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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 luglio 2015

Cassazione n. 17231/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5783/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1885/2015 depositata il27/07/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1885/2015, depositata il 27.07.2015, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 15.11.2011, e in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ha dichiarato inefficaci ex art 67 comma 2° legge fall. le rimesse effettuate dalla Mattiello s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] in favore del predetto istituto di credito per un importo complessivo di € 129.820,07 (il giudice di primo grado aveva disposto la revoca per il maggior importo di € 308.972,34, avendo ritenuto insussistente l’affidamento invocato dalla Banca e riconosciuto, invece, dalla Corte d’Appello), con conseguente condanna della Banca alla corresponsione in favore della curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] della stessa somma, oltre accessori di legge.

Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’esistenza dei fidi era stata pacificamente considerata negli atti della curatela e, inoltre, gli estratti conto documentavano attività riconducibile a detti accordi applicati di fatto dalle parti.

Infine, la Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione dell’istituto di credito secondo cui ai fini della individuazione delle rimesse aventi natura ripristinatoria si dovesse tener conto della del conto corrente per presentazione di portafoglio s.b.f. n. 5203/56.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] lino, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso, depositando altresì ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2704 e 2719 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 67 comma 2° legge fall..

Si duole la curatela che la Corte d’Appello ha errato nell’applicare il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. atteso che, già nell’atto di citazione il fallimento Mattiello aveva evidenziato che il rapporto di conto corrente non risultava assistito da alcuna apertura di credito in conto corrente e, a anche nel prosieguo del giudizio, la curatela aveva contestato l’opponibilità dei documenti prodotti da controparte, che, secondo la banca, attestavano la concessione degli affidamenti.

Anche nel giudizio di secondo grado era stata contestata, nella comparsa di costituzione in appello, l’esistenza degli affidamenti invocati dalla banca.

2. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che la stessa curatela, a pag. 13 del ricorso, ha ammesso di aver richiamato nelle proprie difese quanto esposto dal CTU a pag. 6 della propria relazione, in cui era stata evidenziata la diminuzione del fido di cassa, pur negando che intendesse con ciò avvalorare l’esistenza degli affidamenti, volendosi solo prospettare un elemento rilevante ai fini della scientia decoctionis.

Non vi è dubbio che tale condotta processuale della curatela, che, da un lato, sotto il profilo oggettivo dell’azione revocatoria, ha negato l’esistenza degli affidamenti, e, dall’altro, in ordine alla scientia decoctionis, ha richiamato nelle proprie difese le argomentazioni con cui il CTU aveva evidenziato la diminuzione del fido di cassa, sia stata coerentemente valutata dalla Corte d’Appello, la quale non ha affatto affermato che l’opponibilità dei contratti di affidamento non era stata contestata dalla curatela, essendosi limitata a dare atto che l’esistenza di tali affidamenti era stata pacificamente “considerata” negli atti di parte attrice, circostanza, peraltro, ammessa dalla curatela, pur con le precisazioni e distinguo (per la verità, non proprio persuasivi).

In ogni caso, va osservato che l’ulteriore affermazione della Corte d’Appello secondo cui gli estratti conto avrebbero documentato attività riconducibile a detti affidamenti non è stata specificamente contestata dalla curatela, la quale, peraltro, non si è neppure confrontata con quella parte della sentenza impugnata in cui è stata evidenziata la credibilità ed attendibilità del teste Carlana (che svolgeva mansioni ammministrative all’interno della fallita, e per questo direttamente a conoscenza delle circostanze dallo stesso narrate), il quale aveva riferito di aver più volte assistito a telefonate della banca che chiedeva, in modo graduale, il rientro dell’esposizione debitoria e “non solo di rientrare dalla sconfinamento del fido concesso” (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

3. Con il secondo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 2° legge fall, degli artt. 1362 e 1843 cod. civ., per avere la Corte d’Appello attribuito a parte delle rimesse natura ripristinatoria in virtù dell’affidamento di portafoglio s.b.f., ammettendo così la cumulabilità del fido di cassa con con quello concesso a fronte di presentazione e negoziazione salvo buon fine di effetti.

4. Il motivo è fondato.

E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 13510/2015; conf.

Cass. n. 22597/2017) – cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui, i n tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti, non sussist e la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito.

Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.

La Corte d’Appello ha quindi erroneamente affermato che, in virtù dell’affidamento di portafoglio s.b.f., il conto corrente fosse “coperto” e che le rimesse avessero natura ripristinatoria.

Va, infine, osservato che del tutto inammissibili sono le allegazioni con cui la banca, nel controricorso, afferma che il fido concesso con il portafoglio s.b.f. avrebbe avuto anch’esso la natura di un’apertura di credito.

Si tratta di deduzioni di merito contrastanti con quanto riportato dalla stessa Corte d’Appello, la quale, inequivocabilmente, ha fatto riferimento al fido per portafoglio commerciale salvo buon fine, la cui disciplina è quella descritta dalle sopra citate sentenza di questa Corte.

5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2704, 2697 cod. civ., 67 legge fall., nonché l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..

Si duole l’istituto di credito che la Corte di merito ha ritenuto provata la sua scientia decoctionis valorizzando, da un lato, risultanze documentali non utilizzabili perché non provenienti dalla società fallita e privi di data ( i c.d. bilanci di verifica), e, dall’altro, omettendo di considerare fatti obiettivi decisivi ai fini della esclusione della prova della scientia decoctionis.

In particolare, in primo luogo, i dati emergentidai bilanci di verifica non potevano essere considerati provenienti dalla debitrice, non essendo nemmeno documenti “ufficiali” della Mattiello.

L’opposta affermazione della Corte di Appello si poneva in contrasto con l’art.2702 cod. civ.

Inoltre, neppure risultava provato che quei bilanci di verifica, che erano privi di sottoscrizione, fossero stati oggetto di consegna alla banca e quindi fossero conoscibili, avendo, sul punto, il giudice di secondo grado violato l’art. 2704 cod. civ..

Infine, ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello aveva omesso di considerare una serie di circostanze analiticamente indicate dalla fine di pag. 36 all’inizio di pag. 38 del ricorso che sarebbero state oggetto di discussione tra le parti che, se esaminate, avrebbero comportato una decisione diversa.

6. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che la banca ricorrente incidentale, con l’apparente doglianza di violazioni di legge, in realtà, non fa altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata da entrambi i giudizi di merito in ordine alla scientia decoctionisdell’istituto di credito. [OSCURATO:PERSONA], pur deducendo la violazione degliartt. 2702 e 2704 cod. civ., non critica affatto l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello a tali norme, ma reitera le contestazioni già svolte nei precedenti gradi del giudizio in ordine sia alla provenienza dei bilanci dalla società debitrice, sia alla conoscibilità dei medesimi da parte dell’istituto di credito, circostanze valutate positivamente e valorizzate in modo conforme sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello.

Inammissibile è, inoltre, la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la quale è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non, invece , laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.13395/2018).

Infine, proprio in ragione della presenza, in relazione al requisito della scientia decoctionis, di una c.d. doppia conforme tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, per effetto della quale l’accertamento di fatto del giudice d’appello viene a fondersi con quello del primo giudice, non è deducibile, in virtù del disposto dell’art. 348 ter comma 5° cod. proc. civ., neppure la violazione di cui all’art. 360 comma 5° n. 5 cod. proc. civ. dedotta dall’istituto di credito proprio in relazione alla presunta insussistenza della consapevolezza dello stato di insolvenza della società poi fallita.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, inammissibile il primo nonché il ricorso incidentale, cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5783/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente nonché ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1885/2015 depositata il27/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1885/2015, depositata il 27.07.2015, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 15.11.2011, e in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, ha dichiarato inefficaci ex art 67 comma 2° legge fall. le rimesse effettuate dalla Mattiello s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] in favore del predetto istituto di credito per un importo complessivo di € 129.820,07 (il giudice di primo grado aveva disposto la revoca per il maggior importo di € 308.972,34, avendo ritenuto insussistente l’affidamento invocato dalla Banca e riconosciuto, invece, dalla Corte d’Appello), con conseguente condanna della Banca alla corresponsione in favore della curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] della stessa somma, oltre accessori di legge. Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’esistenza dei fidi era stata pacificamente considerata negli atti della curatela e, inoltre, gli estratti conto documentavano attività riconducibile a detti accordi applicati di fatto dalle parti. Infine, la Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione dell’istituto di credito secondo cui ai fini della individuazione delle rimesse aventi natura ripristinatoria si dovesse tener conto della del conto corrente per presentazione di portafoglio s.b.f. n. 5203/56. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] lino, affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito in giudizio con controricorso, depositando altresì ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2704 e 2719 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 67 comma 2° legge fall.. Si duole la curatela che la Corte d’Appello ha errato nell’applicare il principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. atteso che, già nell’atto di citazione il fallimento Mattiello aveva evidenziato che il rapporto di conto corrente non risultava assistito da alcuna apertura di credito in conto corrente e, a anche nel prosieguo del giudizio, la curatela aveva contestato l’opponibilità dei documenti prodotti da controparte, che, secondo la banca, attestavano la concessione degli affidamenti. Anche nel giudizio di secondo grado era stata contestata, nella comparsa di costituzione in appello, l’esistenza degli affidamenti invocati dalla banca. 2. Il motivo è inammissibile. Va osservato che la stessa curatela, a pag. 13 del ricorso, ha ammesso di aver richiamato nelle proprie difese quanto esposto dal CTU a pag. 6 della propria relazione, in cui era stata evidenziata la diminuzione del fido di cassa, pur negando che intendesse con ciò avvalorare l’esistenza degli affidamenti, volendosi solo prospettare un elemento rilevante ai fini della scientia decoctionis. Non vi è dubbio che tale condotta processuale della curatela, che, da un lato, sotto il profilo oggettivo dell’azione revocatoria, ha negato l’esistenza degli affidamenti, e, dall’altro, in ordine alla scientia decoctionis, ha richiamato nelle proprie difese le argomentazioni con cui il CTU aveva evidenziato la diminuzione del fido di cassa, sia stata coerentemente valutata dalla Corte d’Appello, la quale non ha affatto affermato che l’opponibilità dei contratti di affidamento non era stata contestata dalla curatela, essendosi limitata a dare atto che l’esistenza di tali affidamenti era stata pacificamente “considerata” negli atti di parte attrice, circostanza, peraltro, ammessa dalla curatela, pur con le precisazioni e distinguo (per la verità, non proprio persuasivi). In ogni caso, va osservato che l’ulteriore affermazione della Corte d’Appello secondo cui gli estratti conto avrebbero documentato attività riconducibile a detti affidamenti non è stata specificamente contestata dalla curatela, la quale, peraltro, non si è neppure confrontata con quella parte della sentenza impugnata in cui è stata evidenziata la credibilità ed attendibilità del teste Carlana (che svolgeva mansioni ammministrative all’interno della fallita, e per questo direttamente a conoscenza delle circostanze dallo stesso narrate), il quale aveva riferito di aver più volte assistito a telefonate della banca che chiedeva, in modo graduale, il rientro dell’esposizione debitoria e “non solo di rientrare dalla sconfinamento del fido concesso” (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 3. Con il secondo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 comma 2° legge fall, degli artt. 1362 e 1843 cod. civ., per avere la Corte d’Appello attribuito a parte delle rimesse natura ripristinatoria in virtù dell’affidamento di portafoglio s.b.f., ammettendo così la cumulabilità del fido di cassa con con quello concesso a fronte di presentazione e negoziazione salvo buon fine di effetti. 4. Il motivo è fondato. E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 13510/2015; conf. Cass. n. 22597/2017) – cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui, i n tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti, non sussist e la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza. La Corte d’Appello ha quindi erroneamente affermato che, in virtù dell’affidamento di portafoglio s.b.f., il conto corrente fosse “coperto” e che le rimesse avessero natura ripristinatoria. Va, infine, osservato che del tutto inammissibili sono le allegazioni con cui la banca, nel controricorso, afferma che il fido concesso con il portafoglio s.b.f. avrebbe avuto anch’esso la natura di un’apertura di credito. Si tratta di deduzioni di merito contrastanti con quanto riportato dalla stessa Corte d’Appello, la quale, inequivocabilmente, ha fatto riferimento al fido per portafoglio commerciale salvo buon fine, la cui disciplina è quella descritta dalle sopra citate sentenza di questa Corte. 5. Con l’unico motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2704, 2697 cod. civ., 67 legge fall., nonché l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. Si duole l’istituto di credito che la Corte di merito ha ritenuto provata la sua scientia decoctionis valorizzando, da un lato, risultanze documentali non utilizzabili perché non provenienti dalla società fallita e privi di data ( i c.d. bilanci di verifica), e, dall’altro, omettendo di considerare fatti obiettivi decisivi ai fini della esclusione della prova della scientia decoctionis. In particolare, in primo luogo, i dati emergentidai bilanci di verifica non potevano essere considerati provenienti dalla debitrice, non essendo nemmeno documenti “ufficiali” della Mattiello. L’opposta affermazione della Corte di Appello si poneva in contrasto con l’art.2702 cod. civ. Inoltre, neppure risultava provato che quei bilanci di verifica, che erano privi di sottoscrizione, fossero stati oggetto di consegna alla banca e quindi fossero conoscibili, avendo, sul punto, il giudice di secondo grado violato l’art. 2704 cod. civ.. Infine, ad avviso della ricorrente, la Corte d’Appello aveva omesso di considerare una serie di circostanze analiticamente indicate dalla fine di pag. 36 all’inizio di pag. 38 del ricorso che sarebbero state oggetto di discussione tra le parti che, se esaminate, avrebbero comportato una decisione diversa. 6. Il motivo è inammissibile. Va osservato che la banca ricorrente incidentale, con l’apparente doglianza di violazioni di legge, in realtà, non fa altro che svolgere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti ed una differente valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata da entrambi i giudizi di merito in ordine alla scientia decoctionisdell’istituto di credito. [OSCURATO:PERSONA], pur deducendo la violazione degliartt. 2702 e 2704 cod. civ., non critica affatto l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello a tali norme, ma reitera le contestazioni già svolte nei precedenti gradi del giudizio in ordine sia alla provenienza dei bilanci dalla società debitrice, sia alla conoscibilità dei medesimi da parte dell’istituto di credito, circostanze valutate positivamente e valorizzate in modo conforme sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello. Inammissibile è, inoltre, la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., la quale è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non, invece , laddove, come nella specie, oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n.13395/2018). Infine, proprio in ragione della presenza, in relazione al requisito della scientia decoctionis, di una c.d. doppia conforme tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, per effetto della quale l’accertamento di fatto del giudice d’appello viene a fondersi con quello del primo giudice, non è deducibile, in virtù del disposto dell’art. 348 ter comma 5° cod. proc. civ., neppure la violazione di cui all’art. 360 comma 5° n. 5 cod. proc. civ. dedotta dall’istituto di credito proprio in relazione alla presunta insussistenza della consapevolezza dello stato di insolvenza della società poi fallita. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, nei limiti di cui in motivazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, inammissibile il primo nonché il ricorso incidentale, cassa
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