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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10785/2026

Testo disponibile della fonte

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te all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.19528/2025 depositata il 15/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA], già ricorrente nel giudizio definito con l’ordi-nanza in epigrafe, ha chiesto la correzione del provvedimento, esponendoche la Corte, nel condannare il Ministero della Giustizia alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità, ha indicato nel dispositivo l’importo di €200,00 per esborsi, in luogo della somma di € 423,00 effettivamente soste-nuta e documentata dalle ricevute di pagamento telematico depositateall’atto dell’iscrizione a ruolo: € 196,00 per contributo unificato, € 200,00Numero registro generale 23704/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10785/2026Data pubblicazione 23/04/2026per contributo unificato integrativo, € 27,00 per diritti forfettari di notifica.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA]’istanza è rigettata.La pretesa dell’istante si risolve, quanto a € 396,00 dei € 423,00 recla-mati, nell’inclusione tra gli esborsi liquidati dell’importo del contributo uni-ficato — base e integrativo — versato all’atto dell’iscrizione a ruolo.

Senon-ché, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’obbli-gazione di pagamento del contributo unificato è prevista ex lege per unimporto predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, pereffetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà delgiudice sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quantoalla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pro-nuncia in merito da parte del giudice medesimo (Cass. 25611/2025).Ne consegue che l’omessa menzione del contributo unificato nella liqui-dazione degli esborsi non configura errore materiale: l’obbligazione restitu-toria del contributo grava sul soccombente indipendentemente dalla statui-zione nel dispositivo, e la sua soddisfazione non esige il titolo esecutivocostituito dalla pronuncia di liquidazione.La voce residua di € 27,00 è coperta dall’importo di € 200,00 già liqui-dato.Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese del procedimento di correzione,avendo il medesimo natura sostanzialmente amministrativa e non essendodiretto a incidere sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento cor-retto, non configurandosi in alcun caso una situazione di soccombenza exart. 91 c.p.c. (Cass.

S.U. 29432/2024).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.

Nulla sullespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Numero registro generale 23704/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10785/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il PresidenteMAURO MOCCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.19528/2025 depositata il 15/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].L’avv. [OSCURATO:PERSONA], già ricorrente nel giudizio definito con l’ordi-nanza in epigrafe, ha chiesto la correzione del provvedimento, esponendoche la Corte, nel condannare il Ministero della Giustizia alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità, ha indicato nel dispositivo l’importo di €200,00 per esborsi, in luogo della somma di € 423,00 effettivamente soste-nuta e documentata dalle ricevute di pagamento telematico depositateall’atto dell’iscrizione a ruolo: € 196,00 per contributo unificato, € 200,00Numero registro generale 23704/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10785/2026Data pubblicazione 23/04/2026per contributo unificato integrativo, € 27,00 per diritti forfettari di notifica.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.[OSCURATO:PERSONA]’istanza è rigettata.La pretesa dell’istante si risolve, quanto a € 396,00 dei € 423,00 recla-mati, nell’inclusione tra gli esborsi liquidati dell’importo del contributo uni-ficato — base e integrativo — versato all’atto dell’iscrizione a ruolo. Senon-ché, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, l’obbli-gazione di pagamento del contributo unificato è prevista ex lege per unimporto predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, pereffetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà delgiudice sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quantoalla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pro-nuncia in merito da parte del giudice medesimo (Cass. 25611/2025).Ne consegue che l’omessa menzione del contributo unificato nella liqui-dazione degli esborsi non configura errore materiale: l’obbligazione restitu-toria del contributo grava sul soccombente indipendentemente dalla statui-zione nel dispositivo, e la sua soddisfazione non esige il titolo esecutivocostituito dalla pronuncia di liquidazione.La voce residua di € 27,00 è coperta dall’importo di € 200,00 già liqui-dato.Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese del procedimento di correzione,avendo il medesimo natura sostanzialmente amministrativa e non essendodiretto a incidere sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento cor-retto, non configurandosi in alcun caso una situazione di soccombenza exart. 91 c.p.c. (Cass. S.U. 29432/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale. Nulla sullespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/04/2026.Numero registro generale 23704/2025Numero sezionale 897/2026Numero di raccolta generale 10785/2026Data pubblicazione 23/04/2026Il PresidenteMAURO MOCCI
Sentenza Cassazione n. 10785/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris