo con il rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per i reati di estorsione e danneggiamento consumati in danno dei genitori (si contestava, tra l'altro anche il danneggiamento della vetrata di un garage pertinente l'abitazione).

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 438 comma 5 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato alla assunzione delle dichiarazioni della madre sarebbe illegittima e giustificata con motivazione insufficiente, tenuto che la teste aveva reso dichiarazioni solo in sede di querela;

2.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato di estorsione: mancherebbe la prova della deminutio patrimoni, del profitto ingiusto ed anche della minaccia e della violenza necessarie per integrare il reato contestato; sarebbe carente anche la prova che le somme richieste fossero destinate, invece che al mantenimento del ricorrente, dovuto, all'acquisto di sostanza stupefacente; si deduceva, in sintesi, che degli episodi di crisi familiare erano stati erroneamente ricondotti entro la fattispecie estorsiva;

2.3. violazione di legge (art. 629 cod. pen, art. 393 cod. pen. art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen., tenuto conto che il mantenimento era dovuto dalle presunte vittime e che mancava la prova della destinazione delle somme richieste per l'acquisto di beni superflui; si deduceva che in ogni caso il ricorrente aveva agito nella convinzione che le somme richieste fossero dovute;

2.4. violazione di legge (art. 635 cod. pen.): il reato di danneggiamento doveva essere dichiarato estinto per remissione di querela, dato che erano assenti aggravanti che legittimavano la procedibilità d'ufficio.

2.5. Violazione dell'art. 649 bis cod. pen.: non era stata riconosciuta la causa di non punibilità per tutti gli episodi contestati caratterizzati solo da minaccia e non anche dall'esercizio di violenza fisica.

2.6. Violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alle valutazioni in ordine alla inammissibilità dell'appello quanto alle censure rivolte nei confronti della determinazione della pena; contrariamente a quanto ritenuto la prima impugnazione conterrebbe tutti gli elementi necessari a criticare la definizione della sanzione.

Peraltro l'aumento per la continuazione veniva effettuato erroneamente due volte tenuto conto del fatto che i reati avvinti dal vincolo erano solo due (estorsione e danneggiamento).

2.7. violazione di legge (artt. 62 n. 4) e 133 cod. pen., artt. 628, comma 3, n. 3 bis, 94 co. 3 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione (a) alla definizione del trattamento sanzionatorio, (b) alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen., che avrebbe dovuto essere riconosciuta in ragione della minima entità del danno correlato alle condotte contestate, (c) alla mancata esclusione dell'aggravante previsto dall'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., (d) alla contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 94 comma 3 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato tardivamente la legittimità del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, senza confrontarsi con la condivisa giurisprudenza secondo cui le lesioni del diritto difesa correlate all'eventuale rigetto del rito abbreviato, sia nella forma semplice, che condizionata configurano, al più, lesioni del diritto di difesa inquadrabili come nullità generali a regime intermedio sottoposte al relativo regime di sanatoria (Sez. 2 - , Sentenza n. 39170 del 09/06/2021, G., Rv. 282193; Sez. 5, Sentenza n. 14050 del 12/03/2021 Corradino, Rv. 280868 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11605 del 05/12/2017, dep.2018, M., Rv. 272607).

Nel caso in esame, peraltro, il ricorrente chiedeva l'abbreviato nella forma condizionata, ma in subordine instava anche l'abbreviato c.d.

"secco", che veniva ammesso in ragione della ritenuta superfluità della integrazione.

Dunque, il rito alternativo, nella dimensione non condizionata, veniva ammesso sulla base di una "espressa richiesta" della parte: la ipotetica nullità risulta pertanto sanato dalla palese acquiescenza del ricorrente.

1.2. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso che contestano la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva e la qualificazione della condotta (che nella prospettiva difensiva andrebbe inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art.393 cod. pen.) sono inammissibili in quanto si tratta di doglianze che si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente:non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello confermava la valutazione del Tribunale in ordine al sicuro inquadramento delle condotte contestate nella fattispecie estorsiva, dato che le prove raccolte erano univocamente indicative del fatto che il ricorrente aveva esercitato violenza nei confronti dei genitori, non per avere il denaro necessario al suo mantenimento, ma per acquistare beni superflui, come le sostanze stupefacenti (pag. 3 della sentenza di appello, pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado).

L'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie estorsiva - ovvero la violenza, il danno ingiusto, l'inesistenza di un diritto tutelabile per via giudiziaria - ostano all'invocato inquadramento della condotta nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen.

Non rileva neanche la circostanza, asserita nel ricorso, che il Buonomo fosse intimamente convinto di esercitare un diritto: tale tesi difensiva, già prospettata, invero genericamente, con l'atto di appello non trova nessun conforto nelle emergenze processuali richiamate nelle due sentenze di condanna, che fondano l'accertamento di responsabilità sulla valorizzazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni degli offesi, ritenute attendibili e convergenti nell'indicare che le aggressioni contestate erano funzionali ad ottenere il denaro necessario per l'acquisto di sostanze stupefacenti (pag. 3 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, nonché coerente con le emergenze processuali e con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità.

Sul punto la Corte nella sua più autorevole composizione ha infatti affermato che I reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi - però - secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).

Dunque l'atteggiamento psicologico deve essere decodificato sulla base della valutazione delle prove disponibili, che nel caso di specie venivano ritenute univocamente indicative della consumazione della condotta di estorsione.

Le doglianze difensive, sul punto si limitano invero a riproporre quelle già avanzate con la prima impugnazione e, in ultima analisi, ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, che non compete al giudice di legittimità.

1.3. Il quarto motivo che deduce il difetto di condizione di procedibilità in relazione al danneggiamento di vari beni, tra i quali anche la vetrata di un garage pertinente all'abitazione è inammissibile, sia perché la questione non è stata dedotta con l'appello, con insanabile frattura della catena devolutiva, sia perché il reato contestato, consumato nel 2019, con violenza alla persona e con minaccia è procedibile d'ufficio.

Si ribadisce in aggiunta che il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett.

I), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato (Sez. 5 - , Sentenza n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105 - 01).

1.4. Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce che alcune delle condotte contestate non sono punibili ai sensi dell'art. 649 bis cod. pen. è inammissibile in quanto il suo scrutinio richiede l'effettuazione di valutazioni di merito e la doglianza risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Sul punto il collegio riafferma che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631).

A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271)

1.5. Il sesto motivo di ricorso che contesta la legittimità della conferma del trattamento sanzionatorio all'esito del secondo grado di giudizio è fondato nei seguenti termini.

Con l'atto di appello era stata infatti rimessa alla valutazione del giudice di appello la valutazione della legittimità e della congruità del trattamento sanzionatorio.

Questo, come definito dal Tribunale, prevedeva due aumenti sulla pena per la continuazione, nonostante la responsabilità fosse stata riconosciuta solo per i reati di estorsione e danneggiamento aggravato Facendo ricorso alle facoltà concesse dall'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen. la pena deve pertanto essere rideterminata eliminando il secondo aumento per la continuazione, che deve essere inteso come riferito, oltre che alla continuazione interna, anche al danneggiamento.

Pertanto la pena deve essere rideterminata eliminando il secondo aumento di mesi uno di reclusione e 50 euro di multa, con la complessiva rideterminazione della pena finale, tenuto conto della diminuzione per il rito, nella misura di anni due mesi sette e giorni 10 di reclusione ed euro 567 di multa.

1.6. L'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. ed il riconoscimento delle aggravanti previste dagli artt. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., 94 comma 3 cod. pen. è inammissibile in quanto risulta tardivamente proposto - per la prima volta - in Cassazione, in violazione dell'art.606 comma 3 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione disposto in relazione al capo b) e per l'effetto ridetermina la pena in anni due, mesi set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, procedendo con il rito abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per i reati di estorsione e danneggiamento consumati in danno dei genitori (si contestava, tra l'altro anche il danneggiamento della vetrata di un garage pertinente l'abitazione). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 438 comma 5 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato alla assunzione delle dichiarazioni della madre sarebbe illegittima e giustificata con motivazione insufficiente, tenuto che la teste aveva reso dichiarazioni solo in sede di querela; 2.2. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato di estorsione: mancherebbe la prova della deminutio patrimoni, del profitto ingiusto ed anche della minaccia e della violenza necessarie per integrare il reato contestato; sarebbe carente anche la prova che le somme richieste fossero destinate, invece che al mantenimento del ricorrente, dovuto, all'acquisto di sostanza stupefacente; si deduceva, in sintesi, che degli episodi di crisi familiare erano stati erroneamente ricondotti entro la fattispecie estorsiva; 2.3. violazione di legge (art. 629 cod. pen, art. 393 cod. pen. art. 521 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen., tenuto conto che il mantenimento era dovuto dalle presunte vittime e che mancava la prova della destinazione delle somme richieste per l'acquisto di beni superflui; si deduceva che in ogni caso il ricorrente aveva agito nella convinzione che le somme richieste fossero dovute; 2.4. violazione di legge (art. 635 cod. pen.): il reato di danneggiamento doveva essere dichiarato estinto per remissione di querela, dato che erano assenti aggravanti che legittimavano la procedibilità d'ufficio. 2.5. Violazione dell'art. 649 bis cod. pen.: non era stata riconosciuta la causa di non punibilità per tutti gli episodi contestati caratterizzati solo da minaccia e non anche dall'esercizio di violenza fisica. 2.6. Violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alle valutazioni in ordine alla inammissibilità dell'appello quanto alle censure rivolte nei confronti della determinazione della pena; contrariamente a quanto ritenuto la prima impugnazione conterrebbe tutti gli elementi necessari a criticare la definizione della sanzione. Peraltro l'aumento per la continuazione veniva effettuato erroneamente due volte tenuto conto del fatto che i reati avvinti dal vincolo erano solo due (estorsione e danneggiamento). 2.7. violazione di legge (artt. 62 n. 4) e 133 cod. pen., artt. 628, comma 3, n. 3 bis, 94 co. 3 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione (a) alla definizione del trattamento sanzionatorio, (b) alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen., che avrebbe dovuto essere riconosciuta in ragione della minima entità del danno correlato alle condotte contestate, (c) alla mancata esclusione dell'aggravante previsto dall'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., (d) alla contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 94 comma 3 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato tardivamente la legittimità del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, senza confrontarsi con la condivisa giurisprudenza secondo cui le lesioni del diritto difesa correlate all'eventuale rigetto del rito abbreviato, sia nella forma semplice, che condizionata configurano, al più, lesioni del diritto di difesa inquadrabili come nullità generali a regime intermedio sottoposte al relativo regime di sanatoria (Sez. 2 - , Sentenza n. 39170 del 09/06/2021, G., Rv. 282193; Sez. 5, Sentenza n. 14050 del 12/03/2021 Corradino, Rv. 280868 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 11605 del 05/12/2017, dep.2018, M., Rv. 272607). Nel caso in esame, peraltro, il ricorrente chiedeva l'abbreviato nella forma condizionata, ma in subordine instava anche l'abbreviato c.d. "secco", che veniva ammesso in ragione della ritenuta superfluità della integrazione. Dunque, il rito alternativo, nella dimensione non condizionata, veniva ammesso sulla base di una "espressa richiesta" della parte: la ipotetica nullità risulta pertanto sanato dalla palese acquiescenza del ricorrente. 1.2. Il secondo motivo ed il terzo motivo di ricorso che contestano la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva e la qualificazione della condotta (che nella prospettiva difensiva andrebbe inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art.393 cod. pen.) sono inammissibili in quanto si tratta di doglianze che si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente:non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello confermava la valutazione del Tribunale in ordine al sicuro inquadramento delle condotte contestate nella fattispecie estorsiva, dato che le prove raccolte erano univocamente indicative del fatto che il ricorrente aveva esercitato violenza nei confronti dei genitori, non per avere il denaro necessario al suo mantenimento, ma per acquistare beni superflui, come le sostanze stupefacenti (pag. 3 della sentenza di appello, pagg. 6 e 7 della sentenza di primo grado). L'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie estorsiva - ovvero la violenza, il danno ingiusto, l'inesistenza di un diritto tutelabile per via giudiziaria - ostano all'invocato inquadramento della condotta nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. Non rileva neanche la circostanza, asserita nel ricorso, che il Buonomo fosse intimamente convinto di esercitare un diritto: tale tesi difensiva, già prospettata, invero genericamente, con l'atto di appello non trova nessun conforto nelle emergenze processuali richiamate nelle due sentenze di condanna, che fondano l'accertamento di responsabilità sulla valorizzazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni degli offesi, ritenute attendibili e convergenti nell'indicare che le aggressioni contestate erano funzionali ad ottenere il denaro necessario per l'acquisto di sostanze stupefacenti (pag. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, nonché coerente con le emergenze processuali e con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità. Sul punto la Corte nella sua più autorevole composizione ha infatti affermato che I reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi - però - secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Dunque l'atteggiamento psicologico deve essere decodificato sulla base della valutazione delle prove disponibili, che nel caso di specie venivano ritenute univocamente indicative della consumazione della condotta di estorsione. Le doglianze difensive, sul punto si limitano invero a riproporre quelle già avanzate con la prima impugnazione e, in ultima analisi, ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, che non compete al giudice di legittimità. 1.3. Il quarto motivo che deduce il difetto di condizione di procedibilità in relazione al danneggiamento di vari beni, tra i quali anche la vetrata di un garage pertinente all'abitazione è inammissibile, sia perché la questione non è stata dedotta con l'appello, con insanabile frattura della catena devolutiva, sia perché il reato contestato, consumato nel 2019, con violenza alla persona e con minaccia è procedibile d'ufficio. Si ribadisce in aggiunta che il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dall'art. 2, lett. I), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato (Sez. 5 - , Sentenza n. 15643 del 13/12/2019, dep. 2020, Forte, Rv. 279105 - 01). 1.4. Il quinto motivo di ricorso con il quale si deduce che alcune delle condotte contestate non sono punibili ai sensi dell'art. 649 bis cod. pen. è inammissibile in quanto il suo scrutinio richiede l'effettuazione di valutazioni di merito e la doglianza risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità. Sul punto il collegio riafferma che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271) 1.5. Il sesto motivo di ricorso che contesta la legittimità della conferma del trattamento sanzionatorio all'esito del secondo grado di giudizio è fondato nei seguenti termini. Con l'atto di appello era stata infatti rimessa alla valutazione del giudice di appello la valutazione della legittimità e della congruità del trattamento sanzionatorio. Questo, come definito dal Tribunale, prevedeva due aumenti sulla pena per la continuazione, nonostante la responsabilità fosse stata riconosciuta solo per i reati di estorsione e danneggiamento aggravato Facendo ricorso alle facoltà concesse dall'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. la pena deve pertanto essere rideterminata eliminando il secondo aumento per la continuazione, che deve essere inteso come riferito, oltre che alla continuazione interna, anche al danneggiamento. Pertanto la pena deve essere rideterminata eliminando il secondo aumento di mesi uno di reclusione e 50 euro di multa, con la complessiva rideterminazione della pena finale, tenuto conto della diminuzione per il rito, nella misura di anni due mesi sette e giorni 10 di reclusione ed euro 567 di multa. 1.6. L'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. ed il riconoscimento delle aggravanti previste dagli artt. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen., 94 comma 3 cod. pen. è inammissibile in quanto risulta tardivamente proposto - per la prima volta - in Cassazione, in violazione dell'art.606 comma 3 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione disposto in relazione al capo b) e per l'effetto ridetermina la pena in anni due, mesi set
Sentenza Cassazione n. 03948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris