CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 42018/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], d'ufficio avverso la sentenza n. 17710/2019 del 29/10/2019 del Tribunale di Roma, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 di. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato in data 05/10/2021 memoria scritta di replica alle conclusioni della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascrittogli per la non punibilità dell'imputato in ragione della particolare tenuità del fatto. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di Cederlund 3ohannes viene proposto ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. 2.1. Primo motivo: violazione ed erronea applicazione dell'art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen. per pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento nonostante il dissenso dell'imputato alla declaratoria di improcedibilità (avendo concluso chiedendo l'emissione di sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato) ed in assenza dei presupposti richiesti dalla norma. 2.2. Secondo motivo: violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. per omessa sospensione del procedimento in mancanza di atti idonei a ritenere la conoscenza del processo da parte dell'imputato irreperibile e, come tale, totalmente ignaro dell'esistenza del procedimento a proprio carico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento ad entrambi i motivi proposti. 2. In relazione al primo fondato motivo di ricorso, evidenzia il Collegio come il giudice di primo grado abbia pronunciato sentenza predibattimentale ex art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. nonostante l'inequivoco dissenso della difesa del ricorrente che, invitata a concludere, aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per l'adozione di una sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è necessario che l'imputato medesimo ed il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale (cfr., Sez. 4, n. 25539 del 18/10/2016, dep. 2017, Andrei, Rv. 270090-01; Sez. 2, n. 12305 del 15/03/2016, Panariello, Rv. 266493-01; Sez. 5, n. 28660 del 04/02/2016, Manole, Rv. 267360-01; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265446- 01), e ciò in quanto le parti potrebbero avere interesse ad un diverso esito del procedimento (l'imputato, infatti, potrebbe mirare all'assoluzione nel merito, a una diversa formula di proscioglimento onde evitare l'iscrizione nel casellario giudiziale della dichiarazione di non punibilità in parola ovvero alla prescrizione). Peraltro, quand'anche si volesse ritenere come non indispensabile il dissenso dell'imputato, al fine di accertare la sussistenza del fatto di particolare tenuità, si sarebbe comunque reso necessario procedere al dibattimento, non potendo il giudice pronunciare nel merito sulla base dei soli atti ab origine presenti nel fascicolo del dibattimento (capo d'imputazione e notitia criminis valutabile al solo fine della procedibilità) non risultando dal verbale alcuna concordata acquisizione di atti tra le parti che potesse consentire al giudice quella "conoscenza indispensabile" per emettere sentenza di merito. 3. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso. Risulta dagli atti come l'imputato fosse irreperibile e che il decreto di citazione a giudizio gli fosse stato notificato a norma dell'art. 169 cod. proc. pen. Il processo, inoltre, non risulta essere stato sospeso a norma dell'art. 420-quater cod. proc. pen., né vi è prova che l'imputato sia stato effettivamente informato dell'esistenza di un procedimento penale onde garantirgli l'effettiva conoscenza dello stesso e la sua libera scelta di non parteciparvi. Infine, la clausola di salvezza "e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129" di cui all'art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen. non può applicarsi con applicazione estensiva all'ipotesi di sentenza ex art. 131-bis cod. pen., in quanto tale decisione non contiene formule ampiamente liberatorie, bensì tanto l'accertamento del fatto quanto la riferibilità dello stesso all'imputato. 4. Da qui la doverosità dell'annullamento della sentenza impugnata con ordine di trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il giudizio P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il giudizio. Così deciso in Roma il 07/10/2021. Il Consigliere estensore Il PresidejiSte Andrea P