CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 15478/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] :uratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sent( nza sia annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 maggio 2024, la Corte di Appello di N ipoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 25 marzo 2C21, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato previsto dall'ai t. 349, secondo comma, cod. pen., perché, essendone stato nominato :ustode giudiziario, violava i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria a un n anufatto sottoposto a sequestro dal 24 maggio 2016. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite i proprio difensore, ricorso per cassazione chiedendo, con unico motivo di d )glianza, l'annullamento della sentenza ex artt. 179 e 180 cod. proc. pen., in -elazione all'art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen., per violazione delle ni Irme sul legittimo impedimento del difensore di fiducia a comparire in udienza Il concomitante impegno professionale, ritualmente dedotto dal dif msore a mezzo PEC in data 24 aprile 2024 per l'udienza dell'8 maggio 204, come attestato dalle ricevute allegate al ricorso, era relativo ad un'udien2' 3 fissata innanzi al Tribunale di Pordenone - I sez. pen. a carico di altro oggetto, proc. n. 1163/2022 R.G. dib. (con avviso di fissazione allegato all'i! tanza di differimento) per la quale il difensore rappresentava altresì di noi potersi avvalere di un sostituto processuale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Invero, dagli atti che il Collegio ha potuto visionare, vista b, natura processuale della questione, la sentenza impugnata, emessa in esito ad udienza partecipata, ha omesso di valutare l'istanza di rinvio dell'udienza del prc cesso di appello, tenutasi' il giorno 8 maggio 2024, nonostante l'assenza del difensore di fiducia, il quale aveva puntualmente documentato il proprio cono mitante impegno professionale, come risulta da verifiche effettuate previa richies. ta - per la quale è stata disposto il rinvio della trattazione del presente proce limento udienza odierna - alla cancelleria della Corte di appello, relati-amente all'effettiva ricezione della PEC contenente l'istanza di differimento dell'uc ienza. 3.2. Pertanto, deve farsi applicazione del principio secondo cui, in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione i la parte del giudice dell'istanza di differimento dell'udienza determina il di etto di assistenza dell'imputato, con conseguente nullità assoluta de jli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi degli ai :t. 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (ex plurimis, S( z. 2, n. 482 del 07/01/2025; Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Rv. 285301; S z. 3. n. 30466 del 13/05/2015, Rv. 264158). 4. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmetter, i gli atti alla Corte di Appello di Napoli per l'ulterior