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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 31747/2026

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pello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ELISABETTACENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermatoquella con cui il Tribunale di Foggia, in data 28 marzo 2024, ha condannatoCesare [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dodici di reclusione - previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e con ilbeneficio della sospensione condizionale subordinato alla pubblicazione dellasentenza di condanna - per il delitto di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377,terzo comma, cod. pen., per avere usato minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore di fiducia, in cuisono articolati tre motivi.2.1.

Con il primo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneall'art. 377, comma terzo, cod. pen nonché vizi di motivazione.Difetterebbero nella specie gli elementi costitutivi del reato, posto chepotuto rivestire tale qualifica – decisiva per la configurabilità del reato - perchéquel processo non si è mai svolto, essendo divenuto esecutivo il decreto penaledi condanna R.G. n. 1679/2020.La sentenza impugnata non chiarisce se il fine perseguito dall’agente fossequello di indurre il querelante Cavoto a rimettere la querela ovvero,alternativamente, quello di indurlo a rendere una falsa deposizione testimoniale.2.2.

Con il secondo motivo (motivi 2 e 2-bis) si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidivainfraquinquennale.Il reato per cui si procede, risalente al luglio 2021, è anteriore alladefinitività del decreto penale posto a fondamento della contestazione direcidiva, divenuto esecutivo soltanto il 22 novembre 2021.Sotto altro profilo, [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un unico precedente per decretopenale di condanna e non è spiegato adeguatamente perché tale precedente siasintomo di stabile inclinazione criminale.3.3.

Con il terzo motivo si deducono violazione di legge in relazioneall’art.131-bis cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione in relazione al diniegodella causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.In senso ostativo sono state valorizzate la particolare scaltrezzadell'imputato, la gravità della minaccia e il precedente di cui al decreto penale dicondanna, senza tuttavia svolgere una reale verifica sulla offensività del fattostorico.La sentenza richiama la condotta susseguente al reato come parametrorilevante ma non indica quale specifica condotta post factum sia suscettibile diincidere sulla valutazione di tenuità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito siespongono.2.

Il primo motivo è aspecifico e versato in fatto.2.1.Entrambe le sentenze di merito hanno linearmente ricostruito, conuna c.d. doppia conforme, che la minaccia di investire Faienza con il trattorevedeva come destinatari: a) Cavoto, essendo finalizzata ad indurre quest’ultimoa ritrattare il contenuto della querela, per il reato di lesioni, che aveva sporto acarico di [OSCURATO:PERSONA]; b) lo stesso Faienza, al fine di indurlo a rendere falsatestimonianza nel processo per tale reato, al quale egli aveva assistito.Le contrarie deduzioni difensive - in ordine alla individuazione deidestinatari effettivi e delle finalità perseguite con la minaccia rivolta al Faienza –sollecitano un’alternativa lettura delle risultanze istruttorie e non possono, comeè noto, trovare spazio nel giudizio di legittimità .2.2.

Sul piano della ricostruzione giuridica, va considerato che, secondoun consolidato indirizzo, integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art.377, comma terzo, cod. pen. - che ha natura di reato di pericolo - la condotta dichi compia pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioniaccusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in dettafase o in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 2, n. 27382 del08/02/2023, Ricotta, Rv. 284866 – 01, in cui la Corte ha ritenuto sufficiente adintegrare il reato la circostanza che la persona offesa avesse sporto denuncia efosse, quindi, inquadrabile nella categoria dei "dichiaranti processuali”).Nel senso della piena rilevanza delle pressioni esercitate su soggetto cheabbia reso dichiarazioni nella fase predibattimentale, in vista della successivaacquisizione della qualifica di testimone, si è evidenziato, in alcune pronunce, chela persona offesa, dopo avere reso deposizione al pubblico ministero comepersona informata sui fatti, non perde ogni veste giuridica in attesa di assumerequella di teste al dibattimento, giacchè, quale parte offesa, nella stessa fasedelle indagini preliminari, ben può essere nuovamente sentita per iniziativadell'autorità giudiziaria procedente così come può rendere a questa dichiarazionispontanee e presentare memorie e, dunque, non perde la qualità di personainformata sui fatti; come tale, qualora abbia aderito alle richieste dell'imputato,ben può commettere il reato di cui all'art. 371-bis cod.pen." (v.

Sez. 6, n. 50008del 20/10/2015, Ciarla, Rv. 266040 – 01; Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016,Gilardi, Rv. 266796 – 01).Per come è strutturata la fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 377cod. pen., è anche irrilevante che la azione aggressiva o intimidatoria realizzi omeno un effettivo condizionamento delle dichiarazioni del destinatario, postoche, in caso di mancato conseguimento del fine, è configurabile solo unaassicurare una tutela anticipata al bene-interesse della amministrazione dellagiustizia.Nel caso di specie, è possibile, alla stregua di quanto ritenuto dai Giudicidi merito, che la finalità del [OSCURATO:PERSONA] fosse quella di indurre il Cavoto a rimettere laquerela sporta, ma tale finalità non è affatto in rapporto di incompatibilità logicae ben può coesistere con quella, tipica, perseguita dal reato di cui all’art. 377cod. pen., che consiste nella induzione di entrambi i soggetti passivi ad operareuna ritrattazione nel corso di audizioni successive.Inoltre, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la vicenda siconsuma in un momento in cui il decreto penale di condanna – come ricostruitodal Giudice di primo grado - non era divenuto esecutivo, essendo stata respintala domanda di oblazione e fissato il giudizio immediato, sicché la possibilità diinfluire sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa non era affattoirrealizzabile in concreto.3.

Il secondo motivo è infondato.La di fesa lamenta la erronea contestazione del la recidivainfraquinquennale in difetto del presupposto della previa condanna irrevocabile,posto che il pregresso decreto penale di condanna è divenuto esecutivo in epocasuccessiva al fatto per cui si procede e posto che neppure ricorrono i presuppostiper ritenere la condotta espressiva di maggiore pericolosità o di una più intensacolpevolezza.In realtà, deve osservarsi che, essendo state riconosciute le circostanzenon sarebbe possibile attribuire alcun effetto.Come affermato dalle Sezioni Unite (Sez.

U., n. 20808 del 2019,Schettino, in motivazione,) quando la recidiva sia stata ritenuta subvalente, fuoridai casi in cui la rilevanza di tale giudizio sia espressamente esclusa dallegislatore, come non si produce l’effetto diretto sulla pena, così non siproducono gli effetti indiretti della recidiva.Nel caso di specie, tale aggravante, ritenuta subvalente, non ha prodottoalcun effetto diretto sul complessivo trattamento sanzionatorio e, diconseguenza, nemmeno è suscettibile di produrre gli effetti indiretti chel'ordinamento normalmente ricollega al suo riconoscimento.Al riguardo, il ricorrente non ha esplicitato un effettivo interesse adimpugnare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la recidiva qualificata:ha stigmatizzato che il riconoscimento di essa, pur non avendo conseguitoalcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza, abbia conferitomaggiore gravità al fatto ed alla colpevolezza e si sia riverberato anche sulmancato riconoscimento di un esito proscioglitivo più favorevole.Così non è stato, posto che l’apprezzamento della gravità del fatto e laesclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono statiricollegati essenzialmente al dato oggettivo della entità della minaccia (di morte,mediante investimento con il trattore) pronunciata dall'agente, ossia ad un quidche non potrebbe essere eliso per effetto della esclusione della recidiva.4.

Il terzo motivo, inerente al diniego della particolare tenuità del fatto, èinfondato.La disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., nella formulazionevigente ratione temporis, correlava l'esiguità del disvalore ad una valutazionecongiunta delle modalità della condotta e della esiguità del danno e del pericolo,da apprezzare in relazione ai profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. enon invece con riguardo a quelli indicativi della capacità a delinquere, richiamatidal primo comma dell'art. 133 cod. pen., includenti la condotta susseguente alreato.Di seguito, nel paradigma normativo, i parametri della tenuità sono staticonfermati in quelli di cui al primo comma dell’art. 133 cod. pen., da apprezzare«anche in considerazione della condotta susseguente al reato», oltre che quellidella abitualità.Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv.283064, nelle more dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 e sulla basedelle disposizioni dettate nella legge delega (art. 1, comma 21, legge 27settembre 2021, n. 134), hanno chiarito che i comportamenti successivi allacommissione del reato, al pari degli altri indicatori, ben possono «integrare nelcaso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazionenell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai finidell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spiadell'intensità dell'elemento soggettivo».Tuttavia, nella specie, pur non avendo individuato le condotte successiveal reato che hanno inciso sull’apprezzamento della offensività, la Corte di appello,con motivazione stringata ma scevra da profili di illogicità, ha elencato iparametri per i quali non è possibile ritenere integrata la causa di non punibilità,valorizzando – tra gli altri - le modalità del fatto e, in particolare, la gravità dellaminaccia proferita dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Faiella, con l’entità del pericolo chene è conseguentemente scaturito.5.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ELISABETTACENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermatoquella con cui il Tribunale di Foggia, in data 28 marzo 2024, ha condannatoCesare [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dodici di reclusione - previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva e con ilbeneficio della sospensione condizionale subordinato alla pubblicazione dellasentenza di condanna - per il delitto di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377,terzo comma, cod. pen., per avere usato minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto del difensore di fiducia, in cuisono articolati tre motivi.2.1. Con il primo, il ricorrente deduce violazione di legge in relazioneall'art. 377, comma terzo, cod. pen nonché vizi di motivazione.Difetterebbero nella specie gli elementi costitutivi del reato, posto chepotuto rivestire tale qualifica – decisiva per la configurabilità del reato - perchéquel processo non si è mai svolto, essendo divenuto esecutivo il decreto penaledi condanna R.G. n. 1679/2020.La sentenza impugnata non chiarisce se il fine perseguito dall’agente fossequello di indurre il querelante Cavoto a rimettere la querela ovvero,alternativamente, quello di indurlo a rendere una falsa deposizione testimoniale.2.2. Con il secondo motivo (motivi 2 e 2-bis) si deducono violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidivainfraquinquennale.Il reato per cui si procede, risalente al luglio 2021, è anteriore alladefinitività del decreto penale posto a fondamento della contestazione direcidiva, divenuto esecutivo soltanto il 22 novembre 2021.Sotto altro profilo, [OSCURATO:PERSONA] è gravato da un unico precedente per decretopenale di condanna e non è spiegato adeguatamente perché tale precedente siasintomo di stabile inclinazione criminale.3.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge in relazioneall’art.131-bis cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione in relazione al diniegodella causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.In senso ostativo sono state valorizzate la particolare scaltrezzadell'imputato, la gravità della minaccia e il precedente di cui al decreto penale dicondanna, senza tuttavia svolgere una reale verifica sulla offensività del fattostorico.La sentenza richiama la condotta susseguente al reato come parametrorilevante ma non indica quale specifica condotta post factum sia suscettibile diincidere sulla valutazione di tenuità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito siespongono.2. Il primo motivo è aspecifico e versato in fatto.2.1.Entrambe le sentenze di merito hanno linearmente ricostruito, conuna c.d. doppia conforme, che la minaccia di investire Faienza con il trattorevedeva come destinatari: a) Cavoto, essendo finalizzata ad indurre quest’ultimoa ritrattare il contenuto della querela, per il reato di lesioni, che aveva sporto acarico di [OSCURATO:PERSONA]; b) lo stesso Faienza, al fine di indurlo a rendere falsatestimonianza nel processo per tale reato, al quale egli aveva assistito.Le contrarie deduzioni difensive - in ordine alla individuazione deidestinatari effettivi e delle finalità perseguite con la minaccia rivolta al Faienza –sollecitano un’alternativa lettura delle risultanze istruttorie e non possono, comeè noto, trovare spazio nel giudizio di legittimità .2.2. Sul piano della ricostruzione giuridica, va considerato che, secondoun consolidato indirizzo, integra il delitto di intralcio alla giustizia di cui all'art.377, comma terzo, cod. pen. - che ha natura di reato di pericolo - la condotta dichi compia pressioni o minacce sulla persona che ha reso dichiarazioniaccusatorie in fase di indagini preliminari per indurla alla ritrattazione in dettafase o in prospettiva del successivo dibattimento (Sez. 2, n. 27382 del08/02/2023, Ricotta, Rv. 284866 – 01, in cui la Corte ha ritenuto sufficiente adintegrare il reato la circostanza che la persona offesa avesse sporto denuncia efosse, quindi, inquadrabile nella categoria dei "dichiaranti processuali”).Nel senso della piena rilevanza delle pressioni esercitate su soggetto cheabbia reso dichiarazioni nella fase predibattimentale, in vista della successivaacquisizione della qualifica di testimone, si è evidenziato, in alcune pronunce, chela persona offesa, dopo avere reso deposizione al pubblico ministero comepersona informata sui fatti, non perde ogni veste giuridica in attesa di assumerequella di teste al dibattimento, giacchè, quale parte offesa, nella stessa fasedelle indagini preliminari, ben può essere nuovamente sentita per iniziativadell'autorità giudiziaria procedente così come può rendere a questa dichiarazionispontanee e presentare memorie e, dunque, non perde la qualità di personainformata sui fatti; come tale, qualora abbia aderito alle richieste dell'imputato,ben può commettere il reato di cui all'art. 371-bis cod.pen." (v. Sez. 6, n. 50008del 20/10/2015, Ciarla, Rv. 266040 – 01; Sez. 6, n. 17665 del 17/02/2016,Gilardi, Rv. 266796 – 01).Per come è strutturata la fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 377cod. pen., è anche irrilevante che la azione aggressiva o intimidatoria realizzi omeno un effettivo condizionamento delle dichiarazioni del destinatario, postoche, in caso di mancato conseguimento del fine, è configurabile solo unaassicurare una tutela anticipata al bene-interesse della amministrazione dellagiustizia.Nel caso di specie, è possibile, alla stregua di quanto ritenuto dai Giudicidi merito, che la finalità del [OSCURATO:PERSONA] fosse quella di indurre il Cavoto a rimettere laquerela sporta, ma tale finalità non è affatto in rapporto di incompatibilità logicae ben può coesistere con quella, tipica, perseguita dal reato di cui all’art. 377cod. pen., che consiste nella induzione di entrambi i soggetti passivi ad operareuna ritrattazione nel corso di audizioni successive.Inoltre, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, la vicenda siconsuma in un momento in cui il decreto penale di condanna – come ricostruitodal Giudice di primo grado - non era divenuto esecutivo, essendo stata respintala domanda di oblazione e fissato il giudizio immediato, sicché la possibilità diinfluire sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa non era affattoirrealizzabile in concreto.3. Il secondo motivo è infondato.La di fesa lamenta la erronea contestazione del la recidivainfraquinquennale in difetto del presupposto della previa condanna irrevocabile,posto che il pregresso decreto penale di condanna è divenuto esecutivo in epocasuccessiva al fatto per cui si procede e posto che neppure ricorrono i presuppostiper ritenere la condotta espressiva di maggiore pericolosità o di una più intensacolpevolezza.In realtà, deve osservarsi che, essendo state riconosciute le circostanzenon sarebbe possibile attribuire alcun effetto.Come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 20808 del 2019,Schettino, in motivazione,) quando la recidiva sia stata ritenuta subvalente, fuoridai casi in cui la rilevanza di tale giudizio sia espressamente esclusa dallegislatore, come non si produce l’effetto diretto sulla pena, così non siproducono gli effetti indiretti della recidiva.Nel caso di specie, tale aggravante, ritenuta subvalente, non ha prodottoalcun effetto diretto sul complessivo trattamento sanzionatorio e, diconseguenza, nemmeno è suscettibile di produrre gli effetti indiretti chel'ordinamento normalmente ricollega al suo riconoscimento.Al riguardo, il ricorrente non ha esplicitato un effettivo interesse adimpugnare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la recidiva qualificata:ha stigmatizzato che il riconoscimento di essa, pur non avendo conseguitoalcun aumento di pena per effetto del giudizio di prevalenza, abbia conferitomaggiore gravità al fatto ed alla colpevolezza e si sia riverberato anche sulmancato riconoscimento di un esito proscioglitivo più favorevole.Così non è stato, posto che l’apprezzamento della gravità del fatto e laesclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono statiricollegati essenzialmente al dato oggettivo della entità della minaccia (di morte,mediante investimento con il trattore) pronunciata dall'agente, ossia ad un quidche non potrebbe essere eliso per effetto della esclusione della recidiva.4. Il terzo motivo, inerente al diniego della particolare tenuità del fatto, èinfondato.La disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., nella formulazionevigente ratione temporis, correlava l'esiguità del disvalore ad una valutazionecongiunta delle modalità della condotta e della esiguità del danno e del pericolo,da apprezzare in relazione ai profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. enon invece con riguardo a quelli indicativi della capacità a delinquere, richiamatidal primo comma dell'art. 133 cod. pen., includenti la condotta susseguente alreato.Di seguito, nel paradigma normativo, i parametri della tenuità sono staticonfermati in quelli di cui al primo comma dell’art. 133 cod. pen., da apprezzare«anche in considerazione della condotta susseguente al reato», oltre che quellidella abitualità.Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv.283064, nelle more dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022 e sulla basedelle disposizioni dettate nella legge delega (art. 1, comma 21, legge 27settembre 2021, n. 134), hanno chiarito che i comportamenti successivi allacommissione del reato, al pari degli altri indicatori, ben possono «integrare nelcaso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazionenell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai finidell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spiadell'intensità dell'elemento soggettivo».Tuttavia, nella specie, pur non avendo individuato le condotte successiveal reato che hanno inciso sull’apprezzamento della offensività, la Corte di appello,con motivazione stringata ma scevra da profili di illogicità, ha elencato iparametri per i quali non è possibile ritenere integrata la causa di non punibilità,valorizzando – tra gli altri - le modalità del fatto e, in particolare, la gravità dellaminaccia proferita dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Faiella, con l’entità del pericolo chene è conseguentemente scaturito.5. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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