CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31822-2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 29 luglio 1979, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorsodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro -Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore; -Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; -intimati - avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 26 maggio 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 2858/21, di terza proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D.Lgs. 286/1998;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/1/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale può essere così riassunta sulla base della ricostruzione operata nel ricorso introduttivo. 1.1 Eromsele, cittadino nigeriano, riceveva un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Padova in data 28 aprile 2020 e il 26 febbraio 2021 gli veniva notificato un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 1°marzo 2021 e prorogato il 26 marzo 2021 e il 26 aprile 2021. In data 25 maggio 2021 la Questura di Torino avanzava istanza di terza proroga del trattenimento di Eromsele in quanto “permangono le condizioni di cui all’art. 14 comma 1 del medesimo D.L.vo, come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga”. [OSCURATO:PERSONA] di Pace accoglieva la richiesta di terza proroga del trattenimento. 2. Il provvedimento, pubblicatoil 26.5.2021, è statoimpugnatoda EROMSELE Lightcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi . Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 14, c. 5, D. Lgs. n. 286/98, 15, parr. 3, 5 e 6, Direttiva 2008/115/CE 286/98, in relazione alla mancanza degli elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di terza proroga del trattenimento. Osserva il ricorrente che, in tema di durata del trattenimento del cittadino straniero presso un C.P.R., l'art. 14, c. 5, D.Lgs. 286/98, stabilisce che “la convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di identificazione edi espulsione non può essere superiore a novanta giorni”. L'inequivoco disposto normativo impone- evidenzia dunque il ricorrente - , per la seconda proroga del trattenimento, e per quelle eventualmente successive, la sussistenza di “elementi concreti checonsentano di ritenere probabile l'identificazione” dello straniero trattenuto ovvero la verifica che il mantenimento della misura “sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio”, circostanze non previste ai fini della prima proroga.Aggiunge il ricorrente che dall’esame degli atti odierni, a seguito della convalida e della prima proroga del trattenimento, nonera emerso alcun elemento “concreto” volto alla “probabile” identificazione del medesimoin quanto la Questura di Torino aveva fonda to la propria istanza sulla richiesta di identificazione inoltrata al Ministero dell’Interno il 2 marzo 2021, vale a dire quasi tre mesi prima dell’udienza di proroga (tenuta il 26 maggio 2021), e già utilizzata per richiedere la prima e la seconda proroga del trattenimento, senza allegare alcun riscontro né seguito a tale invio. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino aveva dunque prorogato il termine di trattenimento in modo illegittimo in quanto “la P.A.”si era “ attivata ” ed era “ in attesa di risposta”. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, per la proroga del trattenimento in assenza dei presupposti di leggeed in relazione alla mancata prova di un accordoin materia di rimpatri tra Italia e Nigeria. 3.1 I due motivi di ricorso –che possono essere esaminati congiuntamente – sono in realtà fondati. In realtà, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata alla udienza fissata per la decisione sull'istanza di proroga, ovvero l’omessa considerazione della mancanza degli elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione dello straniero in sede di terza proroga e l’illegittimità del trattenimento in ragione della mancanza dei presupposti applicativi richiesti dalle norme sopra citate e della mancata prova di un accordi bilaterale italo- nigeriano per il rimpatrio. Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il giudice di pace di Tornio, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile preventivamente predisposta: "Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano". Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristalizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente (così dovendosi riqualificare il vizio denunciato dal ricorrente e sopra ricordato in premessa), motivazione che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prende alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla suaattenzione. 3.2 Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il tra ttenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322 ; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n. 82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064). E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021). Più in particolare, la disciplina normativa relativa alla seconda proroga, disciplinata dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 268/1998, prevede presupposti diversi e più stringenti rispetto a quelli sottostanti alla prima proroga, non essendo sufficiente, come per la prima, la sussistenza di «gravi difficoltà per l'accertamento dell'identità del trattenuto o per l'acquisizione di documenti per il viaggio», ma essendo necessaria, per converso, che siano emersi «elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio», con un conseguente onere motivazionale inerente alla specificità dei presupposti di legge, che nel caso in esame non è stato minimamente assolto. 3.3 Nel caso di specie, invece, il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n. 20883). Alla ritenuta fondatezza dei primi due motivi di ricorso consegue la cassazione del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato e, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta, la decisione nel merito della causa, con il necessario annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento dello straniero.Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento del ricorrente. Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per i compensi, in euro 1.200 per il giudizio di merito ed euro 2.100,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese f