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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2021

Cassazione n. 30135/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 648, secondo comma, cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 191 e 194 cod. proc. pen., per aver espresso i testi escussi un giudizio inattendibile sulla falsificazione, avendo gli stessi esaminato non i prodotti ma solo delle riproduzioni fotografiche, è aspecifico e manifestamente infondato alla luce della valutazione operata dalla Corte territoriale che, dopo aver riconosciuto che, ai fini della configurabilità del areato è sufficiente la mera attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, ha affermato che, nella fattispecie, era apparsa de visu la non autenticità del marchio, a cui si accompagnava il mancato confezionamento della merce detenuta, il mancato possesso da parte della detentrice della documentazione attestante l'acquisto dalla casa produttrice nonché l'assenza di prova circa l'avvenuto rilascio a favore dell'imputata dell'autorizzazione alla vendita da parte della società titolare del marchio; Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di ricettazione e alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., sono aspecifici e manifestamente infondati alla luce delle argomentazioni addotte dalla Corte territoriale con le quali la ricorrente non si confronta; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena irrogata non è scrutinabile per tardività di proposizione, non risultando essere stata richiesta in sede di gravame di appello; Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha spiegato le ragioni del proprio decisum, con riferimento all'esistenza in capo all'imputata di plurimi e specifici precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 13/10/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 12/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 474, 648, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli artt. 191 e 194 cod. proc. pen., per aver espresso i testi escussi un giudizio inattendibile sulla falsificazione, avendo gli stessi esaminato non i prodotti ma solo delle riproduzioni fotografiche, è aspecifico e manifestamente infondato alla luce della valutazione operata dalla Corte territoriale che, dopo aver riconosciuto che, ai fini della configurabilità del areato è sufficiente la mera attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, ha affermato che, nella fattispecie, era apparsa de visu la non autenticità del marchio, a cui si accompagnava il mancato confezionamento della merce detenuta, il mancato possesso da parte della detentrice della documentazione attestante l'acquisto dalla casa produttrice nonché l'assenza di prova circa l'avvenuto rilascio a favore dell'imputata dell'autorizzazione alla vendita da parte della società titolare del marchio; Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di ricettazione e alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen., sono aspecifici e manifestamente infondati alla luce delle argomentazioni addotte dalla Corte territoriale con le quali la ricorrente non si confronta; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena irrogata non è scrutinabile per tardività di proposizione, non risultando essere stata richiesta in sede di gravame di appello; Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha spiegato le ragioni del proprio decisum, con riferimento all'esistenza in capo all'imputata di plurimi e specifici precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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