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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19222/2022

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/10/2018 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per la parte civile Perugini l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di operazioni dolose pluriaggravati, commessi nella loro qualità di amministratori di fatto di SO.GE.FAL. s.r.I., fallita nel corso del 2010.

In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi imputati per il delitto di falso continuato in scrittura privata di cui al capo D6) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e per quello di truffa in quanto estinto per prescrizione, in riferimento ai fatti non già dichiarati prescritti dal Tribunale.

Con la medesima sentenza la Corte ha infine confermato anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso con il Perrone ed il Canarelli nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in riferimento ad alcuni dei fatti addebitati a questi ultimi per come loro rispettivamente contestati.

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del Ridolfi articola quattro motivi. 2.1.1 Con il primo deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte avrebbe erroneamente fondato la prova del concorso del Ridolfi con gli amministratori di fatto della fallita nella distrazione del finanziamento concesso alla stessa dalla filiale dell'istituto di credito da lui diretta su invece inesistenti prove documentali.

In maniera del tutto apodittica la Corte avrebbe poi affermato l'attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie mosse all'imputato dal Perugini, già amministratore di diritto di SO.GE .FAL, senza procedere ad una valutazione approfondita delle medesime in quanto provenienti dalla persona offesa del reato.

Ancora la sentenza impugnata non avrebbe considerato che le dichiarazioni del Canarelli, citate a riscontro di quelle del Perugini, provengono da un coimputato, ma soprattutto che questi, proprio in riferimento alla posizione del Ridolfi, le avrebbe ritrattate in una dichiarazione rilasciata al proprio difensore che il giudice di primo grado ha illegittimamente rifiutato di acquisire.

Infine la Corte non avrebbe dimostrato il movente dell'imputato, una volta che la stessa ha escluso che parte delle somme distratte siano state trattenute dall'imputato quale corrispettivo per la concessione alla fallita del finanziamento oggetto di successiva distrazione. 2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza della legge penale in merito alla gestione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mentre analogo vizio viene denunziato con il terzo motivo in merito alla configurabilità in capo al Ridolfi del dolo proprio del concorrente estraneo, in particolare con riguardo alla prova della consapevolezza del medesimo del disegno criminoso ordito dal Perrone e dal Canarelli e della volontà di agevolarlo.

Da ultimo con il quarto motivo il ricorrente deduce ulteriori vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche pur avendo l'imputato provveduto a risarcire il danno a seguito di transazione intervenuta in proposito con la curatela. 2.2 II ricorso proposto nell'interesse del Caselli articola tre motivi, che riproducono sostanzialmente le censure contenute nei primi tre del ricorso del Ridolfi, sottoscritto dal comune difensore, differenziandosi soltanto nel terzo nell'indicazione delle circostanze fattuali in grado di rivelare, a parere del ricorrente, il difetto della consapevolezza e della volontà dell'imputato di concorrere con il Perrone ed il Canarelli nella spoliazione del patrimonio della fallita. 2.3 Il ricorso proposto nell'interesse del Canarelli articola tre motivi. 2.3.1 Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva.

In proposito la Corte territoriale avrebbe anzitutto erroneamente interpretato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado sulla possibilità di riconoscere la recidiva reiterata anche in assenza di una pregressa dichiarazione di recidiva.

In secondo luogo il ricorrente lamenta l'omessa confutazione delle doglianze svolte con il gravame di merito in ordine all'omesso accertamento dei presupposti sostanziali dell'aggravante, difettando anche nella sentenza impugnata qualsivoglia dimostrazione dell'espressività dei reati per cui si procede.

Infine viene eccepito come i giudici del merito, ammettendo che i reati per cui si procede altro non siano che la mera reiterazione di uno schema criminale già applicato in precedenza con altre società dall'imputato, avrebbero finito per confondere la valutazione propria della recidiva con quella propedeutica all'applicazione dell'istituto della continuazione. 2.3.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata revisione del giudizio di comparazione in termini di equivalenza tra le contestate aggravanti e le riconosciute attenuanti generiche, mentre con il terzo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità ex art. 63 comma 2 c.p.p. delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal Perugini nella qualità di testimone nel corso dell'incidente probatorio, ossia quando egli era ancora indagato per i medesimi fatti addebitati al Carelli e la sua posizione non era ancora stata archiviata.

Non di meno la Corte, pur sollecitata sul punto con i motivi aggiunti d'appello, avrebbe omesso qualsiasi vaglio dell'attendibilità del dichiarante, limitandosi ad evocare in maniera generica non meglio precisati riscontri documentali ed una inesistente massima d'esperienza. 2.4 Il ricorso del Perrone articola cinque motivi.2.4.1 Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta con i motivi aggiunti d'appello al fine di estendere la perizia grafologica disposta ai fini dell'accertamento del reato di falso di cui al capo D6), ad oggetto la sottoscrizione di numerosi assegni con la firma apocrifa del Perugini tratti su di un conto della fallita, anche ai fatti di distrazione contestati all'imputato al capo C1) asseritamente commessi mediante l'utilizzazione di assegni anche relativi ad altre posizioni bancarie intrattenute dalla società.

Non solo, pur avendo disposto la menzionata perizia, la Corte non ne avrebbe immotivatamente poi tenuto conto, prosciogliendo illogicamente l'imputato dall'imputazione di cui al capo D) perché il fatto non è previsto come reato, anziché per non aver commesso il fatto.

Peraltro illogica sarebbe l'implicita conclusione cui è giunta la Corte, la quale ha di fatto ritenuto che dell'asserita complicità fornita dal Ridolfi nell'incassare assegni apocrifi tratti sul conto intrattenuto dalla fallita presso la filiale da lui diretta, gli imputati avrebbero goduto anche presso gli altri istituti di credito che avevano finanziato SO.GE.FAL.

Inoltre la sentenza avrebbe omesso di rispondere alle doglianze difensive in merito al mancato aggiornamento della contabilità ed all'esclusiva responsabilità in proposito del Perugini, posto che il Perrone già era stato arrestato al momento in cui tale aggiornamento si era interrotto e che la gestione della contabilità era stata affidata ad un professionista esterno alla società. 2.4.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta.

In proposito si evidenzia che il Perrone ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla distrazione dei beni strumentali della fallita, ma ha negato il proprio coinvolgimento negli ulteriori fatti addebitatogli contestando la qualifica del Perugini quale mero prestanome.

In realtà l'imputato mai avrebbe previsto e perseguito il dissesto della società, circostanza invece necessaria per affermare che egli abbia agito con dolo eventuale invece che con mera colpa con previsione. 2.4.3 Con il terzo motivo viene dedotta inosservanza od erronea applicazione degli artt.591 e 593 c.p.p., non avendo il giudice dell'appello confutato i rilievi svolti con i motivi aggiunti d'appello e con le memorie difensive in merito all'estensione della perizia grafologica ed alla valutazione delle conclusioni di quest'ultima con riguardo all'oggetto del devoluto.

Analoghi vizi vengono denunziati con il quarto motivo con riguardo alla configurabilità dei reati di bancarotta patrimoniale, in riferimento ai fatti di cui al capo C1), e bancarotta documentale, posto che la prova degli stessi si fonda sulle dichiarazioni del curatore fallimentari mutuate dall'esame di inattendibili annotazioni sul movimento di cassa della fallita ad oggetto invero importi relativi ad operazioni inesistenti.2.4.4 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione di legge.

In tal senso eccepisce anzitutto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni etero accusatorie rese dal Perugini e dal Canarelli nell'incidente probatorio, non avendo l'imputato partecipato al medesimo.

In secondo luogo, eccepisce la violazione dell'art. 106 comma 4 c.p.p., poiché nel dibattimento di primo grado il Perrone è stato assistito dal medesimo difensore da cui era assistito il Canarelli, essendo all'oscuro delle dichiarazioni di quest'ultimo nei suoi confronti.

3. Ha depositato memoria il difensore del Canarelli, insistendo in particolare sulle doglianze proposte con il primo motivo.

E' pervenuta altresì memoria nell'interesse dell'imputato, sottoscritta personalmente dal medesimo.

Sono pervenute infine conclusioni scritte del difensore della parte civile Fallimento SO.GE.FAL. s.r.I., il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi del Perrone, del Canarelli e del Caselli, non presentando richieste nei confronti del Ridolfi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni processuali dedotte da alcuni dei ricorrenti. 2.1 L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Perugini e del Canarelli nell'incidente probatorio sollevata con il terzo motivo del ricorso dello stesso Canarelli e con il quinto di quello del Perrone sono manifestamente infondate.

Ed infatti nell'incidente probatorio in questione sono state assunte le dichiarazioni dei due soggetti menzionati con esclusivo riferimento alla posizione del Ridolfi, mentre già la sentenza di primo grado ha escluso l'utilizzabilità delle medesime nei confronti del Perrone, né la difesa dello stesso ha precisato in che termini sarebbero state utilizzate dal Tribunale o dalla Corte d'appello, che hanno invece fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal Perugini e dal Canarelli nel dibattimento.

Quanto alla specifica eccezione sollevata da quest'ultimo, analogamente deve rilevarsi come da entrambe le sentenze di merito si evince che le dichiarazioni eteroaccusatorie rese nei suoi confronti dal Perugini sono per l'appunto quelle rilasciate nel corso dell'istruzione dibattimentale, quando la sua posizione era già stata archiviata e quando, pertanto, egli era compatibile con l'assunzione dell'ufficio di testimone (Sez.

U, Sentenza n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246376).

Anche in questo caso, comunque, il ricorrente non ha saputo precisare in che termini le dichiarazioni del Perugini assunte nell'incidente probatorio sarebbero state invece utilizzate per motivare le sentenze rese / i nei due gradi di merito, tanto più che l'imputato ha ammesso integralmente le proprie responsabilità negli interrogatori e nelle dtiarazioni spontanee rese nel giudizio di primo grado e ritualmente acquisiti agli atti, nonché utilizzati per fondare in entrambi i gradi di giudizio l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai reati contestatigli.

Infine è appena il caso di evidenziare che tanto il Canarelli, che il Perugini, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono stati ritualmente assunti nell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 210 c.p.p. 2.2 Inammissibile è altresì la residua eccezione sollevata dal Perrone sempre con il quinto motivo del suo ricorso.

In proposito va anzitutto ricordato come non sia sufficiente ad integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 10757 del 18/01/2017, H. Rv. 269310; Sez. 5, Sentenza n. 39449 del 17/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273766).

Inoltre, poichè l'art. 106 c.p.p. non prevede alcuna nullità per la mancata rimozione dell'eventuale incompatibilità del difensore, la stessa può al più integrare quella di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., ma solo laddove si dimostri la concreta, attuale ed effettiva lesione del diritto di difesa determinata dalla stessa incompatibilità (Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 10/11/2003, dep. 2004, Longo, Rv. 229988), Alla luce di questi consolidati principi, deve allora rilevarsi la genericità dell'eccezione, atteso che il ricorrente non ha evidenziato in che termini le dichiarazioni eteroaccusatorie del Canarelli sarebbero inconciliabili con quelle confessorie rese dal Perrone nel corso del procedimento, né quale sarebbe l'effettiva lesione del diritto di difesa dell'imputato determinato dalla situazione prospettata.

3. Nel resto il ricorso del Perrone è parimenti inammissibile.

Le doglianze proposte con il primo motivo sono intrinsecamente generiche.

In proposito va in primo luogo ricordato l'insegnamento di questa Corte per cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

Parimenti deve essere rammentato che, sempre per l'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez.

U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A. Rv. 270936).

Ciò premesso il ricorrente, nel lamentare la mancata estensione della perizia grafologica disposta dalla Corte anche agli assegni diversi da quelli menzionati nel capo D6), non ha precisato quali sarebbero questi ultimi e se effettivamente attraverso assegni a firma apocrifa del Perugini, ulteriori rispetto a quelli indicati nel suddetto capo, siano state compiute le condotte distrattive contestate al capo C1).

Soprattutto il ricorrente non ha precisato perchè le conclusioni del perito incaricato dalla Corte escluderebbero la responsabilità dell'imputato per le distrazioni dalla cassa della fallita, fermo restando che dalla sentenza di primo grado, rimasta incontestata sul punto con i motivi d'appello e dunque legittimamente richiamata da quella impugnata, risulta che il Perrone abbia invero ammesso le proprie responsabilità per i fatti distrattivi contestati nel suddetto capo nel corso del dibattimento, né il ricorso ha dimostrato il contrario, limitandosi ad evocare, in maniera ancora una volta generica, che egli avrebbe invece riconosciuto la propria colpevolezza al "90%", senza precisare quale sarebbe l'oggetto della percentuale residua ed indicare lo specifico contenuto di quanto in proposito eventualmente precisato dall'imputato.

Per il resto le censure del ricorrente sul punto si risolvono in mere valutazioni di merito sul giudizio di attendibilità del Perugini, affermata motivatamente dalla Corte anche sulla base dell'ampio riscontro alle stesse offerta proprio dalle amnnisisoni del Perrone.

Generiche e versate in fatto sono altresì le doglianze relative all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale, posto che la condanna nei suoi confronti pronunziata nel giudizio di primo grado concerne la fraudolenta tenuta delle scritture contabili per tutto il tempo in cui egli ha gestito di fatto la fallita insieme al Canarelli, rimanendo irrilevante che la contabilità fosse stata affidata ad un professionista esterno o che questi non abbia avanzato rilievi.

Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che, per l'oramai costante insegnamento di questa Corte,la volontà di causare il dissesto non è oggetto del dolo della bancarotta patrimoniale, che non costituisce l'evento del reato e non deve essere causalmente collegato alla condotta dell'agente (Sez.

U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Né in concreto le condotte addebitate all'imputato possono ritenersi sostenute da mero dolo eventuale, atteso che oggetto di accertamento è stata una sistematica e preordinata attività di spoliazione del patrimonio della fallita, talchè le considerazioni del ricorrente - peraltro meramente assertive sul punto - in merito alla rappresentazione della sua pregiudizialità per il ceto creditorio risultano quantomeno eccentriche anche con riguardo al reato di operazioni dolose contestato al capo C3).Inammissibile è anche il terzo motivo con il quale viene prospettata violazione di legge penale in merito a norme processuali eccentricamente evocate (come nel caso dell'art.591 c.p.p.) ovvero sprovviste di sanzione processuale (art. 593 c.p.p.) ed in relazione alle quali, dunque, non è deducibile il vizio denunziato (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Ad ogni buon corto la doglianza risulta comunque generica, essendo ancora una volta riferita alla mancata valutazione delle risultanze della perizia grafologica, e comunque non precisando perché, anche qualora alcuni assegni fossero stati firmati dal Perugini o da altri, ciò escluderebbe l'attendibilità complessiva del primo - si ripete motivatamente affermata sulla base degli stessi riscontri offerti dallo stesso imputato e dal Canarelli - e la responsabilità del ricorrente per l'ideazione del meccanismo distrattivo poi effettivamente attuato.

Infine prive di pregio sono le censure svolte con il quarto motivo, che si riducono ad una fantasiosa ricostruzione del significato dei fatti imputati nel capo C1), posto che le operazioni inesistenti funzionali ad accedere ai fidi bancari rappresentano solo il mezzo che ha consentito l'acquisizione della provvista poi oggetto di distrazione.

Ed in tal senso è appena il caso di evidenziare come tali finanziamenti siano realmente confluiti nel patrimonio della fallita, dal quale sono stati successivamente drenati.

4. Venendo ai restanti motivi proposti con il ricorso del Canarelli, manifestamente infondate o generiche si rivelano anzitutto le residue censure proposte con il terzo motivo in merito all'attendibilità del Perugini.

Quanto all'inesistenza di "prove documentali" deve rilevarsi che in realtà la Corte territoriale (p. 4 della motivazione) si è limitata a ricordare che la sentenza di primo grado ha evocato l'esistenza di documenti integranti la prova relativa alla posizione del Ridolfi.

Ne consegue che l'obiezione è del tutto inconsistente ed eccentrica per quanto riguarda quella del ricorrente.

Con riguardo invece alle valutazioni compiute sulla credibilità del Perugini, i giudici dell'appello non hanno evocato alcuna massima d'esperienza, ma hanno logicamente apprezzato un fatto oggettivo, ossia che fu il teste a interrompere l'attività di spoliazione della fallita mettendola in liquidazione ed altresì esponendosi ai rischi connessi alle garanzie che aveva prestato alla società, circostanza quest'ultima nemmeno confutata dal ricorrente.

Si tratta di valutazione come detto logica e sorretta da adeguata motivazione, con la quale peraltro il ricorso non si è compiutamente confrontato, pretermettendo radicalmente la parte relativa ai riscontri al narrato del teste ricavabili dalle dichiarazioni dello stesso imputato e del Perrone.

Inammissibile è altresì il primo motivo.

La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229).

E' sì vero che la sentenza di primo grado aveva affermato in via generale un principio di segno opposto, ma aveva escluso potesse applicarsi alla posizione del Canarelli riconoscendo come allo stesso fosse già stata comunque contestata la recidiva in occasione di precedente condanna.

Quanto alla sussistenza dei requisiti di espressività necessari per il riconoscimento in concreto della recidiva, trattasi di questione inedita non essendo stata la relativa statuizione della pronunzia di primo grado devoluta con il gravame di merito al giudice dell'appello.

Conseguentemente è inammissibile anche il secondo motivo, posto che una volta riconosciuta legittimamente la recidiva reiterata ostava alla revisione del giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche il disposto dell'ultimo comma dell'art. 69 c.p., rimanendo dunque irrilevante il difetto di motivazione sul punto serbato dalla Corte territoriale.

5. I primi tre motivi dei ricorsi del Ridolfi e quelli del Caselli, essendo in larga parte sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente.

Quanto all'eccepito travisamento del compendio probatorio di riferimento e della sentenza di primo grado per l'evocazione di inesistenti prove documentali, già si è detto trattando la posizione del Canarelli come in realtà la Corte abbia menzionato i "documenti in atti" nella parte della sentenza in cui ha sintetizzato il percorso argomentativo del Tribunale.

Già tale rilievo evidenzia dunque l'inconsistenza della censura, posto che nel confutare i motivi di gravame del Ridolfi e del Caselli il giudice dell'appello si è fondato prevalentemente sul compendio dichiarativo assunto nel corso del processo.

Peraltro l'annotazione della Corte non è nemmeno errata, come invece eccepito, posto che effettivamente la sentenza di primo grado ha qualificato come documento proveniente dall'imputato la memoria a firma del Ridolfi da questi prodotta a complemento del suo interrogatorio e ritualmente acquisita a tale titolo al fascicolo del dibattimento.

E sempre il Tribunale ha fatto riferimento ai documenti menzionati dal curatore e dagli operanti nel corso delle loro deposizioni, nonché all'email spedita dal RicUfi alla D'Agostino e prodotta dal pubblico ministero, la quale appare quantomeno azzardato non classificare come "prova documentale".Inammissibili in quanto generiche e versate in fatto sono poi le ulteriori doglianze svolte con il primo motivo dei due ricorsi.

Contrariamente a quanto dedotto, fa Corte non si è infatti limitata ad evocare le dichiarazioni eteroaccusatorie del Perugini e del Canarelli, ma ha ampiamente esaminato il loro contenuto, evidenziando le ragioni della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, con le quali i ricorrenti non si sono compiutamente confrontati.

Manifestamente infondata è dunque anche l'obiezione sulla necessità di una approfondita verifica dell'attendibilità del Perugini in quanto persona offesa del reato.

Con riguardo alle censure ulteriori proposte sul punto dal Ridolfi, la sentenza impugnata ha poi richiamato quanto riferito alla D'Agostino nella già r4 menzionayemail spedita nel luglio del 2008 ed alle ammissioni effettuate dall'imputato in merito agli incontri prodromici alla costituzione della fallita ed all'impiego del finanziamento concesso alla medesima per saldare posizioni debitorie estranee alla società, traendo da tali elementi validi riscontri alle dichiarazioni del Perugini e del Canarelli con argomentazioni logiche non confutate dal ricorrente.

Le residue obiezioni del Caselli si traducono nel tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio e si traducono in mere letture alternative del significato delle singole evidenze e nella riproposizione della tesi difensiva sottoposta al giudice dell'appello e da questi confutata con motivazione con la quale la difesa anche in questo caso non si è compiutamente confrontata.

Il secondo motivo comune ai due ricorsi è parimenti inammissibile.

Per inveterato insegnamento di questa Corte è' infatti inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p., non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404).Inammissibili sono anche le censure proposte con il terzo motivo di entrambi i ricorsi.

Va anzitutto ribadito che il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879; Sez. 5, Sentenza n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali consolidati principi ed ha ricostruito in termini coerenti ai medesimi la prova del dolo del Ridolfi e del Caselli sulla base di una serie di elementi fattuali logicamente interpretati.

Per contro le doglianze dei due ricorrenti si riducono all'assertiva negazione della loro consapevolezza di determinare con il proprio comportamento un depauperamento del patrimonio della fallita, tesi che con riferimento alla posizione di entrambé gli imputati risulta non poco ardita, posto che il Ridolfi ha ammesso di aver utilizzato/in accordo con il Perrone ed il Canarelli il finanziamento concesso a SO.GE.FAL. per estinguere le posizioni debitorie / gravanti presso la propria filiale di soggetti totalmente estranei all'attività della suddetta società (il che di per sé costituisce un più che concreto movente, il cui accertamento è peraltro irrilevante ai fini della sussistenza del reato), mentre il Caselli dopo aver conferito un bene nella sua disponibilità nel patrimonio, si è fatto rilasciare a garanzia una procura per poterlo rivendere e lo ha effettivamente rivenduto a soggetto di comodo per poi rientrarne in possesso (come puntualmente accertato dalla sentenza di primo grado la cui motivazione non è stata contestata sul punto con il gravame di merito e dunque deve ritenersi legittimamente saldata a quella della pronunzia impugnata che la richiama) senza versare alcun corrispettivo.

In altri termini non è chiaro in che senso i due ricorrenti ritengano che determinare volontariamente una oggettiva e ingiustificata diminuzione dell'attivo patrimoniale di una società possa non presupporre la consapevolezza di arrecare un danno alla medesima.

Manifestamente infondato è infine il quarto motivo del ricorso del Ridolfi, posto che allo stesso già con la sentenza di primo grado sono state riconosciute le attenuanti generiche.6.

Nonostante la rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso, deve però prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari.

Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate agli imputati sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia per nuovo esame limitatamente a tale profilo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/10/2018 della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito per la parte civile Perugini l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di operazioni dolose pluriaggravati, commessi nella loro qualità di amministratori di fatto di SO.GE.FAL. s.r.I., fallita nel corso del 2010. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti dei medesimi imputati per il delitto di falso continuato in scrittura privata di cui al capo D6) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e per quello di truffa in quanto estinto per prescrizione, in riferimento ai fatti non già dichiarati prescritti dal Tribunale. Con la medesima sentenza la Corte ha infine confermato anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso con il Perrone ed il Canarelli nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in riferimento ad alcuni dei fatti addebitati a questi ultimi per come loro rispettivamente contestati. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati. 2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del Ridolfi articola quattro motivi. 2.1.1 Con il primo deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato. In tal senso il ricorrente lamenta anzitutto che la Corte avrebbe erroneamente fondato la prova del concorso del Ridolfi con gli amministratori di fatto della fallita nella distrazione del finanziamento concesso alla stessa dalla filiale dell'istituto di credito da lui diretta su invece inesistenti prove documentali. In maniera del tutto apodittica la Corte avrebbe poi affermato l'attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie mosse all'imputato dal Perugini, già amministratore di diritto di SO.GE .FAL, senza procedere ad una valutazione approfondita delle medesime in quanto provenienti dalla persona offesa del reato. Ancora la sentenza impugnata non avrebbe considerato che le dichiarazioni del Canarelli, citate a riscontro di quelle del Perugini, provengono da un coimputato, ma soprattutto che questi, proprio in riferimento alla posizione del Ridolfi, le avrebbe ritrattate in una dichiarazione rilasciata al proprio difensore che il giudice di primo grado ha illegittimamente rifiutato di acquisire. Infine la Corte non avrebbe dimostrato il movente dell'imputato, una volta che la stessa ha escluso che parte delle somme distratte siano state trattenute dall'imputato quale corrispettivo per la concessione alla fallita del finanziamento oggetto di successiva distrazione. 2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza della legge penale in merito alla gestione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, mentre analogo vizio viene denunziato con il terzo motivo in merito alla configurabilità in capo al Ridolfi del dolo proprio del concorrente estraneo, in particolare con riguardo alla prova della consapevolezza del medesimo del disegno criminoso ordito dal Perrone e dal Canarelli e della volontà di agevolarlo. Da ultimo con il quarto motivo il ricorrente deduce ulteriori vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche pur avendo l'imputato provveduto a risarcire il danno a seguito di transazione intervenuta in proposito con la curatela. 2.2 II ricorso proposto nell'interesse del Caselli articola tre motivi, che riproducono sostanzialmente le censure contenute nei primi tre del ricorso del Ridolfi, sottoscritto dal comune difensore, differenziandosi soltanto nel terzo nell'indicazione delle circostanze fattuali in grado di rivelare, a parere del ricorrente, il difetto della consapevolezza e della volontà dell'imputato di concorrere con il Perrone ed il Canarelli nella spoliazione del patrimonio della fallita. 2.3 Il ricorso proposto nell'interesse del Canarelli articola tre motivi. 2.3.1 Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva. In proposito la Corte territoriale avrebbe anzitutto erroneamente interpretato l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice di primo grado sulla possibilità di riconoscere la recidiva reiterata anche in assenza di una pregressa dichiarazione di recidiva. In secondo luogo il ricorrente lamenta l'omessa confutazione delle doglianze svolte con il gravame di merito in ordine all'omesso accertamento dei presupposti sostanziali dell'aggravante, difettando anche nella sentenza impugnata qualsivoglia dimostrazione dell'espressività dei reati per cui si procede. Infine viene eccepito come i giudici del merito, ammettendo che i reati per cui si procede altro non siano che la mera reiterazione di uno schema criminale già applicato in precedenza con altre società dall'imputato, avrebbero finito per confondere la valutazione propria della recidiva con quella propedeutica all'applicazione dell'istituto della continuazione. 2.3.2 Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla mancata revisione del giudizio di comparazione in termini di equivalenza tra le contestate aggravanti e le riconosciute attenuanti generiche, mentre con il terzo motivo il ricorrente eccepisce l'inutilizzabilità ex art. 63 comma 2 c.p.p. delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal Perugini nella qualità di testimone nel corso dell'incidente probatorio, ossia quando egli era ancora indagato per i medesimi fatti addebitati al Carelli e la sua posizione non era ancora stata archiviata. Non di meno la Corte, pur sollecitata sul punto con i motivi aggiunti d'appello, avrebbe omesso qualsiasi vaglio dell'attendibilità del dichiarante, limitandosi ad evocare in maniera generica non meglio precisati riscontri documentali ed una inesistente massima d'esperienza. 2.4 Il ricorso del Perrone articola cinque motivi.2.4.1 Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta con i motivi aggiunti d'appello al fine di estendere la perizia grafologica disposta ai fini dell'accertamento del reato di falso di cui al capo D6), ad oggetto la sottoscrizione di numerosi assegni con la firma apocrifa del Perugini tratti su di un conto della fallita, anche ai fatti di distrazione contestati all'imputato al capo C1) asseritamente commessi mediante l'utilizzazione di assegni anche relativi ad altre posizioni bancarie intrattenute dalla società. Non solo, pur avendo disposto la menzionata perizia, la Corte non ne avrebbe immotivatamente poi tenuto conto, prosciogliendo illogicamente l'imputato dall'imputazione di cui al capo D) perché il fatto non è previsto come reato, anziché per non aver commesso il fatto. Peraltro illogica sarebbe l'implicita conclusione cui è giunta la Corte, la quale ha di fatto ritenuto che dell'asserita complicità fornita dal Ridolfi nell'incassare assegni apocrifi tratti sul conto intrattenuto dalla fallita presso la filiale da lui diretta, gli imputati avrebbero goduto anche presso gli altri istituti di credito che avevano finanziato SO.GE.FAL. Inoltre la sentenza avrebbe omesso di rispondere alle doglianze difensive in merito al mancato aggiornamento della contabilità ed all'esclusiva responsabilità in proposito del Perugini, posto che il Perrone già era stato arrestato al momento in cui tale aggiornamento si era interrotto e che la gestione della contabilità era stata affidata ad un professionista esterno alla società. 2.4.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta. In proposito si evidenzia che il Perrone ha ammesso le proprie responsabilità in merito alla distrazione dei beni strumentali della fallita, ma ha negato il proprio coinvolgimento negli ulteriori fatti addebitatogli contestando la qualifica del Perugini quale mero prestanome. In realtà l'imputato mai avrebbe previsto e perseguito il dissesto della società, circostanza invece necessaria per affermare che egli abbia agito con dolo eventuale invece che con mera colpa con previsione. 2.4.3 Con il terzo motivo viene dedotta inosservanza od erronea applicazione degli artt.591 e 593 c.p.p., non avendo il giudice dell'appello confutato i rilievi svolti con i motivi aggiunti d'appello e con le memorie difensive in merito all'estensione della perizia grafologica ed alla valutazione delle conclusioni di quest'ultima con riguardo all'oggetto del devoluto. Analoghi vizi vengono denunziati con il quarto motivo con riguardo alla configurabilità dei reati di bancarotta patrimoniale, in riferimento ai fatti di cui al capo C1), e bancarotta documentale, posto che la prova degli stessi si fonda sulle dichiarazioni del curatore fallimentari mutuate dall'esame di inattendibili annotazioni sul movimento di cassa della fallita ad oggetto invero importi relativi ad operazioni inesistenti.2.4.4 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione di legge. In tal senso eccepisce anzitutto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni etero accusatorie rese dal Perugini e dal Canarelli nell'incidente probatorio, non avendo l'imputato partecipato al medesimo. In secondo luogo, eccepisce la violazione dell'art. 106 comma 4 c.p.p., poiché nel dibattimento di primo grado il Perrone è stato assistito dal medesimo difensore da cui era assistito il Canarelli, essendo all'oscuro delle dichiarazioni di quest'ultimo nei suoi confronti. 3. Ha depositato memoria il difensore del Canarelli, insistendo in particolare sulle doglianze proposte con il primo motivo. E' pervenuta altresì memoria nell'interesse dell'imputato, sottoscritta personalmente dal medesimo. Sono pervenute infine conclusioni scritte del difensore della parte civile Fallimento SO.GE.FAL. s.r.I., il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi del Perrone, del Canarelli e del Caselli, non presentando richieste nei confronti del Ridolfi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni processuali dedotte da alcuni dei ricorrenti. 2.1 L'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Perugini e del Canarelli nell'incidente probatorio sollevata con il terzo motivo del ricorso dello stesso Canarelli e con il quinto di quello del Perrone sono manifestamente infondate. Ed infatti nell'incidente probatorio in questione sono state assunte le dichiarazioni dei due soggetti menzionati con esclusivo riferimento alla posizione del Ridolfi, mentre già la sentenza di primo grado ha escluso l'utilizzabilità delle medesime nei confronti del Perrone, né la difesa dello stesso ha precisato in che termini sarebbero state utilizzate dal Tribunale o dalla Corte d'appello, che hanno invece fatto riferimento alle dichiarazioni rese dal Perugini e dal Canarelli nel dibattimento. Quanto alla specifica eccezione sollevata da quest'ultimo, analogamente deve rilevarsi come da entrambe le sentenze di merito si evince che le dichiarazioni eteroaccusatorie rese nei suoi confronti dal Perugini sono per l'appunto quelle rilasciate nel corso dell'istruzione dibattimentale, quando la sua posizione era già stata archiviata e quando, pertanto, egli era compatibile con l'assunzione dell'ufficio di testimone (Sez. U, Sentenza n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246376). Anche in questo caso, comunque, il ricorrente non ha saputo precisare in che termini le dichiarazioni del Perugini assunte nell'incidente probatorio sarebbero state invece utilizzate per motivare le sentenze rese / i nei due gradi di merito, tanto più che l'imputato ha ammesso integralmente le proprie responsabilità negli interrogatori e nelle dtiarazioni spontanee rese nel giudizio di primo grado e ritualmente acquisiti agli atti, nonché utilizzati per fondare in entrambi i gradi di giudizio l'affermazione della sua responsabilità in ordine ai reati contestatigli. Infine è appena il caso di evidenziare che tanto il Canarelli, che il Perugini, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sono stati ritualmente assunti nell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 210 c.p.p. 2.2 Inammissibile è altresì la residua eccezione sollevata dal Perrone sempre con il quinto motivo del suo ricorso. In proposito va anzitutto ricordato come non sia sufficiente ad integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 10757 del 18/01/2017, H. Rv. 269310; Sez. 5, Sentenza n. 39449 del 17/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273766). Inoltre, poichè l'art. 106 c.p.p. non prevede alcuna nullità per la mancata rimozione dell'eventuale incompatibilità del difensore, la stessa può al più integrare quella di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., ma solo laddove si dimostri la concreta, attuale ed effettiva lesione del diritto di difesa determinata dalla stessa incompatibilità (Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 10/11/2003, dep. 2004, Longo, Rv. 229988), Alla luce di questi consolidati principi, deve allora rilevarsi la genericità dell'eccezione, atteso che il ricorrente non ha evidenziato in che termini le dichiarazioni eteroaccusatorie del Canarelli sarebbero inconciliabili con quelle confessorie rese dal Perrone nel corso del procedimento, né quale sarebbe l'effettiva lesione del diritto di difesa dell'imputato determinato dalla situazione prospettata. 3. Nel resto il ricorso del Perrone è parimenti inammissibile. Le doglianze proposte con il primo motivo sono intrinsecamente generiche. In proposito va in primo luogo ricordato l'insegnamento di questa Corte per cui la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Parimenti deve essere rammentato che, sempre per l'insegnamento del [OSCURATO:PERSONA], la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A. Rv. 270936). Ciò premesso il ricorrente, nel lamentare la mancata estensione della perizia grafologica disposta dalla Corte anche agli assegni diversi da quelli menzionati nel capo D6), non ha precisato quali sarebbero questi ultimi e se effettivamente attraverso assegni a firma apocrifa del Perugini, ulteriori rispetto a quelli indicati nel suddetto capo, siano state compiute le condotte distrattive contestate al capo C1). Soprattutto il ricorrente non ha precisato perchè le conclusioni del perito incaricato dalla Corte escluderebbero la responsabilità dell'imputato per le distrazioni dalla cassa della fallita, fermo restando che dalla sentenza di primo grado, rimasta incontestata sul punto con i motivi d'appello e dunque legittimamente richiamata da quella impugnata, risulta che il Perrone abbia invero ammesso le proprie responsabilità per i fatti distrattivi contestati nel suddetto capo nel corso del dibattimento, né il ricorso ha dimostrato il contrario, limitandosi ad evocare, in maniera ancora una volta generica, che egli avrebbe invece riconosciuto la propria colpevolezza al "90%", senza precisare quale sarebbe l'oggetto della percentuale residua ed indicare lo specifico contenuto di quanto in proposito eventualmente precisato dall'imputato. Per il resto le censure del ricorrente sul punto si risolvono in mere valutazioni di merito sul giudizio di attendibilità del Perugini, affermata motivatamente dalla Corte anche sulla base dell'ampio riscontro alle stesse offerta proprio dalle amnnisisoni del Perrone. Generiche e versate in fatto sono altresì le doglianze relative all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta documentale, posto che la condanna nei suoi confronti pronunziata nel giudizio di primo grado concerne la fraudolenta tenuta delle scritture contabili per tutto il tempo in cui egli ha gestito di fatto la fallita insieme al Canarelli, rimanendo irrilevante che la contabilità fosse stata affidata ad un professionista esterno o che questi non abbia avanzato rilievi. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che, per l'oramai costante insegnamento di questa Corte,la volontà di causare il dissesto non è oggetto del dolo della bancarotta patrimoniale, che non costituisce l'evento del reato e non deve essere causalmente collegato alla condotta dell'agente (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Né in concreto le condotte addebitate all'imputato possono ritenersi sostenute da mero dolo eventuale, atteso che oggetto di accertamento è stata una sistematica e preordinata attività di spoliazione del patrimonio della fallita, talchè le considerazioni del ricorrente - peraltro meramente assertive sul punto - in merito alla rappresentazione della sua pregiudizialità per il ceto creditorio risultano quantomeno eccentriche anche con riguardo al reato di operazioni dolose contestato al capo C3).Inammissibile è anche il terzo motivo con il quale viene prospettata violazione di legge penale in merito a norme processuali eccentricamente evocate (come nel caso dell'art.591 c.p.p.) ovvero sprovviste di sanzione processuale (art. 593 c.p.p.) ed in relazione alle quali, dunque, non è deducibile il vizio denunziato (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Ad ogni buon corto la doglianza risulta comunque generica, essendo ancora una volta riferita alla mancata valutazione delle risultanze della perizia grafologica, e comunque non precisando perché, anche qualora alcuni assegni fossero stati firmati dal Perugini o da altri, ciò escluderebbe l'attendibilità complessiva del primo - si ripete motivatamente affermata sulla base degli stessi riscontri offerti dallo stesso imputato e dal Canarelli - e la responsabilità del ricorrente per l'ideazione del meccanismo distrattivo poi effettivamente attuato. Infine prive di pregio sono le censure svolte con il quarto motivo, che si riducono ad una fantasiosa ricostruzione del significato dei fatti imputati nel capo C1), posto che le operazioni inesistenti funzionali ad accedere ai fidi bancari rappresentano solo il mezzo che ha consentito l'acquisizione della provvista poi oggetto di distrazione. Ed in tal senso è appena il caso di evidenziare come tali finanziamenti siano realmente confluiti nel patrimonio della fallita, dal quale sono stati successivamente drenati. 4. Venendo ai restanti motivi proposti con il ricorso del Canarelli, manifestamente infondate o generiche si rivelano anzitutto le residue censure proposte con il terzo motivo in merito all'attendibilità del Perugini. Quanto all'inesistenza di "prove documentali" deve rilevarsi che in realtà la Corte territoriale (p. 4 della motivazione) si è limitata a ricordare che la sentenza di primo grado ha evocato l'esistenza di documenti integranti la prova relativa alla posizione del Ridolfi. Ne consegue che l'obiezione è del tutto inconsistente ed eccentrica per quanto riguarda quella del ricorrente. Con riguardo invece alle valutazioni compiute sulla credibilità del Perugini, i giudici dell'appello non hanno evocato alcuna massima d'esperienza, ma hanno logicamente apprezzato un fatto oggettivo, ossia che fu il teste a interrompere l'attività di spoliazione della fallita mettendola in liquidazione ed altresì esponendosi ai rischi connessi alle garanzie che aveva prestato alla società, circostanza quest'ultima nemmeno confutata dal ricorrente. Si tratta di valutazione come detto logica e sorretta da adeguata motivazione, con la quale peraltro il ricorso non si è compiutamente confrontato, pretermettendo radicalmente la parte relativa ai riscontri al narrato del teste ricavabili dalle dichiarazioni dello stesso imputato e del Perrone. Inammissibile è altresì il primo motivo. La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229). E' sì vero che la sentenza di primo grado aveva affermato in via generale un principio di segno opposto, ma aveva escluso potesse applicarsi alla posizione del Canarelli riconoscendo come allo stesso fosse già stata comunque contestata la recidiva in occasione di precedente condanna. Quanto alla sussistenza dei requisiti di espressività necessari per il riconoscimento in concreto della recidiva, trattasi di questione inedita non essendo stata la relativa statuizione della pronunzia di primo grado devoluta con il gravame di merito al giudice dell'appello. Conseguentemente è inammissibile anche il secondo motivo, posto che una volta riconosciuta legittimamente la recidiva reiterata ostava alla revisione del giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche il disposto dell'ultimo comma dell'art. 69 c.p., rimanendo dunque irrilevante il difetto di motivazione sul punto serbato dalla Corte territoriale. 5. I primi tre motivi dei ricorsi del Ridolfi e quelli del Caselli, essendo in larga parte sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente. Quanto all'eccepito travisamento del compendio probatorio di riferimento e della sentenza di primo grado per l'evocazione di inesistenti prove documentali, già si è detto trattando la posizione del Canarelli come in realtà la Corte abbia menzionato i "documenti in atti" nella parte della sentenza in cui ha sintetizzato il percorso argomentativo del Tribunale. Già tale rilievo evidenzia dunque l'inconsistenza della censura, posto che nel confutare i motivi di gravame del Ridolfi e del Caselli il giudice dell'appello si è fondato prevalentemente sul compendio dichiarativo assunto nel corso del processo. Peraltro l'annotazione della Corte non è nemmeno errata, come invece eccepito, posto che effettivamente la sentenza di primo grado ha qualificato come documento proveniente dall'imputato la memoria a firma del Ridolfi da questi prodotta a complemento del suo interrogatorio e ritualmente acquisita a tale titolo al fascicolo del dibattimento. E sempre il Tribunale ha fatto riferimento ai documenti menzionati dal curatore e dagli operanti nel corso delle loro deposizioni, nonché all'email spedita dal RicUfi alla D'Agostino e prodotta dal pubblico ministero, la quale appare quantomeno azzardato non classificare come "prova documentale".Inammissibili in quanto generiche e versate in fatto sono poi le ulteriori doglianze svolte con il primo motivo dei due ricorsi. Contrariamente a quanto dedotto, fa Corte non si è infatti limitata ad evocare le dichiarazioni eteroaccusatorie del Perugini e del Canarelli, ma ha ampiamente esaminato il loro contenuto, evidenziando le ragioni della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, con le quali i ricorrenti non si sono compiutamente confrontati. Manifestamente infondata è dunque anche l'obiezione sulla necessità di una approfondita verifica dell'attendibilità del Perugini in quanto persona offesa del reato. Con riguardo alle censure ulteriori proposte sul punto dal Ridolfi, la sentenza impugnata ha poi richiamato quanto riferito alla D'Agostino nella già r4 menzionayemail spedita nel luglio del 2008 ed alle ammissioni effettuate dall'imputato in merito agli incontri prodromici alla costituzione della fallita ed all'impiego del finanziamento concesso alla medesima per saldare posizioni debitorie estranee alla società, traendo da tali elementi validi riscontri alle dichiarazioni del Perugini e del Canarelli con argomentazioni logiche non confutate dal ricorrente. Le residue obiezioni del Caselli si traducono nel tentativo di sollecitare questa Corte ad una rivalutazione del compendio probatorio e si traducono in mere letture alternative del significato delle singole evidenze e nella riproposizione della tesi difensiva sottoposta al giudice dell'appello e da questi confutata con motivazione con la quale la difesa anche in questo caso non si è compiutamente confrontata. Il secondo motivo comune ai due ricorsi è parimenti inammissibile. Per inveterato insegnamento di questa Corte è' infatti inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno della regola di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p., non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).Inammissibili sono anche le censure proposte con il terzo motivo di entrambi i ricorsi. Va anzitutto ribadito che il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 legge fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010 - dep. 29/04/2010, Fiume e altro, Rv. 246879; Sez. 5, Sentenza n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali consolidati principi ed ha ricostruito in termini coerenti ai medesimi la prova del dolo del Ridolfi e del Caselli sulla base di una serie di elementi fattuali logicamente interpretati. Per contro le doglianze dei due ricorrenti si riducono all'assertiva negazione della loro consapevolezza di determinare con il proprio comportamento un depauperamento del patrimonio della fallita, tesi che con riferimento alla posizione di entrambé gli imputati risulta non poco ardita, posto che il Ridolfi ha ammesso di aver utilizzato/in accordo con il Perrone ed il Canarelli il finanziamento concesso a SO.GE.FAL. per estinguere le posizioni debitorie / gravanti presso la propria filiale di soggetti totalmente estranei all'attività della suddetta società (il che di per sé costituisce un più che concreto movente, il cui accertamento è peraltro irrilevante ai fini della sussistenza del reato), mentre il Caselli dopo aver conferito un bene nella sua disponibilità nel patrimonio, si è fatto rilasciare a garanzia una procura per poterlo rivendere e lo ha effettivamente rivenduto a soggetto di comodo per poi rientrarne in possesso (come puntualmente accertato dalla sentenza di primo grado la cui motivazione non è stata contestata sul punto con il gravame di merito e dunque deve ritenersi legittimamente saldata a quella della pronunzia impugnata che la richiama) senza versare alcun corrispettivo. In altri termini non è chiaro in che senso i due ricorrenti ritengano che determinare volontariamente una oggettiva e ingiustificata diminuzione dell'attivo patrimoniale di una società possa non presupporre la consapevolezza di arrecare un danno alla medesima. Manifestamente infondato è infine il quarto motivo del ricorso del Ridolfi, posto che allo stesso già con la sentenza di primo grado sono state riconosciute le attenuanti generiche.6. Nonostante la rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso, deve però prendersi atto che la Corte Costituzionale (sent. n. 222 del 2018) ha nelle more dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. nella parte in cui determinava nella misura fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni, la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari. Deve quindi rilevarsi l'illegittimità della commisurazione delle suddette pene accessorie nel caso di specie, essendo le stesse state applicate agli imputati sulla base del dettato normativo ritenuto incostituzionale. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia per nuovo esame limitatamente a tale profilo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art.
Sentenza Cassazione n. 19222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris