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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 ottobre 2022

Cassazione n. 14540/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2792/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (CDVMLN66L60Z6 04Y), elettivamente domiciliato in Roma, Via s. [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (00902170018), in proprio e quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.); –intimata – avverso la sentenza n. 14744/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore; rilevatoche il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per accettazione dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2792/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (CDVMLN66L60Z6 04Y), elettivamente domiciliato in Roma, Via s. [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (00902170018), in proprio e quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.); –intimata – avverso la sentenza n. 14744/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/10/2022;letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dal difensore; rilevatoche il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per accettazione dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dall’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso
Decreto Cassazione n. 14540/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris