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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2025

Cassazione n. 32664/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30603/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] VERGATA, in persona del Rettore in carica pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: trattamento fiscale da applicarsi nel caso di professori universitari ospedalieri che svolgano attività libero professionale – legittimazione passiva RGN 30603/2021 Pag. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti/ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 2407/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2021 R.G.N. 212/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 20.4.2015 a seguito di sentenza del TAR Lazio n. 10537/2014 di parziale difetto di giurisdizione, i medici odierni controricorrenti (unitamente ad altri), professori in servizio presso l’Ateneo di [OSCURATO:PERSONA] ed esercenti l’attività medica libero-professionale in regime di intra moenia presso l’Ospedale Generale S. [OSCURATO:PERSONA] – Fatebenefratelli , sulla base di un protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Università di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio l’Università, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] Vergata, per ottenere l’accertamento del diritto al rimborso delle somme trattenute (dall’Università) a titolo di IRAP pari all’8,5% di quanto corrisposto dai pazienti, e la condanna dell’Università alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da quantificare in separato giudizio.

2. Il Tribunale respingeva la domanda rilevando che l’attività libero professionale intramuraria, per legge, deve essere svolta senza oneri per il sistema sanitario nazionale e che, se l’IRAP è dovuta dall’Azienda sotto RGN 30603/2021 Pag. il profilo dell’obbligazione tributaria, essa è comunque, ed a maggior ragione, un costo diretto.

3. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, riteneva illegittime le trattenute operate a titolo di IRAP e condannava l’Università alla restituzione.

Riteneva inammissibile la questione di difetto di legittimazione dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di questione che non risultava posta nel giudizio di primo grado.

In ogni caso riteneva che l’Università fosse il soggetto giuridico tenuto a corrispondere al medico la quota di competenza per l’attività intra moenia unitamente alla liquidazione mensile dello stipendio e ad effettuare le trattenute di legge, non rilevando i dedotti rapporti interni tra l’Università e l’[OSCURATO:PERSONA] (cui era subentrata la Fondazione appellata) costituita ai sensi dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 502/1992.

Evidenziava che, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del maggio 2001, l’IRAP è un’imposta di carattere reale e non un’imposta sul reddito poiché il legislatore ha individuato come indice della capacità contributiva, il valore aggiunto derivante dall’attività autonomamente organizzata ovvero la nuova ricchezza scaturente dalla singola unità produttiva. [OSCURATO:PERSONA]. n. 199/2016 secondo cui « l’attività libero professionale svolta ‘intra moenia’ dal medico ospedaliero (cd.

ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall’ASL sui relativi onorari - comunque immodificabili perché concordati - restando l’onere dell’imposta a carico esclusivo dell’azienda che, quale sostituito di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere» ( Cass. n. 20917 del 2013; Cass. n. 8533 del 2012; v. anche Cass. ordinanza n. 155 del 2020).

RGN 30603/2021 Pag.

Rilevava che, nel caso in esame, non risultava che, per il periodo in contestazione, fossero intervenuti accordi sulla determinazione delle tariffe tali da consentire di ricomprendere l’IRAP nei costi del servizio a carico del medico esercente attività libero professionale intramuraria.

Riteneva che in mancanza di accordi di traslazione l’onere economico dell’IRAP non potesse gravare sui medici.

4. Avverso tale sentenza l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] Vergata hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.

6. I medici hanno resistito con separati controricorsi.

7. Tutte le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso principale l’Università denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, nn . 1 e 4, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. con riguardo alla contraddittorietà della motivazione.

2. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 112, 167, 345 cod. proc civ., relativamente al rilievo dell’assenza della legittimazione sostanziale passiva dell’Ateneo.

3. Con il terzo motivo denuncia omesso esame corca un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. con riguardo all’estraneità dell’Ateneo di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti per cui è causa.

4. Con le indicate censure l’Università critica quelle che ritiene essere distinte rationes decidendi della pronuncia impugnata e, da un lato, rileva che la questione inerente alla legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, dall’altro sottolinea la contraddittorietà della sentenza impugnata che, oltre a confondere i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, dopo avere argomentato sulla RGN 30603/2021 Pag. natura dell’IRAP dalla quale discende che l’imposta deve gravare unicamente sull’Azienda, ha condannato l’Università al pagamento delle somme trattenute.

5. I motivi sono da respingere.

5.1. Ha, invero, errato la Corte territoriale nell’affermare che la legittimazione passiva non poteva essere contestata in grado di appello.

Come chiarito da Cass., Sez.

Un., 16 febbraio 2016, n. 2951, le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori; inoltre la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

5.2. Peraltro, il difetto di legittimazione passiva che l’Università ripropone in questa sede va escluso alla luce del principio di diritto consolidatosi a partire da Sez.

Un., 9 maggio 2016, n. 9279 (che, sul punto, ha confermato Cass. 7 marzo 2014 n. 5325 e Cass. 24 maggio 2013 n. 12908) secondo cui nei giudizi che attengono alla gestione del rapporto assistenziale sono legittimati sia l’Università sia l’[OSCURATO:PERSONA].

Ed infatti, come correttamente rilevato nella giurisprudenza citata, l’esame delle norme che disciplinano i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e Università e che prevedono la loro collaborazione per l’esercizio della funzione sanitaria, dimostra che, mentre sul piano materiale l’attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l’azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla regione ed all’università per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici.

RGN 30603/2021 Pag.

In particolare, premesso che con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 fu prevista l’istituzione di aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell’art. 4 di quest’ultimo d.lgs., l’organo amministrativo dell’azienda ospedaliera universitaria (il direttore generale) ed il presidente dell’organo di indirizzo dell’azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della regione d’intesa con il rettore; inoltre ai sensi dell’art. 7, comma 1, «al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall’Università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma.

Alle attività correnti concorrono le Università con l’apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell’art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell’attività svolta ...».

In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall’esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione. [OSCURATO:PERSONA]., Sez.

Un., 29 maggio 2012 n. 8521 aveva, del resto, affermato che il personale universitario ‘strutturato’ nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l’Università, è in rapporto di servizio con l’Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l’assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell’Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario per l’indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario.

Aveva, pertanto affermato che “la sussistenza del rapporto di impiego con l’Università, se vale a fondare l’obbligazione di quest’ultima di corrispondere l’indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno RGN 30603/2021 Pag. (cfr. Cass., Sez.

Un., 15 giugno 2000 n. 439), non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, I ‘Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari ‘strutturati’ in organismi distinti dall’Università”.

5.3. Si tratta di un principio che non ha perso attualità all’esito della nuova disciplina dettata dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) che all’art. 5, commi 2 e 3, ha così previsto: «2.

Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.

Fermo restando l’applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità e dell’università, d’intesa con la [OSCURATO:PERSONA], possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca.

Dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale.

Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca.

L’obbligo dell’esercizio dell’attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degliarticoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Le autorizzazioni di cui al predetto art. 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l’ordinario esercizio dell’attività assistenziale.

Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall’attività assistenziale.

3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15- ter, 15 - quater, 15 - quinques, 15 - sexies e 1 - nonies, comma 2, del RGN 30603/2021 Pag. decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni».

La norma richiama l’art. 15-quinquies (concernente la possibilità di svolgimento di attività libero professionale) e ciò implica che la relativa disciplina, anche contrattuale, trovi integrale applicazione con la particolarità che, in ragione della scissione fra rapporto di impiego ( che resta in capo all’Università) e rapporto di servizio ( che, quanto all’attività assistenziale, implica l’inserimento del personale nella struttura organizzativa dell’azienda ospedaliera), il trattamento retributivo spettante è determinato secondo le regole proprie del personale del SSN ma è poi concretamente corrisposto dall’Università (datore di lavoro al quale fa capo il rapporto di impiego).

5.4. Il principio è stato anche di recente ribadito da Cass. 23 giugno 2025, n. 16826 secondo cui, nelle controversie promosse dai dipendenti delle università, in servizio come dirigenti medici delle aziende ospedaliere universitarie, sussiste la legittimazione passiva solidale e concorrente dell’azienda universitaria e dell’università, atteso che i rapporti fra i due soggetti, come emergenti dalla normativa che ne disciplina la rispettiva attività, configurano una vera e propria ‘cogestione’, che fonda la legittimazione processuale di entrambi sul piano delle obbligazioni passive nell’ambito del rapporto di lavoro.

5.5. Tenuto conto di ciò non vi è ragione per differenziare, quanto alla legittimazione, i compensi derivati da prestazioni in intramoenia da quelli connessi all’attività assistenziale perché le somme vengono comunque corrisposte al docente dall’Università (e questo è un dato pacifico in causa).

5.6. Il ricorso principale, quindi, non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata va confermata con correzione della motivazione.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Fondazione PTV [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] Vergata denunciano la violazione dell’art. 28 della legge n. 488 del 1999.

RGN 30603/2021 Pag.

Sostengono, in sintesi, che la normativa vigente per il SSN implica la doverosità della deduzione dei costi diretti ed indiretti che l’azienda sopporta per le prestazioni libero professionali.

7. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso incidentale.

7.1. Come ribadito di recente da Cass., Sez.

Un., 28 marzo 2024, n. 8486, “l’impugnazione incidentale tardiva da parte del coobbligato solidale che abbia prestato acquiescenza alla decisione è sempre ammissibile allorquando l’interesse all’impugnazione sorga per effetto di quella principale”.

In detta pronuncia si è valorizzata, richiamando Cass., Sez.

Un. n. 24627 del 2007, la prospettiva dell’interesse (qualificato e concreto, e non insito solo nell’evitare un “pregiudizio di fatto” che può derivare dall’esito del giudizio conseguente al gravame principale) ad impugnare (dal cui esercizio discende l’acquisizione della qualità di parte che fa valere uno ius quo utimur) che legittima il coobbligato solidale (a cui venga notificata l’impugnazione principale) a proporre l’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334, comma 1, cod. proc. civ.

In tal modo, si è inteso subordinare il principio dell’interesse all’impugnazione alla messa in discussione, mediante la proposizione dell’appello principale, del ‘complessivo’ risultato del giudizio di primo grado da parte del coobbligato solidale che si era astenuto dal proporre gravame, così consentendo, altresì, di pervenire ad un accertamento uniforme dell’esistenza e del modo di essere dell’obbligazione solidale nell’alveo di operatività dell’art. 332 cod. proc. civ.

Si è, così, pervenuti alla sopra ricordata affermazione ritenuta coerente nel contesto ispirato da un intento teleologico, ma anche mirante a realizzare una tutela maggiormente effettiva e garantistica nonché un’efficace economia processuale, evitando la moltiplicazione di processi a causa di sentenze che producano effetti soltanto tra alcune parti, a seguito di scissioni intervenute nello svolgersi delle impugnazioni, pur essendo il giudizio RGN 30603/2021 Pag. iniziato ab originenei confronti di una pluralità di parti e pur risentendo queste, quantomeno in via riflessa o indiretta (ma pur sempre giuridicamente apprezzabile), dei pregiudizi che si originano dalla formazioni di giudicati interni o soggettivamente parziali.

7.2. Nel caso qui all’esame non era, pertanto, necessario il ricorso incidentale tempestivo in quanto il ricorso principale dell’Università aveva rimesso in discussione l’intero assetto degli interessi.

8. Tanto chiarito, il ricorso incidentale è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

9. Questa Corte con sentenza 21 giugno 2022, n. 20010 (ed altre conformi pronunciate alla stessa udienza del 12 aprile 2022), dopo una compiuta disamina della normativa rilevante, cui il Collegio rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., ha così affermato:

4. Dal quadro normativo e contrattuale sopra richiamato nonché dalle disposizioni, che non rilevano specificamente in questa sede, inerenti alle modalità ed ai limiti nel rispetto dei quali l’attività professionale può essere resa (in relazione alle quali si rinvia alla motivazione di Cass. n. 6153/2022), si desume che attraverso la previsione dell’attività libero professionale intramuraria il legislatore, da un lato, ha inteso incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare le capacità del sanitario, nell’interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione la citata Corte Cost. n. 54/2015), dall’altro ha dettato una serie di prescrizioni volte principalmente ad impedire che l’intra moenia possa pregiudicare l’attività istituzionale e risolversi in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale.

Infatti l’attività, seppure definita libero professionale, rientra fra le prestazioni connesse al rapporto di impiego e svolte in ragione della posizione dirigenziale ricoperta (in tal senso cfr. Cass. n. 4849/2019), sicché la disciplina dettata si risolve in una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, fissato dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, deroga che in tanto può RGN 30603/2021 Pag. essere invocata in quanto si sia in presenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e risultino rispettati i limiti da queste imposti.

5. Venendo al tema che più specificamente rileva nella fattispecie, ossia quello dell’incidenza dell’IRAP dovuta dalle Aziende sui compensi corrisposti al personale per le prestazioni rese in regime libero professionale, occorre ribadire in premessa il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l’imposta regionale sulle attività produttive, che presuppone «l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi» (art. 2 della legge n. 446/1997), grava sull’azienda sanitaria e non sul dipendente che rende la prestazione (Cass. n. 199/2016; Cass. n. 2333/2016; Cass. n. 155/2020).

Ciò implica che, come affermato dalle pronunce citate, l’ammontare dell’imposta non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio.

5.1. Il principio, qui ribadito, va, peraltro, correttamente inteso, perché dallo stesso non discende l’assoluta irrilevanza dell’ammontare dell’imposta ai fini della determinazione delle tariffe e delle quote rispettivamente spettanti all’Azienda e al sanitario che rende la prestazione professionale.

Si è già detto, nel ricostruire il quadro normativo e contrattuale, che l’attività libero professionale in regime di intra moenia non può risolversi in un aggravio di costi per il [OSCURATO:PERSONA],tenuto, quanto agli aspetti contabili della gestione, al rispetto del principio del necessario pareggio.

Tutte le disposizioni richiamate nei punti che precedono obbligano le aziende e le parti RGN 30603/2021 Pag. collettive a tener conto, dapprima in sede di contrattazione decentrata e, poi, nell’adozione degli atti datoriali che le indicazioni concordate recepiscono, dell’ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, che gravano sull’Azienda, ossia di tutte le voci di spesa che, a livello contabile, derivano, direttamente o indirettamente, dall’attività intramuraria, fra le quali rientra il maggior importo dell’imposta che l’Azienda è tenuta a versare in conseguenza dell’aumento della base imponibile determinata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 446/1997.

Quell’importo va apprezzato sia nella determinazione delle tariffe, che devono essere satisfattive delle spese e delle quote rispettivamente spettanti alle parti del rapporto, sia nella ripartizione di quanto incassato per effetto dell’attività intramuraria, ripartizione che deve essere effettuata sulla quota che residua dopo avere assicurato la copertura delle spese.

In altri termini, così come accade in altri comparti della [OSCURATO:PERSONA], dell’IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (cfr. Cass. n. 21398/2019), nel rispetto dei principi sui quali si incentra il d.lgs. n. 165/2001, le cui disposizioni, pur nella diversità delle formulazioni succedutesi nel tempo, hanno sempre perseguito l’obiettivo di armonizzare l’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico con l’esigenza primaria di garantire il controllo ed il contenimento della spesa, esigenza dalla quale derivano, da un lato, il divieto per il datore di corrispondere trattamenti economici che non trovino fondamento nella contrattazione collettiva o nella legge (ciò, perché entrambe dette fonti presuppongono la previa valutazione della sostenibilità finanziaria), dall’altro la previsione di nullità delle clausole della contrattazione integrativa non compatibili con i vincoli di bilancio delle amministrazioni.

5.2. Sulla base dei richiamati principi, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione di norma imperativa nell’ipotesi in cui la contrattazione integrativa e gli atti regolamentari che la stessa recepiscono prevedano RGN 30603/2021 Pag. la detrazione dal quantum ripartibile del maggior importo gravante sull’Azienda a titolo di IRAP, posto che una previsione siffatta non realizza una non consentita traslazione dell’imposta, che resta a carico dell’ente, bensì attua il principio, al quale più volte si è fatto riferimento, secondo cui dall’esercizio dell’attività libero professionale non devono derivare oneri aggiuntivi per il [OSCURATO:PERSONA].

5.3. Dei richiamati principi occorre, poi, tener conto per risolvere la questione, che in questa sede viene in rilievo, dell’individuazione della parte sulla quale devono ricadere le conseguenze dell’aumento di costi non apprezzati nella determinazione delle tariffe e, nello specifico, della variazione in aumento dell’aliquota IRAP.

Dal ruolo riservato alla contrattazione collettiva nella determinazione delle tariffe e dei compensi discende, innanzitutto, che gli atti adottati non possono essere modificati unilateralmente dal datore (cfr. Cass. n. 22692/2018 e Cass.n. 32333/2018), il che esclude che l’Azienda possa, senza previo intervento della contrattazione integrativa, ridurre l’ammontare dei compensi dovuti al dirigente per l’attività professionale già prestata.

Ferma la necessaria condizione del rispetto delle forme richieste dalla contrattazione collettiva, è parimenti da escludere che l’aumento dell’aliquota possa gravare solo sul professionista che ha reso la prestazione perché, tenuto conto di quanto si è detto sulle ragioni per le quali l’incidenza IRAP deve essere apprezzata e sui limiti dell’apprezzamento nonché sulle modalità attraverso le quali lo stesso si realizza, affinché non si determini di fatto una non consentita traslazione dell’imposta è necessario che il maggior costo venga ripartito fra entrambe le parti del rapporto, con riduzione proporzionale delle rispettive quote .

10. Anche nel presente giudizio, come in quello di cui al precedente di legittimità sopra riportato, la sentenza impugnata, che non ha verificato l’avvenuto rispetto da parte dell’Amministrazione delle condizioni e dei limiti sopra indicati, va, pertanto, cassata con rinvio alla RGN 30603/2021 Pag.

Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di seguito si enunciano: a) l’imposta regionale sulle attività produttive grava ai sensi della legge n. 446/1997 sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la «traslazione» a carico del dipendente; b) la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall’aumento della base imponibile per effetto dell’attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto; c) le [OSCURATO:PERSONA] non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata; d) il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell’aliquota IRAP non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l’azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell’attività libero professionale.

11. Conclusivamente va respinto il ricorso principale e va accolto quello incidentale per quanto di ragione.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

12. Sussistono, quanto alla sola ricorrente principale, le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.

RGN 30603/2021 Pag. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale per quanto di ragione.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30603/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] VERGATA, in persona del Rettore in carica pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: trattamento fiscale da applicarsi nel caso di professori universitari ospedalieri che svolgano attività libero professionale – legittimazione passiva RGN 30603/2021 Pag. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti/ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 2407/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2021 R.G.N. 212/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 20.4.2015 a seguito di sentenza del TAR Lazio n. 10537/2014 di parziale difetto di giurisdizione, i medici odierni controricorrenti (unitamente ad altri), professori in servizio presso l’Ateneo di [OSCURATO:PERSONA] ed esercenti l’attività medica libero-professionale in regime di intra moenia presso l’Ospedale Generale S. [OSCURATO:PERSONA] – Fatebenefratelli , sulla base di un protocollo d’intesa tra la Regione Lazio e l’Università di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio l’Università, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] Vergata, per ottenere l’accertamento del diritto al rimborso delle somme trattenute (dall’Università) a titolo di IRAP pari all’8,5% di quanto corrisposto dai pazienti, e la condanna dell’Università alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da quantificare in separato giudizio. 2. Il Tribunale respingeva la domanda rilevando che l’attività libero professionale intramuraria, per legge, deve essere svolta senza oneri per il sistema sanitario nazionale e che, se l’IRAP è dovuta dall’Azienda sotto RGN 30603/2021 Pag. il profilo dell’obbligazione tributaria, essa è comunque, ed a maggior ragione, un costo diretto. 3. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, riteneva illegittime le trattenute operate a titolo di IRAP e condannava l’Università alla restituzione. Riteneva inammissibile la questione di difetto di legittimazione dell’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di questione che non risultava posta nel giudizio di primo grado. In ogni caso riteneva che l’Università fosse il soggetto giuridico tenuto a corrispondere al medico la quota di competenza per l’attività intra moenia unitamente alla liquidazione mensile dello stipendio e ad effettuare le trattenute di legge, non rilevando i dedotti rapporti interni tra l’Università e l’[OSCURATO:PERSONA] (cui era subentrata la Fondazione appellata) costituita ai sensi dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 502/1992. Evidenziava che, come precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 156 del maggio 2001, l’IRAP è un’imposta di carattere reale e non un’imposta sul reddito poiché il legislatore ha individuato come indice della capacità contributiva, il valore aggiunto derivante dall’attività autonomamente organizzata ovvero la nuova ricchezza scaturente dalla singola unità produttiva. [OSCURATO:PERSONA]. n. 199/2016 secondo cui « l’attività libero professionale svolta ‘intra moenia’ dal medico ospedaliero (cd. ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall’ASL sui relativi onorari - comunque immodificabili perché concordati - restando l’onere dell’imposta a carico esclusivo dell’azienda che, quale sostituito di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere» ( Cass. n. 20917 del 2013; Cass. n. 8533 del 2012; v. anche Cass. ordinanza n. 155 del 2020). RGN 30603/2021 Pag. Rilevava che, nel caso in esame, non risultava che, per il periodo in contestazione, fossero intervenuti accordi sulla determinazione delle tariffe tali da consentire di ricomprendere l’IRAP nei costi del servizio a carico del medico esercente attività libero professionale intramuraria. Riteneva che in mancanza di accordi di traslazione l’onere economico dell’IRAP non potesse gravare sui medici. 4. Avverso tale sentenza l’Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] Vergata hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. 6. I medici hanno resistito con separati controricorsi. 7. Tutte le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso principale l’Università denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, nn . 1 e 4, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. con riguardo alla contraddittorietà della motivazione. 2. Con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. con riferimento agli artt. 112, 167, 345 cod. proc civ., relativamente al rilievo dell’assenza della legittimazione sostanziale passiva dell’Ateneo. 3. Con il terzo motivo denuncia omesso esame corca un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. con riguardo all’estraneità dell’Ateneo di [OSCURATO:PERSONA] ai fatti per cui è causa. 4. Con le indicate censure l’Università critica quelle che ritiene essere distinte rationes decidendi della pronuncia impugnata e, da un lato, rileva che la questione inerente alla legittimazione passiva è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, dall’altro sottolinea la contraddittorietà della sentenza impugnata che, oltre a confondere i diversi soggetti coinvolti nella vicenda, dopo avere argomentato sulla RGN 30603/2021 Pag. natura dell’IRAP dalla quale discende che l’imposta deve gravare unicamente sull’Azienda, ha condannato l’Università al pagamento delle somme trattenute. 5. I motivi sono da respingere. 5.1. Ha, invero, errato la Corte territoriale nell’affermare che la legittimazione passiva non poteva essere contestata in grado di appello. Come chiarito da Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951, le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori; inoltre la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. 5.2. Peraltro, il difetto di legittimazione passiva che l’Università ripropone in questa sede va escluso alla luce del principio di diritto consolidatosi a partire da Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9279 (che, sul punto, ha confermato Cass. 7 marzo 2014 n. 5325 e Cass. 24 maggio 2013 n. 12908) secondo cui nei giudizi che attengono alla gestione del rapporto assistenziale sono legittimati sia l’Università sia l’[OSCURATO:PERSONA]. Ed infatti, come correttamente rilevato nella giurisprudenza citata, l’esame delle norme che disciplinano i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e Università e che prevedono la loro collaborazione per l’esercizio della funzione sanitaria, dimostra che, mentre sul piano materiale l’attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l’azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla regione ed all’università per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici. RGN 30603/2021 Pag. In particolare, premesso che con il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 fu prevista l’istituzione di aziende ospedaliere universitarie dotate di autonoma personalità giuridica e che con il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 furono definiti i rapporti giuridici del personale assegnato o trasferito alle nuove aziende, va rilevato che, a norma dell’art. 4 di quest’ultimo d.lgs., l’organo amministrativo dell’azienda ospedaliera universitaria (il direttore generale) ed il presidente dell’organo di indirizzo dell’azienda (chiamato al coordinamento delle attività didattiche e scientifica con quella strettamente assistenziale) sono nominati dal presidente della regione d’intesa con il rettore; inoltre ai sensi dell’art. 7, comma 1, «al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall’Università sia dal Fondo sanitario regionale ai sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con l’apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai sensi dell’art. 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell’attività svolta ...». In sostanza, i rapporti fra i due soggetti, quali emergono dall’esame della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. Un., 29 maggio 2012 n. 8521 aveva, del resto, affermato che il personale universitario ‘strutturato’ nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con l’Università, è in rapporto di servizio con l’Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l’assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata (al pari dell’Università), rispetto alla domanda del dipendente universitario per l’indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario. Aveva, pertanto affermato che “la sussistenza del rapporto di impiego con l’Università, se vale a fondare l’obbligazione di quest’ultima di corrispondere l’indennità di equiparazione, secondo un meccanismo che prevede una provvista che, in ipotesi di tal tipo, viene assicurata dal finanziamento pubblico esterno RGN 30603/2021 Pag. (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2000 n. 439), non esclude la legittimazione passiva di altri soggetti (nel caso di specie, I ‘Azienda ospedaliera) cui debba invece ricondursi un rapporto di servizio connesso al particolare meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari ‘strutturati’ in organismi distinti dall’Università”. 5.3. Si tratta di un principio che non ha perso attualità all’esito della nuova disciplina dettata dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) che all’art. 5, commi 2 e 3, ha così previsto: «2. Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l’applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità e dell’università, d’intesa con la [OSCURATO:PERSONA], possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell’adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca. L’obbligo dell’esercizio dell’attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei casi di aspettativa o congedo ai sensi degliarticoli 12, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le autorizzazioni di cui al predetto art. 17 sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per assicurare la compatibilità con l’ordinario esercizio dell’attività assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall’attività assistenziale. 3. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15, 15-bis, 15- ter, 15 - quater, 15 - quinques, 15 - sexies e 1 - nonies, comma 2, del RGN 30603/2021 Pag. decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni». La norma richiama l’art. 15-quinquies (concernente la possibilità di svolgimento di attività libero professionale) e ciò implica che la relativa disciplina, anche contrattuale, trovi integrale applicazione con la particolarità che, in ragione della scissione fra rapporto di impiego ( che resta in capo all’Università) e rapporto di servizio ( che, quanto all’attività assistenziale, implica l’inserimento del personale nella struttura organizzativa dell’azienda ospedaliera), il trattamento retributivo spettante è determinato secondo le regole proprie del personale del SSN ma è poi concretamente corrisposto dall’Università (datore di lavoro al quale fa capo il rapporto di impiego). 5.4. Il principio è stato anche di recente ribadito da Cass. 23 giugno 2025, n. 16826 secondo cui, nelle controversie promosse dai dipendenti delle università, in servizio come dirigenti medici delle aziende ospedaliere universitarie, sussiste la legittimazione passiva solidale e concorrente dell’azienda universitaria e dell’università, atteso che i rapporti fra i due soggetti, come emergenti dalla normativa che ne disciplina la rispettiva attività, configurano una vera e propria ‘cogestione’, che fonda la legittimazione processuale di entrambi sul piano delle obbligazioni passive nell’ambito del rapporto di lavoro. 5.5. Tenuto conto di ciò non vi è ragione per differenziare, quanto alla legittimazione, i compensi derivati da prestazioni in intramoenia da quelli connessi all’attività assistenziale perché le somme vengono comunque corrisposte al docente dall’Università (e questo è un dato pacifico in causa). 5.6. Il ricorso principale, quindi, non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata va confermata con correzione della motivazione. 6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Fondazione PTV [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] Vergata denunciano la violazione dell’art. 28 della legge n. 488 del 1999. RGN 30603/2021 Pag. Sostengono, in sintesi, che la normativa vigente per il SSN implica la doverosità della deduzione dei costi diretti ed indiretti che l’azienda sopporta per le prestazioni libero professionali. 7. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di tardività del ricorso incidentale. 7.1. Come ribadito di recente da Cass., Sez. Un., 28 marzo 2024, n. 8486, “l’impugnazione incidentale tardiva da parte del coobbligato solidale che abbia prestato acquiescenza alla decisione è sempre ammissibile allorquando l’interesse all’impugnazione sorga per effetto di quella principale”. In detta pronuncia si è valorizzata, richiamando Cass., Sez. Un. n. 24627 del 2007, la prospettiva dell’interesse (qualificato e concreto, e non insito solo nell’evitare un “pregiudizio di fatto” che può derivare dall’esito del giudizio conseguente al gravame principale) ad impugnare (dal cui esercizio discende l’acquisizione della qualità di parte che fa valere uno ius quo utimur) che legittima il coobbligato solidale (a cui venga notificata l’impugnazione principale) a proporre l’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’art. 334, comma 1, cod. proc. civ. In tal modo, si è inteso subordinare il principio dell’interesse all’impugnazione alla messa in discussione, mediante la proposizione dell’appello principale, del ‘complessivo’ risultato del giudizio di primo grado da parte del coobbligato solidale che si era astenuto dal proporre gravame, così consentendo, altresì, di pervenire ad un accertamento uniforme dell’esistenza e del modo di essere dell’obbligazione solidale nell’alveo di operatività dell’art. 332 cod. proc. civ. Si è, così, pervenuti alla sopra ricordata affermazione ritenuta coerente nel contesto ispirato da un intento teleologico, ma anche mirante a realizzare una tutela maggiormente effettiva e garantistica nonché un’efficace economia processuale, evitando la moltiplicazione di processi a causa di sentenze che producano effetti soltanto tra alcune parti, a seguito di scissioni intervenute nello svolgersi delle impugnazioni, pur essendo il giudizio RGN 30603/2021 Pag. iniziato ab originenei confronti di una pluralità di parti e pur risentendo queste, quantomeno in via riflessa o indiretta (ma pur sempre giuridicamente apprezzabile), dei pregiudizi che si originano dalla formazioni di giudicati interni o soggettivamente parziali. 7.2. Nel caso qui all’esame non era, pertanto, necessario il ricorso incidentale tempestivo in quanto il ricorso principale dell’Università aveva rimesso in discussione l’intero assetto degli interessi. 8. Tanto chiarito, il ricorso incidentale è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 9. Questa Corte con sentenza 21 giugno 2022, n. 20010 (ed altre conformi pronunciate alla stessa udienza del 12 aprile 2022), dopo una compiuta disamina della normativa rilevante, cui il Collegio rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., ha così affermato: 4. Dal quadro normativo e contrattuale sopra richiamato nonché dalle disposizioni, che non rilevano specificamente in questa sede, inerenti alle modalità ed ai limiti nel rispetto dei quali l’attività professionale può essere resa (in relazione alle quali si rinvia alla motivazione di Cass. n. 6153/2022), si desume che attraverso la previsione dell’attività libero professionale intramuraria il legislatore, da un lato, ha inteso incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare le capacità del sanitario, nell’interesse degli utenti e della collettività (così in motivazione la citata Corte Cost. n. 54/2015), dall’altro ha dettato una serie di prescrizioni volte principalmente ad impedire che l’intra moenia possa pregiudicare l’attività istituzionale e risolversi in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale. Infatti l’attività, seppure definita libero professionale, rientra fra le prestazioni connesse al rapporto di impiego e svolte in ragione della posizione dirigenziale ricoperta (in tal senso cfr. Cass. n. 4849/2019), sicché la disciplina dettata si risolve in una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, fissato dall’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, deroga che in tanto può RGN 30603/2021 Pag. essere invocata in quanto si sia in presenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva e risultino rispettati i limiti da queste imposti. 5. Venendo al tema che più specificamente rileva nella fattispecie, ossia quello dell’incidenza dell’IRAP dovuta dalle Aziende sui compensi corrisposti al personale per le prestazioni rese in regime libero professionale, occorre ribadire in premessa il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l’imposta regionale sulle attività produttive, che presuppone «l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi» (art. 2 della legge n. 446/1997), grava sull’azienda sanitaria e non sul dipendente che rende la prestazione (Cass. n. 199/2016; Cass. n. 2333/2016; Cass. n. 155/2020). Ciò implica che, come affermato dalle pronunce citate, l’ammontare dell’imposta non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio. 5.1. Il principio, qui ribadito, va, peraltro, correttamente inteso, perché dallo stesso non discende l’assoluta irrilevanza dell’ammontare dell’imposta ai fini della determinazione delle tariffe e delle quote rispettivamente spettanti all’Azienda e al sanitario che rende la prestazione professionale. Si è già detto, nel ricostruire il quadro normativo e contrattuale, che l’attività libero professionale in regime di intra moenia non può risolversi in un aggravio di costi per il [OSCURATO:PERSONA],tenuto, quanto agli aspetti contabili della gestione, al rispetto del principio del necessario pareggio. Tutte le disposizioni richiamate nei punti che precedono obbligano le aziende e le parti RGN 30603/2021 Pag. collettive a tener conto, dapprima in sede di contrattazione decentrata e, poi, nell’adozione degli atti datoriali che le indicazioni concordate recepiscono, dell’ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, che gravano sull’Azienda, ossia di tutte le voci di spesa che, a livello contabile, derivano, direttamente o indirettamente, dall’attività intramuraria, fra le quali rientra il maggior importo dell’imposta che l’Azienda è tenuta a versare in conseguenza dell’aumento della base imponibile determinata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 446/1997. Quell’importo va apprezzato sia nella determinazione delle tariffe, che devono essere satisfattive delle spese e delle quote rispettivamente spettanti alle parti del rapporto, sia nella ripartizione di quanto incassato per effetto dell’attività intramuraria, ripartizione che deve essere effettuata sulla quota che residua dopo avere assicurato la copertura delle spese. In altri termini, così come accade in altri comparti della [OSCURATO:PERSONA], dell’IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (cfr. Cass. n. 21398/2019), nel rispetto dei principi sui quali si incentra il d.lgs. n. 165/2001, le cui disposizioni, pur nella diversità delle formulazioni succedutesi nel tempo, hanno sempre perseguito l’obiettivo di armonizzare l’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico con l’esigenza primaria di garantire il controllo ed il contenimento della spesa, esigenza dalla quale derivano, da un lato, il divieto per il datore di corrispondere trattamenti economici che non trovino fondamento nella contrattazione collettiva o nella legge (ciò, perché entrambe dette fonti presuppongono la previa valutazione della sostenibilità finanziaria), dall’altro la previsione di nullità delle clausole della contrattazione integrativa non compatibili con i vincoli di bilancio delle amministrazioni. 5.2. Sulla base dei richiamati principi, pertanto, non si ravvisa alcuna violazione di norma imperativa nell’ipotesi in cui la contrattazione integrativa e gli atti regolamentari che la stessa recepiscono prevedano RGN 30603/2021 Pag. la detrazione dal quantum ripartibile del maggior importo gravante sull’Azienda a titolo di IRAP, posto che una previsione siffatta non realizza una non consentita traslazione dell’imposta, che resta a carico dell’ente, bensì attua il principio, al quale più volte si è fatto riferimento, secondo cui dall’esercizio dell’attività libero professionale non devono derivare oneri aggiuntivi per il [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Dei richiamati principi occorre, poi, tener conto per risolvere la questione, che in questa sede viene in rilievo, dell’individuazione della parte sulla quale devono ricadere le conseguenze dell’aumento di costi non apprezzati nella determinazione delle tariffe e, nello specifico, della variazione in aumento dell’aliquota IRAP. Dal ruolo riservato alla contrattazione collettiva nella determinazione delle tariffe e dei compensi discende, innanzitutto, che gli atti adottati non possono essere modificati unilateralmente dal datore (cfr. Cass. n. 22692/2018 e Cass.n. 32333/2018), il che esclude che l’Azienda possa, senza previo intervento della contrattazione integrativa, ridurre l’ammontare dei compensi dovuti al dirigente per l’attività professionale già prestata. Ferma la necessaria condizione del rispetto delle forme richieste dalla contrattazione collettiva, è parimenti da escludere che l’aumento dell’aliquota possa gravare solo sul professionista che ha reso la prestazione perché, tenuto conto di quanto si è detto sulle ragioni per le quali l’incidenza IRAP deve essere apprezzata e sui limiti dell’apprezzamento nonché sulle modalità attraverso le quali lo stesso si realizza, affinché non si determini di fatto una non consentita traslazione dell’imposta è necessario che il maggior costo venga ripartito fra entrambe le parti del rapporto, con riduzione proporzionale delle rispettive quote . 10. Anche nel presente giudizio, come in quello di cui al precedente di legittimità sopra riportato, la sentenza impugnata, che non ha verificato l’avvenuto rispetto da parte dell’Amministrazione delle condizioni e dei limiti sopra indicati, va, pertanto, cassata con rinvio alla RGN 30603/2021 Pag. Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di seguito si enunciano: a) l’imposta regionale sulle attività produttive grava ai sensi della legge n. 446/1997 sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la «traslazione» a carico del dipendente; b) la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, che le [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono in conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle Aziende stesse, ivi compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall’aumento della base imponibile per effetto dell’attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto; c) le [OSCURATO:PERSONA] non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata; d) il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell’aliquota IRAP non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l’azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell’attività libero professionale. 11. Conclusivamente va respinto il ricorso principale e va accolto quello incidentale per quanto di ragione. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Alla Corte territoriale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 12. Sussistono, quanto alla sola ricorrente principale, le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. RGN 30603/2021 Pag. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in
Sentenza Cassazione n. 32664/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris