CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12781/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/2`./ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, sovrapponibili nel contenuto, proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte ha richiamato specifici elementi di prova tratti dalla sentenza di primo grado rispetto ai quali non può che rilevarsi la genericità dell'atto di appello che non era riuscito a confutarli (pag. 3 della sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con assorbimento anche delle considerazioni di cui alla memoria difensiva depositata; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sente