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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21645/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte in data 22/9/2021 (dep. 14/10/21) con la quale è stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza emessa il 29/10/2020 dalla Corte di appello di Messina che ha confermato la sua condanna alla pena di legge perché ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con atto del difensore deduce errore di fatto in relazione alla valutazione delle dichiarazioni e del compendio captativo riferito alla presunta parte offesa dal quale complesso si desume che questa non ha mai avuto pressioni per assumere nella propria azienda il ricorrente quale elettricista.

Segnatamente con riferimento alle dichiarazioni rese due giorni dopo quella del 20 settembre 2016 riguardanti il licenziamento dello Spartà.

In particolare, non si comprende dal punto di vista logico-giuridico, come il Pansino possa aver subito "la pressione minatoria" dello Spartà al momento della assunzione e non avvertire "il pericolo conseguente alla minaccia" nel momento in cui procede al suo licenziamento facendo venire meno il suo ingiusto profitto.

Dal narrato della persona offesa emerge la necessità di disporre comunque di un elettricista perché indispensabile non solo al bisogno dell'impianto da realizzare, ma soprattutto alla esistenza e sopravvivenza commerciale dell'azienda.

Quanto alle captazioni, dalle stesse emerge soltanto lo sfogo di un datore di lavoro che si lamenta di un dipendente che tramite una procedura legale reclama legittime retribuzioni.

3. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente proposto per ragioni non consentite dall'ordinamento.

2. Invero, lungi dal prospettare errori percettivi da parte del Giudice di legittimità, il ricorso censura il ragionamento probatorio del Giudice di merito, ritenuto dalla Corte di cassazione esente da vizi logici e giuridici, invocando una diversa valutazione della prova dichiarativa e captativa proveniente dalla parte offesa.E' stato condivisibilmente affermato in tema di ricorso straordinario che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527); ancora, il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non è ammissibile quando viene dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817)

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte in data 22/9/2021 (dep. 14/10/21) con la quale è stato rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza emessa il 29/10/2020 dalla Corte di appello di Messina che ha confermato la sua condanna alla pena di legge perché ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto del difensore deduce errore di fatto in relazione alla valutazione delle dichiarazioni e del compendio captativo riferito alla presunta parte offesa dal quale complesso si desume che questa non ha mai avuto pressioni per assumere nella propria azienda il ricorrente quale elettricista. Segnatamente con riferimento alle dichiarazioni rese due giorni dopo quella del 20 settembre 2016 riguardanti il licenziamento dello Spartà. In particolare, non si comprende dal punto di vista logico-giuridico, come il Pansino possa aver subito "la pressione minatoria" dello Spartà al momento della assunzione e non avvertire "il pericolo conseguente alla minaccia" nel momento in cui procede al suo licenziamento facendo venire meno il suo ingiusto profitto. Dal narrato della persona offesa emerge la necessità di disporre comunque di un elettricista perché indispensabile non solo al bisogno dell'impianto da realizzare, ma soprattutto alla esistenza e sopravvivenza commerciale dell'azienda. Quanto alle captazioni, dalle stesse emerge soltanto lo sfogo di un datore di lavoro che si lamenta di un dipendente che tramite una procedura legale reclama legittime retribuzioni. 3. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente proposto per ragioni non consentite dall'ordinamento. 2. Invero, lungi dal prospettare errori percettivi da parte del Giudice di legittimità, il ricorso censura il ragionamento probatorio del Giudice di merito, ritenuto dalla Corte di cassazione esente da vizi logici e giuridici, invocando una diversa valutazione della prova dichiarativa e captativa proveniente dalla parte offesa.E' stato condivisibilmente affermato in tema di ricorso straordinario che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527); ancora, il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. non è ammissibile quando viene dedotto un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, essendo in tal caso prospettato un errore non di fatto, bensì di giudizio (Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817) 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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