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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09051/2026

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2024). [OSCURATO:PERSONA] della cautela riteneva che nel caso di specie fossero insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, dovendosi considerare che la disposizione di cui all’art. 1-bis sopra citato, con riferimento ai terreni ivi considerati, disponeva che i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole non erano tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale e che tale disposizione, in un’ottica di semplificazione amministrativa e di snellimento delle procedure in materia, doveva essere interpretata valorizzando la dimensione sostanziale del rapporto con il fondo e pertanto con l’esclusione della necessità dell’allegazione di una giuridica e formale disponibilità dello stesso da parte di colui che intendeva accedere ai contributi pubblici.

Il Tribunale, nel ritenere la insussistenza di un quadro indiziario idoneo a giustificare l’applicazione di una misura cautelare, valorizzava le dichiarazioni rese dal Varallo nel corso dell’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale l’indagato aveva affermato di avere svolto da sempre attività di pascolo sui terreni considerati, con il consenso tacito o esplicito dei rispettivi proprietari, e che si trattava per lo più di particelle contigue fra loro e non separate da specifici confini; valorizzava inoltre l’ulteriore dato, emerso dalle indagini, secondo il quale erano soltanto venti gli ettari oggetto di contestazione, a fronte del fatto che l’attività di pascolo era esercitata su circa millecinquecento ettari di terreno, tutti confinanti con i venti ettari considerati nell’imputazione provvisoria.

Quanto alla dedotta contraddittorietà fra l’ordinanza cautelare appellata e il precedente provvedimento con il quale era stato imposto il sequestro preventivo impeditivo su 914 titoli riportati sul [OSCURATO:PERSONA] dell’Agea e il sequestro a fini di confisca delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati al Varallo fino alla concorrenza di euro 56.418,28, il Tribunale osservava che l’apposizione del vincolo cautelare sui detti beni era fondata su presupposti e requisiti differenti e non sovrapponibili a quelli relativi all’apprezzamento di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, precisando che tale apprezzamento risentiva anche del naturale evolversi della fase del procedimento, con particolare riguardo all’acquisizione di ulteriori elementi probatori.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 1-bis, comma 12, del d.l. 24 giugno 2014, n. 9, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116, 52 Reg.

CE n. 796/2024, 60 Reg.

CE n. 1122/2009, 274 cod. proc. pen., 640-bis cod. pen., 832 cod. civ., 42 Cost., 17 Carta di Nizza, all. 1 CEDU.

Assumeva che erano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dell’ipotizzato reato di truffa aggravata e che nella specie l’artifizio era consistito nell’avere il Varallo dichiarato falsamente di essere stato autorizzato dai proprietari a portare gli animali al pascolo sui loro terreni, laddove i medesimi, sentiti a sommarie informazioni, avevano tutti negato la circostanza.

Deduceva che l’esonero dalla allegazione del titolo di conduzione dei terreni, previsto dal più volte menzionato art. 1-bis, non equivaleva alla spettanza del finanziamento pubblico in carenza sostanziale di tale titolo.

Assumeva che la corretta interpretazione della citata disposizione non consentiva all’interessato di beneficiare di contributi in relazione a terreni occupati senza il consenso dei proprietari, considerato che: - l’esonero dalla allegazione del tito lo di conduzione dei terreni era previsto dalla norma solo ai limitati fini della costituzione del fascicolo aziendale; - la circolare emessa dall’AGEA al riguardo, con riferimento al titolo di conduzione dei terreni, utilizzava il termine “produrre”, e non il termine “disporre”, facendo intendere che il soggetto che accedeva al contributo pubblico doveva essere munito di tale titolo; - una diversa interpretazione della norma portava necessariamente a un irragionevole sacrificio del diritto di proprietà dei terreni occupati per il pascolo.

4. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione osservando che con il provvedimento impugnato il Tribunale aveva contraddetto un proprio precedente provvedimento con il quale aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dello stesso Varallo in relazione alla medesima vicenda dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona e avente ad oggetto 914 titoli riportati sul [OSCURATO:PERSONA] AGEA e le somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati al Varallo fino alla concorrenza di euro 56.418,28, dovendosi considerare che integrava il reato di truffa la condotta contestata al Varallo e consistita nell’aver ottenuto fondi pubblici agricoli in relazione a terreni utilizzati per il pascolo senza il consenso dei proprietari; evidenziava anche un ulteriore profilo di contraddittorietà nella parte in cui l’ordinanza impugnata, a conforto della tesi sostenuta, aveva richiamato la circolare dell’AGEA che in realtà chiariva che l’imprenditore agricolo era esonerato dall’obbligo di produrre all’interno del fascicolo aziendale il titolo di conduzione dei terreni, non anche dall’obbligo di disporre di tale titolo.

Quanto, infine, all’elemento psicologico del reato contestato, il ricorrente affermava che, in relazione al procedimento per l’erogazione dei contributi pubblici in argomento, incombeva sul richiedente, operatore agricolo professionale, una diligenza superiore alla media in relazione ai precisi adempimenti richiesti.

5. Con memoria depositata il 30 novembre 2025 la difesa del Varallo chiedeva che il ricorso del Pubblico Ministero venisse dichiarato inammissibile richiamando gli argomenti illustrati nell’ordinanza impugnata e deducendo ulteriormente che assorbente motivo di inammissibilità era costituito dal fatto che nel ricorso del Pubblico Ministero non erano state rappresentate le esigenze cautelari tutelabili con la invocata misura cautelare interdittiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

Trova applicazione nel caso di specie il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (v., ex multis, Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 – 01).

In motivazione la Corte ha precisato che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno; ha osservato, in particolare, che “come in più occasioni ribadito da questa Corte (da ultimo Sez. 6, n. 34326 del 3 luglio 2023, n.m.; Sez. 2, n. 34934 del 24 maggio 2023, n.m.; Sez. 6 n. 24608 del 3 maggio 2023„ n.m., resa nei confronti della coindagata Vercillo), qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità; interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico Ministero, deve per forza di cose essere correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta.

Il che comporta che il Pubblico Ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti (Sez. 6, n. 46129 del 25/11;2021, rv. 28255).

Siffatto onere va tuttavia riscontrato o comunque diversamente modulato a seconda di alcune varianti, dipendendo dal contenuto del provvedimento impugnato, dal titolo di reato coperto dalla regiudicanda cautelare ma anche dai poteri cognitivi ascritti al giudice della impugnazione.

Se il provvedimento impugnato, nel negare o annullare la misura originariamente concessa, affronta e disattende entrambi i presupposti fondanti l'intervento cautelare, l'ufficio che impugna non potrà che confrontarsi con entrambi i profili, che se non singolarmente criticati, finirebbero comunque per consolidare autonomamente il provvedimento contrastato (Sez. 6, n. 32478 dei 6 luglio 2023, n.rn.).

Laddove, di contro, l'annullamento della misura genetica risulti motivato escludendo solo la gravità indiziarla, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico Ministero potrà prescindere dall'affrontare il tema delle esigenze cautelari e della loro attualità e concretezza solo se il titolo di reato ascritto all'indagato consenta di presumerne la sussistenza, trattandosi di misura richiesta con riguardo ad ipotesi di reato considerate dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Nei casi, come quello di specie, in cui il reato che fonda la misura non rientra tra quelli favoriti dalla detta doppia presunzione, l'impugnazione dovrà da un lato esporre specifiche censure con riguardo al tema della gravità indiziaria e dall'altro soffermarsi necessariamente anche sulle ragioni che suffragano la persistenza dell'interesse alla decisione anche in ragione della attualità delle situazioni di pericolo da neutralizzare (in termini, la citata Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, rv. 282355), presupposto fondante imprescindibile di qualsivoglia intervento cautelare … In altre parole, in casi come quello di specie, il Pubblico ministero è tenuto a rassegnare le ragioni che giustificano il perdurante interesse all'intervento cautelare, destinate a legittimare la verifica demandata alla Corte sulla gravità indiziaria, (verifica) che altrimenti resterebbe inaccettabilmente fine a sé stessa senza il supporto della, seppur solo affermata, perdurante sussistenza delle esigenze.

Non diversamente da quanto si afferma per l'indagato ricorrente (tipica l'ipotesi in cui l'impugnazione riguardi una aggravante o una qualificazione del fatto ininfluenti sull'an o sul quomodo della misura), infatti, anche per il Pubblico Ministero che impugna, le contestazioni inerenti ai temi della gravità indiziaria assumono contenuto, sul piano dell'interesse ad impugnare, solo se destinate ad influire sul titolo cautelare, risolvendosi altrimenti in una inutile sollecitazione rivolta al giudice di legittimità”.

Applicando il richiamato principio al caso di specie, osserva la Corte che il Pubblico Ministero ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, considerato che la misura riguarda reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ragioni che con il ricorso non sono state allegate.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024). [OSCURATO:PERSONA] della cautela riteneva che nel caso di specie fossero insussistenti i gravi indizi di colpevolezza, dovendosi considerare che la disposizione di cui all’art. 1-bis sopra citato, con riferimento ai terreni ivi considerati, disponeva che i soggetti iscritti all’anagrafe delle aziende agricole non erano tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale e che tale disposizione, in un’ottica di semplificazione amministrativa e di snellimento delle procedure in materia, doveva essere interpretata valorizzando la dimensione sostanziale del rapporto con il fondo e pertanto con l’esclusione della necessità dell’allegazione di una giuridica e formale disponibilità dello stesso da parte di colui che intendeva accedere ai contributi pubblici. Il Tribunale, nel ritenere la insussistenza di un quadro indiziario idoneo a giustificare l’applicazione di una misura cautelare, valorizzava le dichiarazioni rese dal Varallo nel corso dell’interrogatorio di garanzia, nel corso del quale l’indagato aveva affermato di avere svolto da sempre attività di pascolo sui terreni considerati, con il consenso tacito o esplicito dei rispettivi proprietari, e che si trattava per lo più di particelle contigue fra loro e non separate da specifici confini; valorizzava inoltre l’ulteriore dato, emerso dalle indagini, secondo il quale erano soltanto venti gli ettari oggetto di contestazione, a fronte del fatto che l’attività di pascolo era esercitata su circa millecinquecento ettari di terreno, tutti confinanti con i venti ettari considerati nell’imputazione provvisoria. Quanto alla dedotta contraddittorietà fra l’ordinanza cautelare appellata e il precedente provvedimento con il quale era stato imposto il sequestro preventivo impeditivo su 914 titoli riportati sul [OSCURATO:PERSONA] dell’Agea e il sequestro a fini di confisca delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati al Varallo fino alla concorrenza di euro 56.418,28, il Tribunale osservava che l’apposizione del vincolo cautelare sui detti beni era fondata su presupposti e requisiti differenti e non sovrapponibili a quelli relativi all’apprezzamento di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato, precisando che tale apprezzamento risentiva anche del naturale evolversi della fase del procedimento, con particolare riguardo all’acquisizione di ulteriori elementi probatori. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione o falsa applicazione degli artt. 1-bis, comma 12, del d.l. 24 giugno 2014, n. 9, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116, 52 Reg. CE n. 796/2024, 60 Reg. CE n. 1122/2009, 274 cod. proc. pen., 640-bis cod. pen., 832 cod. civ., 42 Cost., 17 Carta di Nizza, all. 1 CEDU. Assumeva che erano sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dell’ipotizzato reato di truffa aggravata e che nella specie l’artifizio era consistito nell’avere il Varallo dichiarato falsamente di essere stato autorizzato dai proprietari a portare gli animali al pascolo sui loro terreni, laddove i medesimi, sentiti a sommarie informazioni, avevano tutti negato la circostanza. Deduceva che l’esonero dalla allegazione del titolo di conduzione dei terreni, previsto dal più volte menzionato art. 1-bis, non equivaleva alla spettanza del finanziamento pubblico in carenza sostanziale di tale titolo. Assumeva che la corretta interpretazione della citata disposizione non consentiva all’interessato di beneficiare di contributi in relazione a terreni occupati senza il consenso dei proprietari, considerato che: - l’esonero dalla allegazione del tito lo di conduzione dei terreni era previsto dalla norma solo ai limitati fini della costituzione del fascicolo aziendale; - la circolare emessa dall’AGEA al riguardo, con riferimento al titolo di conduzione dei terreni, utilizzava il termine “produrre”, e non il termine “disporre”, facendo intendere che il soggetto che accedeva al contributo pubblico doveva essere munito di tale titolo; - una diversa interpretazione della norma portava necessariamente a un irragionevole sacrificio del diritto di proprietà dei terreni occupati per il pascolo. 4. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione osservando che con il provvedimento impugnato il Tribunale aveva contraddetto un proprio precedente provvedimento con il quale aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dello stesso Varallo in relazione alla medesima vicenda dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona e avente ad oggetto 914 titoli riportati sul [OSCURATO:PERSONA] AGEA e le somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati al Varallo fino alla concorrenza di euro 56.418,28, dovendosi considerare che integrava il reato di truffa la condotta contestata al Varallo e consistita nell’aver ottenuto fondi pubblici agricoli in relazione a terreni utilizzati per il pascolo senza il consenso dei proprietari; evidenziava anche un ulteriore profilo di contraddittorietà nella parte in cui l’ordinanza impugnata, a conforto della tesi sostenuta, aveva richiamato la circolare dell’AGEA che in realtà chiariva che l’imprenditore agricolo era esonerato dall’obbligo di produrre all’interno del fascicolo aziendale il titolo di conduzione dei terreni, non anche dall’obbligo di disporre di tale titolo. Quanto, infine, all’elemento psicologico del reato contestato, il ricorrente affermava che, in relazione al procedimento per l’erogazione dei contributi pubblici in argomento, incombeva sul richiedente, operatore agricolo professionale, una diligenza superiore alla media in relazione ai precisi adempimenti richiesti. 5. Con memoria depositata il 30 novembre 2025 la difesa del Varallo chiedeva che il ricorso del Pubblico Ministero venisse dichiarato inammissibile richiamando gli argomenti illustrati nell’ordinanza impugnata e deducendo ulteriormente che assorbente motivo di inammissibilità era costituito dal fatto che nel ricorso del Pubblico Ministero non erano state rappresentate le esigenze cautelari tutelabili con la invocata misura cautelare interdittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Trova applicazione nel caso di specie il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio, secondo il quale il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (v., ex multis, Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 – 01). In motivazione la Corte ha precisato che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno; ha osservato, in particolare, che “come in più occasioni ribadito da questa Corte (da ultimo Sez. 6, n. 34326 del 3 luglio 2023, n.m.; Sez. 2, n. 34934 del 24 maggio 2023, n.m.; Sez. 6 n. 24608 del 3 maggio 2023„ n.m., resa nei confronti della coindagata Vercillo), qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità; interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico Ministero, deve per forza di cose essere correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta. Il che comporta che il Pubblico Ministero deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti (Sez. 6, n. 46129 del 25/11;2021, rv. 28255). Siffatto onere va tuttavia riscontrato o comunque diversamente modulato a seconda di alcune varianti, dipendendo dal contenuto del provvedimento impugnato, dal titolo di reato coperto dalla regiudicanda cautelare ma anche dai poteri cognitivi ascritti al giudice della impugnazione. Se il provvedimento impugnato, nel negare o annullare la misura originariamente concessa, affronta e disattende entrambi i presupposti fondanti l'intervento cautelare, l'ufficio che impugna non potrà che confrontarsi con entrambi i profili, che se non singolarmente criticati, finirebbero comunque per consolidare autonomamente il provvedimento contrastato (Sez. 6, n. 32478 dei 6 luglio 2023, n.rn.). Laddove, di contro, l'annullamento della misura genetica risulti motivato escludendo solo la gravità indiziarla, ritenendo assorbita l'analisi del profilo cautelare, l'impugnazione del Pubblico Ministero potrà prescindere dall'affrontare il tema delle esigenze cautelari e della loro attualità e concretezza solo se il titolo di reato ascritto all'indagato consenta di presumerne la sussistenza, trattandosi di misura richiesta con riguardo ad ipotesi di reato considerate dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Nei casi, come quello di specie, in cui il reato che fonda la misura non rientra tra quelli favoriti dalla detta doppia presunzione, l'impugnazione dovrà da un lato esporre specifiche censure con riguardo al tema della gravità indiziaria e dall'altro soffermarsi necessariamente anche sulle ragioni che suffragano la persistenza dell'interesse alla decisione anche in ragione della attualità delle situazioni di pericolo da neutralizzare (in termini, la citata Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, rv. 282355), presupposto fondante imprescindibile di qualsivoglia intervento cautelare … In altre parole, in casi come quello di specie, il Pubblico ministero è tenuto a rassegnare le ragioni che giustificano il perdurante interesse all'intervento cautelare, destinate a legittimare la verifica demandata alla Corte sulla gravità indiziaria, (verifica) che altrimenti resterebbe inaccettabilmente fine a sé stessa senza il supporto della, seppur solo affermata, perdurante sussistenza delle esigenze. Non diversamente da quanto si afferma per l'indagato ricorrente (tipica l'ipotesi in cui l'impugnazione riguardi una aggravante o una qualificazione del fatto ininfluenti sull'an o sul quomodo della misura), infatti, anche per il Pubblico Ministero che impugna, le contestazioni inerenti ai temi della gravità indiziaria assumono contenuto, sul piano dell'interesse ad impugnare, solo se destinate ad influire sul titolo cautelare, risolvendosi altrimenti in una inutile sollecitazione rivolta al giudice di legittimità”. Applicando il richiamato principio al caso di specie, osserva la Corte che il Pubblico Ministero ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, considerato che la misura riguarda reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ragioni che con il ricorso non sono state allegate. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M
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