CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9207-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 'TRITANO, FABIO 'TRITANO; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimate- avverso la sentenza n. 2835/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro l'estratto di ruolo, chiesto ed ottenuto in data 17/3/2016, deducendo di non aver mai ricevuto notifica delle cartelle di pagamento ed eccependo l'invalidità delle stesse per essere l'Ufficio decaduto dall'esercizio della pretesa e per essere il credito fiscale prescritto. 2.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso sul presupposto della correttezza delle notifiche delle due cartelle di pagamento. 3.Sull'impugnazione del contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria rigettava l'appello confermando che la documentazione prodotta in primo grado smentiva l'assunto della ricorrente circa l'omessa notifica delle cartelle. 4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo. L'Agenzia delle Entrate e l'Agente di Riscossione sono rimasti intimati. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio Ric. 2020 n. 09207 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione dell'alt 360 1 comma nr 5 per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dall'effettiva residente anagrafica. 2 Il ricorso è inammissibile stante l'applicabilità alla sentenza impugnata della regola della pronuncia c.d. «doppia conforme» di cui all'art. 348 ter cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis poiché il gravame è stato proposto il 19/7/2017), e della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (essendo stata la sentenza di appello depositata il 3 /9/2019). In particolare, la doglianza è inammissibile in quanto contravviene al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui nell'ipotesi, come quella che ci occupa, di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di legittimità in materia tributaria, ovvero al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 L del 2014), il ricorrente YrT cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; n. 26774 del 2016). 2.2 Al riguardo il contribuente non ha nertache prospettato la diversità « questio facti» esaminata dalle due Commissioni di merito. 2.3 II ricorso va dichiarato inammissibile , Ric. 2020 n. 09207 sez. MT - ud. 26-01-2022 -3- 3 Nulla è da statuire sulle spese non avendo le controparti svolto attività difensiva. PQM La Corte, Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio [OSCURATO:PERSONA]. L cio Napolitano i!. ; r) i L V [OSCURATO:PERSONA] ( - 7 7 1,1„, CA.NCILLLERr. I •,i'...(-'