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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09504/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, Riviera di Chiaia 9°, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4728/34/2015, depositata il 20 maggio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’odierno ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su due motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa a cartella notificata il 2 dicembre 2010 e inerente a IRES, IRAP e IVA anno 2004, in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.

Successivamente con apposita memoria il ricorrente ha dedotto e dimostrato l’avvenuto provvedimento di sgravio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente ha depositato un provvedimento di sgravio così concepito “si procede allo sgravio a seguito di annullamento dell'atto presupposto n.

REF03T200035/2009 emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] ed annullato con sentenza definitiva della CTR Campania n. 4278/34/2015”.

Il numero del provvedimento annullato coincide con quello presupposto (avviso di accertamento) indicato nella sentenza impugnata.

Deve dunque procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2. Le spese meritano integrale compensazione fra le parti come richiesto dal ricorrente.

Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti all’annullamento dell’atto presupposto, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, Riviera di Chiaia 9°, C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4728/34/2015, depositata il 20 maggio 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’odierno ricorrente propone ricorso in cassazione, fondato su due motivi, avverso la decisione d’appello in epigrafe che riformava la decisione di primo grado, resa dalla CTP, relativa a cartella notificata il 2 dicembre 2010 e inerente a IRES, IRAP e IVA anno 2004, in relazione alla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. Successivamente con apposita memoria il ricorrente ha dedotto e dimostrato l’avvenuto provvedimento di sgravio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente ha depositato un provvedimento di sgravio così concepito “si procede allo sgravio a seguito di annullamento dell'atto presupposto n. REF03T200035/2009 emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] ed annullato con sentenza definitiva della CTR Campania n. 4278/34/2015”. Il numero del provvedimento annullato coincide con quello presupposto (avviso di accertamento) indicato nella sentenza impugnata. Deve dunque procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. 2. Le spese meritano integrale compensazione fra le parti come richiesto dal ricorrente. Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti all’annullamento dell’atto presupposto, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara cessata la materia del contend
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