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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 28700/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 14 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che aveva dichiarato inefficace, per decorrenza dei termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 132 t.u. bancario.

La scelta del Giudice per le indagini preliminari, validata dal Tribunale del riesame, fondava sulla circostanza che il combinato disposto degli artt. 132 TU cit e 39 della

I. 262 del 2005 — sulla cui base il massimo edittale del reato era stato raddoppiato e, quindi, portato ad otto anni di reclusione — doveva ritenersi tacitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2,

I. 141 del 2010; detta disposizione, nel riformulare l'art. 132 cit., aveva stabilito nuovamente che la pena edittale massima fosse pari ad anni quattro di reclusione.

Da questa interpretazione consegue che il 30 giugno 2021 era decorso il termine di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicata all'indagato.

2. Contro l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari, che ha formulato un unico motivo di ricorso, con cui lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8, d.lgs. n. 141 del 2010, 132 TU bancario, 39

I. 262 del 2005, 12 e 15 delle preleggi, 2 cod. pen., 303 e 308 cod. proc. pen.

Dopo aver ripercorso la vicenda procedimentale e la tesi del Giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato inefficace la misura cautelare, il pubblico ministero ricorrente richiama gli arresti contrapposti di questa Corte; in particolare, - Sez. 5 n. 12777 del 16.11.18 che ha ritenuto che la norma di cui all'art. 39

I. 262 del 2005 — che aveva comportato il raddoppio del massimo edittale previsto dall'art. 39 TU bancario — era stata tacitamente abrogata dall'art. 8, comma 2,

I. 141 del 2010, che aveva riscritto la norma sia sotto il profilo precettivo che sanzionatorio, riportando il massimo edittale a quattro anni. - Sez. 5, n. 18544 del 27.2.13 che, invece, negava tale successione di leggi, ritenendo che il decreto delegato avesse travalicato i limiti della legge-delega n. 88 del 2009 che imponeva, per quanto di interesse in questa sede, solo di "rivedere la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario".

La disposizione — prosegue la parte pubblica ricorrente — andava interpretata come mera risistemazione delle figure sanzionatorie al fine di adattarle alla nuova disciplina in materia di intermediari finanziari contenuta nel titolo V del TU bancario.

Riprova ne sarebbe quella secondo cui la sanzione oggi prevista dall'art. 8 è la stessa, salvo il passaggio dalle lire all'euro, di quella precedente e l'art. 39 della

I. 262 del 2005 è rimasto immutato.

La mera riscrittura della norma non significa che essa sia stata completamente innovata.

Sostiene, ancora, il pubblico ministero ricorrente che l'art. 39 cit. contiene un rinvio mobile alle disposizioni del TU bancario; l'abrogazione tacita di cui all'art. 15 delle preleggi presuppone un'incompatibilità della nuova disciplina con quella previgente e l'art. 8 d.lgs 141 del 2010 non ha innovato l'intera materia.In conclusione, secondo il pubblico ministero impugnante, la successione di leggi ha riguardato solo l'aspetto precettivo e non anche quello sanzionatorio.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso ripercorrendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della fattispecie e concludendo che è preferibile la tesi secondo cui, avendo la nuova disposizione normativa ridisegnato integralmente la cornice edittale quanto al reato di intermediazione finanziaria abusiva, non si può ritenere tuttora operante il raddoppio dei termini previsti dalla precedente disposizione di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 39, che aveva inciso sul sistema normativo previgente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

1. Come premessa alle ragioni dell'odierna decisione il Collegio ricorda che l'art. 132.

D.Igs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.) sul reato di abusiva attività finanziaria, nella sua originaria formulazione recitava «1.

Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria».

L'art. 39 della

I. 28 dicembre 2005, n. 262 novellò la disposizione nel senso che, con una previsione di carattere generale che riguardava, tra l'altro, anche le fattispecie incriminatrici del T.U.B., ha previsto: «Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale».

In conseguenza di tale disposizione, le pene detentive originariamente previste dall'art. :132 T.U.B. furono portate nel minimo ad un anno e nel massimo ad otto di reclusione.

Successivamente, però, l'art. 8, comma 2, L. 13 agosto 2010, n. 141 ha previsto: «L'articclo 132 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "Art. 132.

Abusiva attività finanziaria

1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di' cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329».

Il legislatore del 2010, dunque, oltre ad integrare il precetto, ha operato anche sull'apparato sanzionatorio, aggiornando la multa da lire in euro e lasciando inalterata la cornice edittale della vecchia formulazione dell'art. 132, anteriore alla novella di cui all'art. 39

I. 262 cit.

2. Tanto premesso, il Collegio, pur consapevole di una pronunzia di segno contrario più risalente (Sez. 5, n. 18544 del 27/02/2013, Strada, Rv. 255192), intende prestare adesione all'orientamento espresso da alcune pronunzie di questa Corte (Sez. 5, n. 12777 del 16111/2018, dep. 2019, Albertazzi, Rv. 275996; Sez. 2, n. 43670 del 23/09/2021, Piromalli, Rv. 282311 Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616, non massimata sul punto), secondo cui la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 141, avendo integralmente sostituito il testo originario dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riformulandone sia la parte precettiva che quella sanzionatoria, ha tacitamente abrogato, con riferimento a detta fattispecie, la previsione dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal predetto d.lgs. n. 385 del 1993.

L'adesione a questo orientamento fonda sulla condivisione delle caratteristiche del fenomeno verificatosi, correttamente individuato, nella sentenza Albertazzi, come di successione di leggi penali nel tempo con abrogazione tacita — ai sensi dell'ad 15 delle preleggi — della disposizione frutto del combinato disposto dell'originario art. 132 T.U.B. e dell'art. 39 L. 262 cit., abrogazione determinata dalla sostituzione integrale della disposizione precedente.

La nuova previsione, infatti, ha integralmente preso il posto di quella già vigente e la scelta di lasciare inalterata la pena detentiva rispetto all'originario apparato sanzionatorio, pur nella consapevolezza del legislatore che nelle more vi era stata la modifica in peius di cui all'art. 39 cit., non può avere altro significato che quello di una riscrittura integrale della disposizione, con la precisa volontà di riportare la sanzione a quella anteriore alla

I. 262 cit.

D'altronde è significativa della volontà legislativa di intervenire nuovamente sull'apparato sanzionatorio, neutralizzando la severità dell'intervento normativo del 2005, la modifica che la

I. 141 ha comportato rispetto alla pena pecuniaria.

Premesso che la novella del 2005 aveva riguardato anche la multa — come può evincersi dal fatto che l'art. 39 recita: «Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 [ ] sono raddoppiate [ — nello stabilire la conversione della multa da lire in euro, il legislatore della

I. 141 non ha tenuto conto dei valori rideterminati all'esito del raddoppio.

Nel testo dell'art. 132 introdotto dalla

I. 141, infatti, la cornice edittale per la pena pecuniaria è stata stabilita in euro 2065 nel minimo ed in euro 10329 nel massimo, valori corrispondenti, al netto dei decimali, al quantum di pena pecuniaria stabilito in lire nel testo originario dell'art. 132 T.U.B. e non all'ammontare della multa all'esito del raddoppio.

Tale specifico intervento conferma, dunque, che la scelta legislativa è stata quella di ristabilire il range edittale anteriore all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA](:) [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 14 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che ha rigettato l'appello proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in sede che aveva dichiarato inefficace, per decorrenza dei termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen., la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 132 t.u. bancario. La scelta del Giudice per le indagini preliminari, validata dal Tribunale del riesame, fondava sulla circostanza che il combinato disposto degli artt. 132 TU cit e 39 della I. 262 del 2005 — sulla cui base il massimo edittale del reato era stato raddoppiato e, quindi, portato ad otto anni di reclusione — doveva ritenersi tacitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 2, I. 141 del 2010; detta disposizione, nel riformulare l'art. 132 cit., aveva stabilito nuovamente che la pena edittale massima fosse pari ad anni quattro di reclusione. Da questa interpretazione consegue che il 30 giugno 2021 era decorso il termine di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. applicata all'indagato. 2. Contro l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari, che ha formulato un unico motivo di ricorso, con cui lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 8, d.lgs. n. 141 del 2010, 132 TU bancario, 39 I. 262 del 2005, 12 e 15 delle preleggi, 2 cod. pen., 303 e 308 cod. proc. pen. Dopo aver ripercorso la vicenda procedimentale e la tesi del Giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato inefficace la misura cautelare, il pubblico ministero ricorrente richiama gli arresti contrapposti di questa Corte; in particolare, - Sez. 5 n. 12777 del 16.11.18 che ha ritenuto che la norma di cui all'art. 39 I. 262 del 2005 — che aveva comportato il raddoppio del massimo edittale previsto dall'art. 39 TU bancario — era stata tacitamente abrogata dall'art. 8, comma 2, I. 141 del 2010, che aveva riscritto la norma sia sotto il profilo precettivo che sanzionatorio, riportando il massimo edittale a quattro anni. - Sez. 5, n. 18544 del 27.2.13 che, invece, negava tale successione di leggi, ritenendo che il decreto delegato avesse travalicato i limiti della legge-delega n. 88 del 2009 che imponeva, per quanto di interesse in questa sede, solo di "rivedere la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario". La disposizione — prosegue la parte pubblica ricorrente — andava interpretata come mera risistemazione delle figure sanzionatorie al fine di adattarle alla nuova disciplina in materia di intermediari finanziari contenuta nel titolo V del TU bancario. Riprova ne sarebbe quella secondo cui la sanzione oggi prevista dall'art. 8 è la stessa, salvo il passaggio dalle lire all'euro, di quella precedente e l'art. 39 della I. 262 del 2005 è rimasto immutato. La mera riscrittura della norma non significa che essa sia stata completamente innovata. Sostiene, ancora, il pubblico ministero ricorrente che l'art. 39 cit. contiene un rinvio mobile alle disposizioni del TU bancario; l'abrogazione tacita di cui all'art. 15 delle preleggi presuppone un'incompatibilità della nuova disciplina con quella previgente e l'art. 8 d.lgs 141 del 2010 non ha innovato l'intera materia.In conclusione, secondo il pubblico ministero impugnante, la successione di leggi ha riguardato solo l'aspetto precettivo e non anche quello sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso ripercorrendo l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della fattispecie e concludendo che è preferibile la tesi secondo cui, avendo la nuova disposizione normativa ridisegnato integralmente la cornice edittale quanto al reato di intermediazione finanziaria abusiva, non si può ritenere tuttora operante il raddoppio dei termini previsti dalla precedente disposizione di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 39, che aveva inciso sul sistema normativo previgente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Come premessa alle ragioni dell'odierna decisione il Collegio ricorda che l'art. 132. D.Igs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.) sul reato di abusiva attività finanziaria, nella sua originaria formulazione recitava «1. Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria». L'art. 39 della I. 28 dicembre 2005, n. 262 novellò la disposizione nel senso che, con una previsione di carattere generale che riguardava, tra l'altro, anche le fattispecie incriminatrici del T.U.B., ha previsto: «Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale». In conseguenza di tale disposizione, le pene detentive originariamente previste dall'art. :132 T.U.B. furono portate nel minimo ad un anno e nel massimo ad otto di reclusione. Successivamente, però, l'art. 8, comma 2, L. 13 agosto 2010, n. 141 ha previsto: «L'articclo 132 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "Art. 132. Abusiva attività finanziaria 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di' cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329». Il legislatore del 2010, dunque, oltre ad integrare il precetto, ha operato anche sull'apparato sanzionatorio, aggiornando la multa da lire in euro e lasciando inalterata la cornice edittale della vecchia formulazione dell'art. 132, anteriore alla novella di cui all'art. 39 I. 262 cit. 2. Tanto premesso, il Collegio, pur consapevole di una pronunzia di segno contrario più risalente (Sez. 5, n. 18544 del 27/02/2013, Strada, Rv. 255192), intende prestare adesione all'orientamento espresso da alcune pronunzie di questa Corte (Sez. 5, n. 12777 del 16111/2018, dep. 2019, Albertazzi, Rv. 275996; Sez. 2, n. 43670 del 23/09/2021, Piromalli, Rv. 282311 Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616, non massimata sul punto), secondo cui la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 141, avendo integralmente sostituito il testo originario dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riformulandone sia la parte precettiva che quella sanzionatoria, ha tacitamente abrogato, con riferimento a detta fattispecie, la previsione dell'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal predetto d.lgs. n. 385 del 1993. L'adesione a questo orientamento fonda sulla condivisione delle caratteristiche del fenomeno verificatosi, correttamente individuato, nella sentenza Albertazzi, come di successione di leggi penali nel tempo con abrogazione tacita — ai sensi dell'ad 15 delle preleggi — della disposizione frutto del combinato disposto dell'originario art. 132 T.U.B. e dell'art. 39 L. 262 cit., abrogazione determinata dalla sostituzione integrale della disposizione precedente. La nuova previsione, infatti, ha integralmente preso il posto di quella già vigente e la scelta di lasciare inalterata la pena detentiva rispetto all'originario apparato sanzionatorio, pur nella consapevolezza del legislatore che nelle more vi era stata la modifica in peius di cui all'art. 39 cit., non può avere altro significato che quello di una riscrittura integrale della disposizione, con la precisa volontà di riportare la sanzione a quella anteriore alla I. 262 cit. D'altronde è significativa della volontà legislativa di intervenire nuovamente sull'apparato sanzionatorio, neutralizzando la severità dell'intervento normativo del 2005, la modifica che la I. 141 ha comportato rispetto alla pena pecuniaria. Premesso che la novella del 2005 aveva riguardato anche la multa — come può evincersi dal fatto che l'art. 39 recita: «Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 [ ] sono raddoppiate [ — nello stabilire la conversione della multa da lire in euro, il legislatore della I. 141 non ha tenuto conto dei valori rideterminati all'esito del raddoppio. Nel testo dell'art. 132 introdotto dalla I. 141, infatti, la cornice edittale per la pena pecuniaria è stata stabilita in euro 2065 nel minimo ed in euro 10329 nel massimo, valori corrispondenti, al netto dei decimali, al quantum di pena pecuniaria stabilito in lire nel testo originario dell'art. 132 T.U.B. e non all'ammontare della multa all'esito del raddoppio. Tale specifico intervento conferma, dunque, che la scelta legislativa è stata quella di ristabilire il range edittale anteriore all'
Sentenza Cassazione n. 28700/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris