CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 1986
Cassazione n. 11992/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore del ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI, si riporta ai motivi già depositati e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, resa in rito abbreviato, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di auto ex artt 624 e 625, n. 2 e n. 7 cod. pen.; fatti compiuti tra il 6 ed il 20 Febbraio 2019. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando tre motivi. 1. Col primo ha lamentato vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta integrazione del delitto associativo, poiché la conferma dell'affermazione di responsabilità sarebbe fondata solo sull'interpretazione di una conversazione intercettata, che al più dimostrerebbe la volontà di realizzare una serie mirata di furti e non di creare un sistema organizzato e stabile;per altro verso mancherebbe il requisito del numero minimo dei partecipi, poiché l'attività predatoria potrebbe ricondursi a due sole persone, essendo gli interventi del terzo dovuti ad estemporanee partecipazioni a singoli furti; sarebbe carente la motivazione in presenza dell'operatività della ritenuta associazione per sole due settimane. 2. Tramite il secondo motivo si censura la motivazione per travisamento della prova relativamente ai delitti perpetrati nelle notti del 7,8,19 e 20 Febbraio, poiché il passaggio dell'auto usata dagli associati presso l'abitazione dell'imputato era stato registrato solo all'alba e cioè al ritorno dalle azioni furtive, senza che la Corte spiegasse quando e dove [OSCURATO:PERSONA] sarebbe salito sul veicolo; sul punto la deduzione logica fondata sul numero di auto da condurre e sul numero di persone necessarie a guidare sia le auto rubate sia l'auto del gruppo, era fondata su elementi inesistenti. Si contesta, altresì, il dato del riconoscimento del ricorrente alla guida della Lancia Y in dotazione al ritenuto sodalizio nonostante la velocità fortissima tenuta, tanto da non poter essere raggiunta dagli operanti. 3.Col terzo motivo ci si duole della mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla misura dell'aumento in continuazione, giustificato solo con formula di stile. Con motivi nuovi depositati telematicamente il 30 Novembre 2022, la difesa ha rappresentato doglianze inerenti il trattamento sanzionatorio in particolare sull'entità della pena, sull'aumento per la continuazione e sul giudizio ex art 69 cp, allegando i motivi di appello. A seguito di istanza di trattazione orale presentata dalla difesa dell'indagato è stata fissata l'odierne-udienza nel corso della quale il PG, drssa Ceroni, ha concluso per l'inammissibilità ed il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è inammissibile, poiché - come si annoterà - a fronte di argomentazioni ampie ed articolate, con le quali la Corte di appello ha giustificato la propria decisione, la difesa sviluppa una censura, caratterizzata peraltro da genericità, solo verso una parte di esse, quella incentrata sulla interpretazione della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], restando priva di ogni critica la restante parte della giustificazione ra dal giudice di appello, che, peraltro, all'interno del complessivo impianto motivazionale appare maggiormente significativa. 1.1. Prima di esaminare imotiviòdi ricorso occorre premettere che, secondo la costante lezione esegetica di questa Corte di legittimità, per la configurazione del reato di cui all'art. 416 cod. pen. è necessario che si costituisca e permanga un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di delitti, attraverso la predisposizione comune dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza, da parte di ciascuno degli associati, di far parte del sodalizio e di essere disponibile ad attuarne il programma Ex multis : ([OSCURATO:PERSONA] 2 Sent. n. 20451 del 2013). Per rispondere in pieno alle doglianze avanzate dalla difesa va sottolineato, altresì, che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. Sez. 5 , Sentenza n. 1964 del 07/12/2018 Ud. (dep. 16/01/2019 ) Rv. 274442. 1.2. La Corte territoriale ha fatto buon uso dei suesposti principi, ravvisando correttamente l'esistenza di un simile pactum sceleris, nel contesto probatorio dimostrativo del verificarsi di un numero indeterminato di furti, di continui contatti tra gli imputati, della disponibilità di mezzi per la realizzazione dei delitti, quali ricetrasmittenti,arnesi da scasso e centraline per attivare i motori delle auto trafugate, oltre che di veicoli sempre adoperati per la perpetrazione degli illeciti,del preciso metodo di attuazione dei reati, che si estrinsecava nella divisione dei compiti e nella scelta predeterminata degli obiettivi e degli orari notturni di esecuzione dei furti; si è dato peso correttamente, inoltre,ai contatti quotidiani con canali criminali del foggiano ove erano sistematicamente portati i veicoli rubati. La sussistenza del delitto associativo, pertanto, è stata razionalmente dedotta dai plurimi elementi di fatto suindicati, tra i quali è stata considerata, altresì, la perpetrazione dei delitti fine, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per la quale il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo dal susseguirsi ininterrotto e per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati fine ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, Sentenza n. 53000 del 04/10/2016 Ud. (dep. 14/12/2016 ) Rv. 268540. Massime precedenti conformi: N. 10886 del 2013 Rv. 259493, N. 18756 del 2014 Rv. 263698, N. 21816 del 2014 Rv. 259575, N. 36131 del 2014 Rv. 260292, N. 42228 del 2015 Rv. 265346, N. 19435 del 2016 Rv. 266670).1.3.La congrua e corretta giustificazione ora sintetizzata neppure è messa in crisi dalla censura, anch'essa solo genericamente formulata, relativa alla durata del sodalizio, dovendosi sul punto rammentare che il vincolo associativo e l'affectio di ciascun partecipe alla compagine può essere desunto anche in relazione ad un periodo breve ma in ogni caso apprezzabile, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi - come esattamente ritenuto dai Giudici del merito - l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un tempo limitato. (Sez. 6 , Sentenza n. 42937 del 23/09/2021 Cc. (dep. 22/11/2021 ) Rv. 282122. 1.4.Versata in fatto e talmente generica da risultare inapprezzabile è la censura relativa alla mancanza del numero minimo di persone per integrare il delitto in esame poiché, a fronte della condanna oltre che dell'attuale ricorrente anche dei due coimputati, la difesa si limita a sostenere, senza formulare alcuna deduzione specifica sul punto, la partecipazione solo estemporanea di Ruggiero ai programmati furti. 2. Quanto alle censure di cui al secondo motivo relative al valore indiziario degli elementi a carico del ricorrente in riferimento ai delitti indicati nell'atto di impugnazione, va osservato che la difesa - con doglianze peraltro ripetitive e già confutate adeguatamente dal Giudice di appello - ha dedotto il vizio di travisamento della prova, i cui requisiti strutturali dimostra di conoscere, avendoli citati nell'atto di ricorso. Tuttavia non si avvede il ricorrente che alcun travisamento probatorio è riconoscibile nell'impianto motivazionale in esame, in cui non vi è uso di prove inesistenti ma si rinvengono - dalla pagina 16 alla pagina 18 del testo - argomentazioni logiche riguardo al significato attribuito alle prove, tramite le quali si è coerentemente ricavata la partecipazione dell'imputato agli episodi delittuosi, desunta dagli elementi fattuali relativi al numero dei veicoli da guidare, sia quelli trafugati sia quelli in uso alla banda di ladri; al costante monitoraggio da parte degli operatori di Polizia giudiziaria delle auto e dei tempi di spostamento delle stesse ad opera degli imputati, in sostanza coincidenti con quelli dei furti; ai viaggi fino al territorio foggiano ove erano lasciate le automobili rubate ed al successivo ritorno in Bitonto sull'auto in dotazione del sodalizio criminale. A fronte di tale congrua e razionale giustificazione la difesa si limita a formulare una doglianza ancora una volta priva di ogni idoneità critica in quanto meramente rappresentativa di una lettura alternativa dei risultati di prova esattamente scrutinati, e ciò anche in relazione al riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla Polizia giudiziaria negli episodi del 15,18 e 19 Febbraio 2019. 3.La censura di cui al terzo motivo circa il trattamento sanzionatorio non si confronta con la motivazione che intende censurare, né ha in conto il più che solido orientamento di questa Corte regolatrice, per il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Infatti, la Corte di appello, nel rideterminare la pena alla luce dell'esclusione della qualità di capo del sodalizio e della riqualificazione del delitto di cui al capo a) come partecipe, ha correttamente fatto riferimento ai parametri ex art 133 cp della gravità dei fatti e della personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici, sia in relazione al delitto considerato più grave - 416 cp col ruolo di partecipe - sia per gli aumenti di pena ex art 81 cpv cp, definiti in due mesi e 15 giorni per ciascuno dei 16 furti per i quali è stata confermata la responsabilità dell'imputato. L'inammissibilità del motivo determina l'inammissibilità dei motivi aggiunti ad esso collegati. Alla luce dei principi e delle considerazioni precedenti, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell