CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10539/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Brescia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia in data 9/11/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23,comma 8, Dl. 137/2020; -udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; -lette le conclusioni rassegnate dal difensore delle costituite parti civili, CONAI e COREPLA, con allegata nota spese; -lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Brescia riformava parzialmente la decisione del locale Tribunale in data 20/1/2020 limitatamente all'importo della provvisionale riconosciuta alle costituite parti civili e confermava nel resto la sentenza impugnata che aveva 1 cp),_ riconosciuto il Digiglio colpevole dei delitti di truffa e appropriazione indebita in danno del Consorzio ambientale CONAI, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 La manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 649 cod.proc.pen. quantomeno in relazione al reato di truffa aggravata in rapporto al reato ex art. 8 d.lgs 74/2000 commesso con le medesime fatture. L'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale circa la configurabilità del reato di truffa aggravata. La difesa evidenzia che con riguardo al medesimo periodo cui si riferiscono le contestazioni a giudizio e alle stesse fatture l'imputato, amministratore della D.G.N. , è stato irrevocabilmente condannato per i reati di cui agli artt. 8 e 5 D.Igs n. 74/2000. La Corte d'Appello ha ritenuto l'insussistenza dell'eccepito bis in idem sebbene i tre reati addebitati al ricorrente risultino commessi contestualmente, utilizzando i medesimi documenti. Secondo il ricorrente la determinazione della Corte territoriale è erronea poiché i destinatari delle fatture emesse dalla DGN Commerciale erano consapevoli della non genuinità dei documenti che inserivano in contabilità, situazione logicamente e giuridicamente incompatibile con gli artifizi e raggiri che l'imputato avrebbe posto in essere esponendo nelle fatture il contributo CONAI nonostante la mancata iscrizione dell'emittente al consorzio. Aggiunge, inoltre, che il CONAI è stato erroneamente indicato quale soggetto truffato e legittimato a proporre querela sebbene per il periodo 3/5/2015 -16/2/2016 difettasse il requisito dell'iscrizione al consorzio e gli unici soggetti ai quali le fatture sono state consegnate sono le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ogni caso il CONAI non ha dimostrato che queste ultime ditte abbiano richiesto il contributo pagato alla DGN Commerciale; 2.2 la violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla congruità e proporzionalità della pena e al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati. Il difensore lamenta l'illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati fiscali e quelli oggetto dell'odierno giudizio nonostante i fatti che hanno dato luogo alle diverse contestazioni siano i medesimi. Sostiene, inoltre, che la Corte di merito non ha considerato al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche l'atteggiamento collaborativo dell'imputato in fase di indagini e lo svolgimento di regolare attività lavorativa. 2 ci- [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di merito (pag. 5), pur escludendo la medesimezza del fatto, ha riconosciuto che esiste una parziale "incompatibilità oggettiva" fra i fatti giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 12/7/2018 e quelli a giudizio, che riverbera sull'entità del profitto conseguito e sul correlativo danno, provvedendo, pertanto, alla rideterminazione di siffatti importi e riducendo le somme liquidate a titolo di provvisionale. 1.1 Come chiarito dal P.g. presso la Corte d'Appello di Brescia nella requisitoria scritta i fatti irrevocabilmente giudicati ex art. 8 D. Lgs 74/2000 concernono solo quattro fatture, e precisamente le fatture 16 e 134 del 2015 e 12 e 57 del 2016, mentre nell'odierno processo la contestazione concerne 150 fatture emesse nell'anno 2015 e 69 emesse nel 2016. Orbene, poiché nel processo concernente le violazioni finanziarie si è accertato con riferimento ai quattro documenti sopraprecisati che la ditta DGN, agendo da interposto occulto, aveva emesso fattura per operazioni mai poste in essere nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della Aires onde consentire di dissimulare acquisti in nero effettuati dalle destinatarie, correttamente la Corte territoriale ha escluso che siffatte condotte potessero essere sussunte nelle fattispecie di truffa e appropriazione indebita contestate al prevenuto, difettando la materiale cessione di beni cui si ricollega l'obbligo di versamento da parte degli acquirenti del contributo ambientale destinato al CONAI. La difesa non si confronta con il percorso argomentativo dei giudici territoriali reiterando l'eccezione di giudicato in assenza dei presupposti giuridici, non essendo nella specie ravvisabile l'idem factum sibbene ed esclusivamente un illecito concorrente, le cui connotazioni giuridiche risultano incompatibili con parte delle condotte a giudizio, imponendo una delimitazione interna della regiudicanda. 2. La questione in ordine alla legittimazione del CONAI alla querela è reiterativa di rilievi già proposti e disattesi con congrua motivazione fin dal primo grado. Il Tribunale, infatti, ha in dettaglio ricostruito la disciplina e gli scopi perseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] imballaggi (CONAI) alla luce delle disposizioni dettate dal D.Igs n. 152 del 3/4/2006, evidenziando la natura obbligatoria dell'iscrizione al consorzio, le modalità di prelievo del contributo ambientale da parte del consorziato produttore di imballaggi in sede di prima cessione ad un utilizzatore ed evidenziando l'esistenza di un vincolo di destinazione in relazione al contributo ambientale esatto. La divaricazione tra il soggetto passivo della condotta fraudolenta e il soggetto in concreto danneggiato dalla disposizione patrimoniale è evenienza ben nota nella giurisprudenza di legittimità che ha in più occasioni statuito che l'integrazione del reato di truffa non implica la necessaria identità fra la persona indotta in errore e la persona offesa, e cioè titolare 3 k5,- dell'interesse patrimoniale leso, ben potendo la condotta fraudolenta essere indirizzata ad un soggetto diverso dal titolare del patrimonio, sempre che sussista il rapporto causale tra induzione in errore e gli elementi del profitto e del danno (Sez. 2, n. 43119 del 21/10/2021, Rv. 282304;n. 39958 del 19/07/2018, Rv. 273820; n. 2281 del 06/10/2015, dep. 2016, Rv. 265773; n. 43143 del 17/07/2013, Rv. 257495). Nel caso a giudizio la p.o. non è identificabile, come vorrebbe la difesa, nei rappresentanti delle società che hanno versato il contributo ambientale al momento dell'acquisto di imballaggi o beni similari, essendo dagli stessi, comunque, dovuto il versamento effettuato in quanto collegato alla natura dell'operazione commerciale, ma nel CONAI, avendo l'imputato riscosso un importo vincolato nella destinazione, dapprima senza essere iscritto al consorzio, successivamente in costanza di adesione, in entrambi i casi senza riversare il corrispettivo all'ente destinatario ex lege. 3. Anche le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche sono destituite di pregio, avendo i giudici d'appello evidenziato l'assenza di elementi atti a giustificare l'invocata mitigazione sanzionatoria a fronte di un gravame connotato da estrema genericità. 3.1 Ad avviso della Corte deve trovare, invece, accoglimento la doglianza inerente il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli di natura fiscale irrevocabilmente giudicati con sentenza n.329/2018. I giudici d'appello hanno disatteso la richiesta difensiva facendo leva sulla diversa tipologia dei reati/senza valutare gli altri indici eventualmente sintomatici della riconducibilità degli illeciti al medesimo disegno criminoso. Questa Corte in proposito ha in più occasioni precisato che l'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 266413; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Rv. 254809), ulteriormente chiarendo che, al fine del riconoscimento del vincolo, è sufficiente la constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156). Nella specie la sentenza impugnata non ha valutato, oltre alla concentrazione temporale delle condotte, la riferibilità delle stesse all'attività imprenditoriale dell'imputato e le modalità esecutive affini, in quanto gli illeciti risultano realizzati operando in entrambi i casi sul sistema della fatturazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo al denegato riconoscimento del vincolo della continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia. Le residue censure debbono essere, invece, dichiarate inammissibili con conseguente irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità del prevenuto. 4 u 4.1 Non può accedersi alla richiesta di liquidazione delle spese formulata dal difensore delle costituite parti civili CONAI e COREPLA. [OSCURATO:PERSONA] (n. 877 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2023, Rv. 283886) in motivazione hanno ribadito, in conformità ai principi già affermati da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. Nel caso in esame le parti civili si sono limitate a rassegnare per iscritto le conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la liquidazione della nota spese, senza svolgere alcuna attività diretta a confutare le ragioni esposte dal ricorrente a tutela della pretesa risarcitoria e non fornendo alcun utile contributo alla decisione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al vincolo della continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'accertamento di responsabili