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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30485/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cessazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 12 aprile 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di To- rino il 10 dicembre 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente 1'8 ottobre 2019 sostanza stupefacente denominata crack, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla rico- nosciuta recidiva qualificata, alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustifica- tivo, e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo, ingiusto ed illegittimo siccome in contrasto con la finalità rieducativa della pena costituzionalmente prescritta.

Chiede, pertanto, l'annulla- mento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La doglianza, strutturata in maniera generica e costruita in fatto, attiene al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni, avendo la Corte di appello (alla p. 3) valorizzato la gravità del fatto ed i plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato.

Il motivo si risolve, inoltre nella mera reiterazione di tema già posto con l'atto di appello e già adeguatamente affrontato e risolto nella sentenza impu- gnata.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di ufficio, per la cessazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 12 aprile 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di To- rino il 10 dicembre 2020, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto illecitamente 1'8 ottobre 2019 sostanza stupefacente denominata crack, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla rico- nosciuta recidiva qualificata, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscua- mente violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustifica- tivo, e difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivamente severo, ingiusto ed illegittimo siccome in contrasto con la finalità rieducativa della pena costituzionalmente prescritta. Chiede, pertanto, l'annulla- mento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La doglianza, strutturata in maniera generica e costruita in fatto, attiene al trattamento punitivo benché lo stesso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni, avendo la Corte di appello (alla p. 3) valorizzato la gravità del fatto ed i plurimi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato. Il motivo si risolve, inoltre nella mera reiterazione di tema già posto con l'atto di appello e già adeguatamente affrontato e risolto nella sentenza impu- gnata. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così de
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