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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15768/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato che la prima doglianza proposta, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, non risulta sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come la ricezione sulla carta postepay intestata all'imputato di una somma priva di qualsivoglia causale risultasse dimostrativa della consapevolezza da parte dello stesso dalla relativa provenienza illecita (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si duole della mancata valutazione della particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi concretamente con la specifica motivazione offerta al riguardo dalla Corte territoriale, che ha invece correttamente escluso la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'operatività dell'istituto in esame, difettando sia il requisito della non abitualità della condotta che quello della particolare tenuità dell'offesa, in ragione del valore economico non esiguo della somma sottratta illecitamente agli aventi diritto (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata); considerato, infine, che anche l'ulteriore censura proposta nel terzo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] DEPO tt¦I CAr 3 Àpi2026 FUTtC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato che la prima doglianza proposta, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione, non risulta sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria rispetto alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come la ricezione sulla carta postepay intestata all'imputato di una somma priva di qualsivoglia causale risultasse dimostrativa della consapevolezza da parte dello stesso dalla relativa provenienza illecita (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., si duole della mancata valutazione della particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi concretamente con la specifica motivazione offerta al riguardo dalla Corte territoriale, che ha invece correttamente escluso la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'operatività dell'istituto in esame, difettando sia il requisito della non abitualità della condotta che quello della particolare tenuità dell'offesa, in ragione del valore economico non esiguo della somma sottratta illecitamente agli aventi diritto (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata); considerato, infine, che anche l'ulteriore censura proposta nel terzo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentita in questa sede ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] DEPO tt¦I CAr 3 Àpi2026 FUTtC
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