Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 22611/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI , rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale ; e da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n.678-2023, depositata il 29.08.2023, N.R.G. 316-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allecontroparti; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 1°.8.2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI , rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale ; e da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n.678-2023, depositata il 29.08.2023, N.R.G. 316-2023; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allecontroparti; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 1°.8.2025 Il
Decreto Cassazione n. 22611/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris