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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37771/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

Il primo motivo (relativo all'identificazione dell'imputato) è meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta ( v. pag.3).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 4).

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra r ella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n, 5582 del 30/09/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e dell'apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del fatto/reato e la capacità a delinquere dell'imputato.

Il quarto motivo (relativo alla richiesta estromissione della parte civile) è meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta ( v. pag.5 sulle ragioni per le quali, a seguito dell'avvento risarcimento del danno fisico, pur essendo stata revocata la condanna alla provvisionale, non può essere esclusa la parte civile, stante l'esistenza di un danno morale ancora da risarcire).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas -)delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Il primo motivo (relativo all'identificazione dell'imputato) è meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta ( v. pag.3). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 4). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra r ella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n, 5582 del 30/09/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e dell'apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del fatto/reato e la capacità a delinquere dell'imputato. Il quarto motivo (relativo alla richiesta estromissione della parte civile) è meramente reiterativo della censura formulata in appello, disattesa con motivazione congrua ed esaustiva con la quale il ricorso non si confronta ( v. pag.5 sulle ragioni per le quali, a seguito dell'avvento risarcimento del danno fisico, pur essendo stata revocata la condanna alla provvisionale, non può essere esclusa la parte civile, stante l'esistenza di un danno morale ancora da risarcire). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas -)delle
Sentenza Cassazione n. 37771/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris