CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 1966
Cassazione n. 40919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 2 febbraio 2021, la corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Cagliari del 6 febbraio 2020 dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di appropriazione indebita commessi sino al 15 febbraio 2013 e riduceva la pena per i rimanenti episodi a venti giorni di reclusione ed C 100,00 di multa confermando le statuizioni civili. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva: - inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità nel giudizio di primo grado con particolare riferimento alla violazione degli artt. 516, 517 cod.proc.pen. poiché l'errata contestazione della recidiva reiterata, in relazione a due sentenze ex art. 444 cod.proc.pen. per reati estinti, aveva determinato la procedibilità d'ufficio per il reato ed aveva precluso all'imputato ra possibilità di richiedere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 162 ter cod.pen.; al proposito rappresentava che il procedimento era in corso quando la modifica introdotta con il decreto legislativo 36 del 2018 aveva esteso la procedibilità a querela per tutti i casi di cui all'art. 646 cod.pen. anche aggravati ex art. 61 n. 11 cod.pen. e doveva quindi ritenersi che la contestazione errata iniziale della recidiva reiterata e la mancata modifica dell'imputazione da parte del P.M. avevano leso il diritto di difesa; - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 521 comma secondo cod.proc.pen. poiché il giudice aveva accertato che il fatto era diverso rispetto a quello descritto in imputazione quanto alla recidiva, rendendo così il reato procedibile a querela soggetta a remissione, e gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi al P.M.; la nullità era stata eccepita dinanzi la corte di appello che aveva omesso di motivare; - violazione di legge quanto alla erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 162 ter cod.pen. che era stata esclusa dalla corte di appello sulla base di valutazioni errate posto che l'applicazione dell'istituto presuppone la rituale richiesta dell'imputato resa impossibile dalla contestazione; - violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. anche in relazione al giudizio di impugnazione posto che avendo accertato l'erroneità della contestazione della recidiva il giudice di appello avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M.; - violazione della disciplina dettata dall'art. 23 bis del DL 137/2020 quanto allo svolgimento dell'udienza cartolare in sede di appello posto che il procuratore generale non aveva fatto pervenire le proprie conclusioni entro il termine previsto e le stesse non erano state comunicate alla difesa che avrebbe avuto facoltà di replica, essendosi dato atto che le richieste dell'accusa erano state depositate lo stesso giorno dell'udienza; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta tempestività della querela che era stata depositata soltanto 1'8 marzo 2014 benchè i fatti fossero noti già ad ottobre del 2013; al proposito deduceva che nel corso del procedimento gli atti di costituzione di parte civile ritenuti decisivi dal giudice di appello per la procedibilità erano stati depositati soltanto I'll maggio 2017 e quindi oltre il termine previsto dall'art. 124 cod.pen. ed oltre il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del DL 36/2018 né era stata attivata la procedura di informazione della persona offesa; - vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità basata dal giudice di appello su documenti non indicati; - difetto di motivazione quanto alla circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cocl.pen. poiché pur avendo il giudice di secondo grado dato atto dell'avvenuto risarcimento del danno non aveva applicato d'ufficio la predetta circostanza; - vizio di motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso non è manifestamente infondato con la conseguenza che la prosecuzione del rapporto processuale anche durante la pendenza del giudizio di legittimità impone la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione che, ai sensi dell'art. 129 cod.oroc.pen. il giudice deve rilevare. Ed invero i giudici di primo e secondo grado hanno dato atto che la recidiva contestata nella forma reiterata non avrebbe potuto essere elevata a carico del Serra avuto riguardo all'avvenuta estinzione dei reati per i quali erano state pronunciate due sentenze di patteggiamento; proprio aderendo a tale prospettazione difensiva, il giudice di primo grado qualificava la recidiva come semplice e la riteneva subvalente rispetto alle attenuanti generiche. Tuttavia, già con i motivi di appello, la difesa dell'imputato aveva sollevato la questione della impossibilità per tale errata contestazione di accedere all'istituto di cui all'art. 162 ter cod.pen. avuto riguardo alla contestazione della recidiva in forma reiterata. Invero deve ricordarsi al proposito come secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (Sez. U - , n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262 - 01). Accertata però che la recidiva esattamente contestabile nel caso in esame era quella semplice, il reato diveniva certamente procedibile a querela di parte; invero a seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. In motivazione la Corte ha affermato come, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs n. 35 del 2018 anche l'appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n.11 cod.pen. è divenuta fattispecie penale procedibile soltanto a querela di parte; in particolare l'art. 10 del suddetto decreto legislativo ha espressamente disposto che:" All'articolo 646 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, il terzo comrna e' abrogato". E poiché il suddetto terzo comma prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal primo comma, sia nei casi previsti dal secondo comma dello stesso articolo 646 cod_pen. (cose possedute in deposito), sia ove ricorresse l'aggravante comune dell'art. 61 n.11 cod.pen. (fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc...). il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa" (Sez. 2 - , n. 225 del 08/11/2018, Rv. 274734 - 01 Ne deriva pertanto affermare che in astratto al reato contestato al Serra, come pure sostenuto dai motivi di ricorso, poteva applicarsi la disciplina della causa di estinzione per condotte riparatorie di cui all'art. 162 ter cod.pen. e di ciò avrebbe dovuto dare atto il giudice di secondo grado; al proposito è stato affermato che la richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per riparazione del danno prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge; e nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva omesso di considerare l'offerta reale effettuata dall'imputato nel giudizio d'appello, dopo l'entrata in vigore dell'istituto (Sez. 5 - , n. 27624 del 17/05/2019, Rv. 276895 - 01). Posto quindi che il giudice di appello investito del rituale motivo di gravame avrebbe dovuto valutare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 ter cod.pen. anchékla fase del giudizio di secondo grado, il motivo proposto non appare manifestamente infondato. Alla luce della predette considerazioni, pertanto, la prosecuzione del rapporto processuale anche dinanzi a questo giudice di legittimità ha comportato l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione. Ed invero gli ultimi fatti contestati al ricorrente attengono a condotte poste in essere il 2 maggio 2013 cosicchè pur sommati i periodi di sospensione per COVID il termine massimo è comunque decorso. Devono essere confermate le statuizioni civili dell'impugnata sentenza posto che non sussiste la lamentata nullità della sentenza di primo grado avuto riguardo alla diversa recidiva ritenuta trattandosi di circostanza accessoria il fatto che non ha determinato alcuna immutazione degli elementi essenziali della contestazione. Il motivo sulla responsabilità è poi generico in quanto la sentenza di appello richiama quella di primo grado con la quale costituisce un unico apparato argomentativo così che l'affermazione di responsabilità può ritenersi fondata sul corretto esame delle emergenze processuali. Infine anche la doglianza in punto svolgimento dell'udienza in sede di appello non è fondato avuto riguardo all'orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convert to in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti del procedimento. (Sez. 4 - , n. 35057 del 17/11/2020, Rv. 280388 - 01 Gli altri motivi rimangono assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.