CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02657/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11507/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE ROMA n. 43472/2015 depositata il 14/02/2018. Oggetto: Procedimento civile - A usiliari del giudice - L iquidazione del compenso -Unicità o pluralità dell’incarico –Criteri R.G.N. 11507/2018 Ud. 19/12/2022CC R.G. 11507/2018 - Pagina nr. 2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che, decidendo in sede di opposizione ex art. 170, d.P.R. 115/2002, ha confermato l’entità del compenso originariamente liquidato all’odierno ricorrente per l’espletamento dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio in una controversia civile avente ad oggetto un appalto pubblico. 2. Il Tribunale di Roma, nel disattendere l’opposizione, ha osservato che l’opponente, pur essendo chiamato ad evadere un quesito articolato in 50 punti, aveva comunque svolto accertamenti inerenti tutti il medesimo contratto di appalto e quindi non qualificabili come autonome indagini, concludendo, quindi, che il compenso dovesse essere liquidato applicando una sola volta il parametro invocato (art. 11, D.M. 30 maggio 2002), pur applicando gli scaglioni nella percentuale più elevata e pur procedendo al raddoppio ex art. 52, d.P.R. 115/2002. 3. Tutti i soggetti evocati sono rimasti intimati. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 51, d.P.R. 115/2002, e 1 e 11, D.M. 30 maggio 2002, per avere il Tribunale R.G. 11507/2018 - Pagina nr. 3 di 8 escluso la possibilità di sommare i compensi relativi ai singoli accertamenti svolti in esecuzione dell’incarico in quanto inerenti ad un unico rapporto contrattuale. Argomenta, in particolare, il ricorso che il Tribunale avrebbe dovuto invece valutare l’autonomia o meno dei temi di indagine, indipendentemente dall’inerenza dei medesimi ad un unico contratto. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, e all’art. 132 c.p.c., il difetto assoluto di motivazione “con riferimento al capo della sentenza che ha escluso che gli accertamenti eseguiti dal CTU costituissero autonome indagini sotto il profilo tipologico e delle competenze richieste”. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., la omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio “con riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto che l’accertamento posto in esser dal CTU abbia avuto ad oggetto (solo) le cause dell’anomalo andamento dei lavori dell’appalto e le relative conseguenze dannose”. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, e all’art. 132 c.p.c., il difetto assoluto di motivazione sempre in relazione “al capo della sentenza che ha ritenuto che l’accertamento posto in esser dal CTU abbia avuto ad oggetto (solo) le cause dell’anomalo andamento dei lavori dell’appalto e le relative conseguenze dannose”. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 51, d.P.R. 115/2002, e 1 e 11, D.M. 30 maggio 2002, “con riferimento al capo dell’ordinanza che ha ritenuto che anche l’accertamento relativo all’entità degli accessori sulle riserve accolte fosse ricompreso R.G. 11507/2018 - Pagina nr. 4 di 8 nell’unico e unitario compenso riconosciuto dal provvedimento di liquidazione”. Il ricorso si duole del fatto che il provvedimento impugnato abbia escluso il diritto ad un compenso autonomo anche in relazione a tale accertamento unicamente in virtù del fatto che il ricorrente medesimo aveva formulato la richiesta di compensi solo sulla scorta dell’art. 11, D.M. 30 maggio 2002, ma senza verificare se in ogni caso il ricorrente avesse diritto ad un compenso autonomo. 2. Il primo ed il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, deducendo le medesime violazioni di legge, e sono infondati. QuestaCorte ha ripetutamente enunciato il principio per cui in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario(Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 28417 del 07/11/2018 -Rv. 651045 – 01 ; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 14292 del 04/06/2018 -Rv. 648838 - 02) . Più recentemente, questa Corte ha, ancora una volta, chiarito che la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, ove l'accertamento richiesto dal giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest'ultima una pluralitàdi accertamenti (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021 -Rv. 661045 - 01) . R.G. 11507/2018 - Pagina nr. 5 di 8 Nella propria decisione, sia con riferimento alla valutazione dell’incarico in generale sia in relazione all’accertamento relativo all’entità degli accessori (quest’ultimo, profilo dedotto nel quinto motivo di ricorso) il tribunale si è pienamente conformato ai principi appena richiamati, avendo motivatamente escluso che, nel caso sottoposto al suo esame, ci si trovasse in presenza di veri e propri autonomi temi di indagine ed avendo invece concluso che tutti i singoli punti del quesito peritale, in quanto relativi ad un’unica, seppur complessa, vicenda contrattuale di appalto, risulta vano nel loro insieme tutti inerenti alla “soluzione di un’unica questione”. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 -01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nella specie, deve escludersi il ricorrere di una situazione di difetto assoluto di motivazione, come individuato dai precedenti di questa R.G. 11507/2018 - Pagina nr. 6 di 8 Corte, avendo invece il Tribunale esposto il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili. Emerge, invece, in modo netto che le doglianze formulate nel motivo di ricorso vengono, inammissibilmente, ad investire il merito vero e proprio della decisione, oltre a dedurreun vizio di motivazione contraddittoria, in relazione al quale occorre ricordare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 - Rv. 650880 – 01; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 - Rv. 645828 - 01). 4. Il terzo ed il quarto motivo possono essere anch’essi esaminati congiuntamente, essendo indirizzati nei confronti del medesimo capo della decisione,e sono infondati. Quanto all’omessa valutazione di un fatto decisivo, si osserva che il motivo di ricorso si traduce anche in questo caso in una censura sulla motivazione del Tribunale, il quale non era tenuto ad esprimere una autonoma valutazione di interdipendenza in relazione a ciascuno dei 50 punti del quesito peritale, essendoinvece tenuto, come in concreto ha fatto, a stabilire se gli accertamentieffettuati dal consulente fossero o meno interdipendenti. R.G. 11507/2018 - Pagina nr. 7 di 8 Da ciò deriva l’infondatezza anche della doglianza relativa al difetto di motivazione. Richiamati i principi poc’anzi enunciati, infatti, si deve osservare che il Tribunale capitolino ha motivato la propria valutazione complessiva, laddove le doglianze del ricorrenti sono indirizzate, ancora una volta, al merito della decisione, non senza rilevare che le argomentazioni del ricorrente in ordine all’autonomia dei singoli quesiti omettono di confrontarsi con il fatto, adeguatamente sottolineato dal Tribunale, che a venire in rilievo era la corretta esecuzione bilaterale di un singolo contratto di appalto, e quindi una vicenda i cui singoli profili presentavano caratteri di interdipendenza. 5.Il ricorso deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a statuire sulle spese, essendo rimasti intimati i soggetti evocati. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di R.G. 11507/2018 - Pagina nr. 8 di