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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2021

Cassazione n. 27872/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1034/2018 in data 10/02/2021 della Corte di appello di Milano, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lodi in data 24/02/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 580 di multa per il reato di ricettazione.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente: -violazione di legge in relazione agli artt. 601, comma 3, 429, comma 1, lett. f) e 178 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge in relazione alla mancata comunicazione all'imputato del provvedimento di correzione di errore materiale emesso dalla Corte territoriale in data 19/02/2021 con il quale il dispositivo era stato corretto sostituendo all'espressione "GUP di Milano", l'espressione "GUP di Lodi", provvedimento notificato, mediante posta elettronica, al solo difensore (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione (terzo motivo).

2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come il giudizio di appello si sia articolato mediante la fissazione di diverse udienze per la trattazione, originariamente fissata per il 10/01/2020 e, in seguito a diversi differimenti, conclusa in data 25/11/2020.

Detta ultima udienza era stata indicata con annotazione inserita nel decreto di citazione, notificato al solo difensore mediante posta elettronica certificata, in seguito a provvedimento presidenziale che disponeva la trattazione del dibattimento alla data di cui sopra, modificando in tal modo una precedente fissazione d'udienza per il giorno 24/06/2020.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte disponeva un ulteriore differimento a causa di indisponibilità del consigliere relatore.

Sia in relazione alla notifica del decreto di controcitazione, sia in relazione al differimento disposto in data 25/11/2020, all'imputato non veniva data alcuna notizia, pur avendone diritto, essendo pacifico che lo stesso non abbia mai eletto domicilio presso altri luoghi, avendo sempre mantenuto il domicilio dichiarato ex art. 161 cod. proc. pen. 2.2.

In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il predetto provvedimento di correzione di errore materiale avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell'imputato secondo le norme di cui agli artt. 157 e ss. cod. proc. pen., con esclusione di qualsiasi tipo di notificazione presso il difensore in mancanza di una specifica elezione di domicilio che avrebbe autorizzato la notifica presso lo studio del difensore.

2.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come la Corte territoriale risolve il problema della qualificazione della condotta sub specie art. 648 cod. pen., piuttosto che art. 379 cod. pen., sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, secondo cui, ai fini dello spostamento e del nascondimento delle autovetture nell'interesse e per conto di coloro che le possedevano (ritenuti gli autori dei furti), lo stesso avesse ricavato un compenso.

La motivazione, oltre che fallace, appare contraddittoria, giacchè, proprio in relazione alle dichiarazioni del ricorrente, si deve ricavare la conclusione che la sua condotta sia stata finalizzata esclusivamente alla conservazione del bene nella disponibilità degli autori del reato presupposto, elemento che invece non può essere individuato nel reato di ricettazione in relazione al quale vi è un chiaro spossessamento in favore del ricettatore da parte dell'autore del precedente reato.

La condotta favoreggiatrice prescinde dall'eventuale vantaggio economico dell'autore della stessa posto che la finalità della condotta è quella di assicurare il possesso del bene in maniera stabile nei confronti del precedente possessore, autore del fatto delittuoso precedente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Come è noto, con il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (entrato in vigore lo stesso giorno), sono state introdotte disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, vigente fino al 24 dicembre 2020, ove veniva abrogato dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza di esso (art. 1 comma 2,

I. 176/2020, cit.).

Nella specie, l'applicazione della normativa introdotta con d.l. 149/2020 appare indiscutibile, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il disposto differimento al 10/02/2021, sono intervenuti nella vigenza della stessa.

L'art. 23, comma 1, d.l. 149/2020 ha previsto che "fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede[sse] in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero fac[esse] richiesta di discussione orale o che l'imputato nnanifest[asse] la volontà di comparire", da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) quando avanzata dall'imputato, "a mezzo del difensore" (art. 23, comma 4).

Nella fattispecie, pertanto, la trattazione in camera di consiglio ha avuto luogo in ossequio alla citata normativa, che non prevede in alcun modo che l'imputato sia reso edotto della diversa modalità di trattazione del procedimento, avendo lo stesso la facoltà, da esercitarsi per il tramite della difesa tecnica (nella specie, non esercitata) di chiedere la trattazione in pubblica udienza, in ossequio ai principi costituzionali e a quelli posti dalla Carta EDU (cfr., Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, dep. 2022, D., Rv.282531).

Per le medesime ragioni (giudizio in camera di consiglio senza la presenza delle parti), nessun avviso doveva essere dato all'imputato per il differimento dell'udienza; peraltro, quand'anche si volesse ritenere che un simile avviso dovesse essere effettuato, non trattandosi di un'ipotesi di omessa citazione che avrebbe determinato una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., al più si potrebbe immaginare di essere al cospetto di una nullità di ordine generale a regime intermedio, che si sarebbe dovuta eccepire immediatamente secondo il disposto dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267046), in sede di conclusioni scritte da rassegnare per la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ovvero - previa richiesta di comparizione per la data del 10/02/2021 - nel corso dell'instauranda discussione orale, al fine di consentire di valutarne la fondatezza: la proposizione per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità non può che indurre a riconoscere la tardività dell'eccezione e l'avvenuta sanatoria della pretesa nullità (cfr., Sez. 1, n. 1524 del 09/11/2017, dep. 2018, Ziccardi, Rv. 272048).

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Nessuna lesione risulta essersi verificata al diritto di difesa dalla mancata comunicazione all'imputato del disposto provvedimento di correzione di errore materiale.

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Evidenzia il Collegio come, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione resa in "doppia conforme".

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1034/2018 in data 10/02/2021 della Corte di appello di Milano, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lodi in data 24/02/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 580 di multa per il reato di ricettazione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente: -violazione di legge in relazione agli artt. 601, comma 3, 429, comma 1, lett. f) e 178 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione di legge in relazione alla mancata comunicazione all'imputato del provvedimento di correzione di errore materiale emesso dalla Corte territoriale in data 19/02/2021 con il quale il dispositivo era stato corretto sostituendo all'espressione "GUP di Milano", l'espressione "GUP di Lodi", provvedimento notificato, mediante posta elettronica, al solo difensore (secondo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione (terzo motivo). 2.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come il giudizio di appello si sia articolato mediante la fissazione di diverse udienze per la trattazione, originariamente fissata per il 10/01/2020 e, in seguito a diversi differimenti, conclusa in data 25/11/2020. Detta ultima udienza era stata indicata con annotazione inserita nel decreto di citazione, notificato al solo difensore mediante posta elettronica certificata, in seguito a provvedimento presidenziale che disponeva la trattazione del dibattimento alla data di cui sopra, modificando in tal modo una precedente fissazione d'udienza per il giorno 24/06/2020. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte disponeva un ulteriore differimento a causa di indisponibilità del consigliere relatore. Sia in relazione alla notifica del decreto di controcitazione, sia in relazione al differimento disposto in data 25/11/2020, all'imputato non veniva data alcuna notizia, pur avendone diritto, essendo pacifico che lo stesso non abbia mai eletto domicilio presso altri luoghi, avendo sempre mantenuto il domicilio dichiarato ex art. 161 cod. proc. pen. 2.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il predetto provvedimento di correzione di errore materiale avrebbe dovuto essere portato a conoscenza dell'imputato secondo le norme di cui agli artt. 157 e ss. cod. proc. pen., con esclusione di qualsiasi tipo di notificazione presso il difensore in mancanza di una specifica elezione di domicilio che avrebbe autorizzato la notifica presso lo studio del difensore. 2.3. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come la Corte territoriale risolve il problema della qualificazione della condotta sub specie art. 648 cod. pen., piuttosto che art. 379 cod. pen., sulla base delle stesse dichiarazioni dell'imputato, secondo cui, ai fini dello spostamento e del nascondimento delle autovetture nell'interesse e per conto di coloro che le possedevano (ritenuti gli autori dei furti), lo stesso avesse ricavato un compenso. La motivazione, oltre che fallace, appare contraddittoria, giacchè, proprio in relazione alle dichiarazioni del ricorrente, si deve ricavare la conclusione che la sua condotta sia stata finalizzata esclusivamente alla conservazione del bene nella disponibilità degli autori del reato presupposto, elemento che invece non può essere individuato nel reato di ricettazione in relazione al quale vi è un chiaro spossessamento in favore del ricettatore da parte dell'autore del precedente reato. La condotta favoreggiatrice prescinde dall'eventuale vantaggio economico dell'autore della stessa posto che la finalità della condotta è quella di assicurare il possesso del bene in maniera stabile nei confronti del precedente possessore, autore del fatto delittuoso precedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Come è noto, con il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (entrato in vigore lo stesso giorno), sono state introdotte disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, vigente fino al 24 dicembre 2020, ove veniva abrogato dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha espressamente previsto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti nella vigenza di esso (art. 1 comma 2, I. 176/2020, cit.). Nella specie, l'applicazione della normativa introdotta con d.l. 149/2020 appare indiscutibile, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il disposto differimento al 10/02/2021, sono intervenuti nella vigenza della stessa. L'art. 23, comma 1, d.l. 149/2020 ha previsto che "fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede[sse] in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero fac[esse] richiesta di discussione orale o che l'imputato nnanifest[asse] la volontà di comparire", da formularsi per iscritto e da trasmettersi (nel termine perentorio di rito) quando avanzata dall'imputato, "a mezzo del difensore" (art. 23, comma 4). Nella fattispecie, pertanto, la trattazione in camera di consiglio ha avuto luogo in ossequio alla citata normativa, che non prevede in alcun modo che l'imputato sia reso edotto della diversa modalità di trattazione del procedimento, avendo lo stesso la facoltà, da esercitarsi per il tramite della difesa tecnica (nella specie, non esercitata) di chiedere la trattazione in pubblica udienza, in ossequio ai principi costituzionali e a quelli posti dalla Carta EDU (cfr., Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, dep. 2022, D., Rv.282531). Per le medesime ragioni (giudizio in camera di consiglio senza la presenza delle parti), nessun avviso doveva essere dato all'imputato per il differimento dell'udienza; peraltro, quand'anche si volesse ritenere che un simile avviso dovesse essere effettuato, non trattandosi di un'ipotesi di omessa citazione che avrebbe determinato una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., al più si potrebbe immaginare di essere al cospetto di una nullità di ordine generale a regime intermedio, che si sarebbe dovuta eccepire immediatamente secondo il disposto dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Giordano, Rv. 270873; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267046), in sede di conclusioni scritte da rassegnare per la trattazione del procedimento in camera di consiglio, ovvero - previa richiesta di comparizione per la data del 10/02/2021 - nel corso dell'instauranda discussione orale, al fine di consentire di valutarne la fondatezza: la proposizione per la prima volta dinanzi a questa Corte di legittimità non può che indurre a riconoscere la tardività dell'eccezione e l'avvenuta sanatoria della pretesa nullità (cfr., Sez. 1, n. 1524 del 09/11/2017, dep. 2018, Ziccardi, Rv. 272048). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Nessuna lesione risulta essersi verificata al diritto di difesa dalla mancata comunicazione all'imputato del disposto provvedimento di correzione di errore materiale. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Evidenzia il Collegio come, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione resa in "doppia conforme". 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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