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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 30788/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 18 dicembre 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli di cui agli artt. 590, commi primo e secondo, e 583, comma primo, cod. pen. e ha confermato la statuizione di condanna del predetto al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA].

L'addebito formulato nei confronti del Raiconi consiste nell'aver trattato una le- sione muscolare di primo grado al bicipite femorale subita dal Rigoli mediante l'ap- plicazione di elettrodi dell'apparecchio elettrostimolatore ARP sulla coscia sinistra, aumentandone progressivamente la potenza elettrica fino a raggiungere quella mas- sima, nonostante tale procedura provocasse lancinanti dolori alla persona offesa, omettendo di monitorare la corretta applicazione della terapia effettuata, tanto da provocare un aggravamento delle lesioni precedentemente riportate e tali da arre- cargli lesioni personali gravi (in Firenze il 19 novembre 2012).

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di primo grado, rilevando che l'art. 4, comma 1, lett. a), d.

Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui esclude la competenza del Giudice di Pace in caso di lesioni colpose ri- conducibili a colpa professionale, concerne esclusivamente chi esercita una delle pro- fessioni intellettuali disciplinate dall'art. 2229 cod. civ. e che, solo dalla data di en- trata in vigore della

I. 11 gennaio 2018, n. 3, (legge Lorenzin) era stato istituito il relativo ordine professionale dei terapisti.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza del Tribunale, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 6 cod. proc. pen. e 4, comma primo, lett.

A), d.

Lgs. n. 274 del 2000.

Si deduce che il Tribunale ha erroneamente dichiarato la competenza per materia del Giudice di Pace, escludendo la configurabilità di una fattispecie di colpa profes- sionale in caso di responsabilità del fisioterapista.

2.2. Violazione dell'art. 11 disp. prel. cod. civ..

Si osserva che è stata operata un'erronea commistione tra le regole di compe- tenza per materia e il principio del divieto di retroattività della legge penale sostan- ziale.

Persino a voler seguire l'impostazione del Giudice di Pace, secondo cui la com- petenza a conoscere la responsabilità penale del fisioterapista fosse sopravvenuta a seguito dell'introduzione della nuova normativa, gli atti dovevano essere restituiti al P.M., affinché esercitasse l'azione dinanzi al Tribunale competente.

2.3. Violazione degli artt. 15 e 590 sexies cod. pen..Si rileva che la sentenza impugnata è priva di ogni esame del grado della colpa, non considerando l'esclusione della responsabilità per colpa lieve ex art. 590 sexies cod. pen..

2.4. Nella memoria difensiva, il Raiconi espone ulteriori argomentazioni a soste- gno del proprio assunto e si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Va premesso che, in tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, escludono la com- petenza del giudice di pace, per colpa professionale deve intendersi soltanto quella di chi eserciti una delle professioni intellettuali, come previste e disciplinate dagli artt.2229 cod. civ., e non quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attività (Sez. 4, n. 17573 del 23/02/2010, Arcomano, Rv. 247090; Sez. 1, n. 41203 del 23/11/2006, Confl. comp. in proc.

Peracchi, Rv. 236001).

Il tenore letterale delle disposizioni in esame e la collocazione degli incisi conte- nuti, rispettivamente, nell'art. 4, lett. a) e nell'art. 590, comma quinto, cod. pen., inseriti al termine della tassativa elencazione delle ipotesi di esclusione della compe- tenza per materia del Giudice di pace, consentono di affermare che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza dello stesso unicamente i casi di lesioni personali di maggiore rilievo - quanto alle conseguenze - connessi all'inosservanza delle norme antinfortunistiche o in materia di igiene del lavoro o, infine, alla nozione di colpa professionale, quale desumibile dai normali criteri dì valutazione della colpa dettati dall'art. 43 cod. pen. e dall'art. 2229 cod. civ. (Sez. 1, 16 marzo 2004, nr. 22712, confl. comp. in proc.

Cora, Rv. 228511).

Ciò posto, la fattispecie in esame concerne l'imputazione per imprudenza, impe- rizia o negligenza di un sanitario nell'ambito di un'attività professionale qualificata, connotata dalla prevalenza dell'elemento intellettuale della conoscenza della patolo- gia dalla quale il paziente risultava affetto e della scelta della terapia da sommini- strare.

L'applicazione degli elettrodi dell'apparecchio stimolatore da parte del Raiconi al Rigoli concerne una delle tipiche manifestazioni di esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.

Le disposizioni di cui agli artt. 2229 e 2231, comma primo, cod. civ. non preve- dono che, per qualificare una certa attività lavorativa come professione intellettuale occorra la gia previsione un albo.Il D.M. 14 settembre 1994, n. 741 aveva descritto il fisioterapista come l'opera- tore sanitario che svolge in via autonoma gli interventi di prevenzione, cura e riabili- tazione e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie e tale figura pro- fessionale era riconosciuta anche da altre normative, quali la L. 10 agosto 2000, n. 251, la L. 10 febbraio 2006, n. 43 e il d.

Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30.

Non può soste- nersi che l'attività di fisioterapista abbia assunto natura professionale solo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino di tale materia di cui alla

I. 11 gennaio 2018, n. 3 (legge Lorenzin) e alla

I. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli).

La competenza a procedere, quindi, spettava al Tribunale in composizione mo- nocratica e non al Giudice di Pace.

Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

2. Per tali ragioni e stante l'intervenuta prescrizione del reato contestato, la sen- tenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la rego- lamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio al giudice civile competente;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 18 dicembre 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli di cui agli artt. 590, commi primo e secondo, e 583, comma primo, cod. pen. e ha confermato la statuizione di condanna del predetto al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. L'addebito formulato nei confronti del Raiconi consiste nell'aver trattato una le- sione muscolare di primo grado al bicipite femorale subita dal Rigoli mediante l'ap- plicazione di elettrodi dell'apparecchio elettrostimolatore ARP sulla coscia sinistra, aumentandone progressivamente la potenza elettrica fino a raggiungere quella mas- sima, nonostante tale procedura provocasse lancinanti dolori alla persona offesa, omettendo di monitorare la corretta applicazione della terapia effettuata, tanto da provocare un aggravamento delle lesioni precedentemente riportate e tali da arre- cargli lesioni personali gravi (in Firenze il 19 novembre 2012). Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di primo grado, rilevando che l'art. 4, comma 1, lett. a), d. Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui esclude la competenza del Giudice di Pace in caso di lesioni colpose ri- conducibili a colpa professionale, concerne esclusivamente chi esercita una delle pro- fessioni intellettuali disciplinate dall'art. 2229 cod. civ. e che, solo dalla data di en- trata in vigore della I. 11 gennaio 2018, n. 3, (legge Lorenzin) era stato istituito il relativo ordine professionale dei terapisti. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza del Tribunale, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 6 cod. proc. pen. e 4, comma primo, lett. A), d. Lgs. n. 274 del 2000. Si deduce che il Tribunale ha erroneamente dichiarato la competenza per materia del Giudice di Pace, escludendo la configurabilità di una fattispecie di colpa profes- sionale in caso di responsabilità del fisioterapista. 2.2. Violazione dell'art. 11 disp. prel. cod. civ.. Si osserva che è stata operata un'erronea commistione tra le regole di compe- tenza per materia e il principio del divieto di retroattività della legge penale sostan- ziale. Persino a voler seguire l'impostazione del Giudice di Pace, secondo cui la com- petenza a conoscere la responsabilità penale del fisioterapista fosse sopravvenuta a seguito dell'introduzione della nuova normativa, gli atti dovevano essere restituiti al P.M., affinché esercitasse l'azione dinanzi al Tribunale competente. 2.3. Violazione degli artt. 15 e 590 sexies cod. pen..Si rileva che la sentenza impugnata è priva di ogni esame del grado della colpa, non considerando l'esclusione della responsabilità per colpa lieve ex art. 590 sexies cod. pen.. 2.4. Nella memoria difensiva, il Raiconi espone ulteriori argomentazioni a soste- gno del proprio assunto e si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, escludono la com- petenza del giudice di pace, per colpa professionale deve intendersi soltanto quella di chi eserciti una delle professioni intellettuali, come previste e disciplinate dagli artt.2229 cod. civ., e non quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attività (Sez. 4, n. 17573 del 23/02/2010, Arcomano, Rv. 247090; Sez. 1, n. 41203 del 23/11/2006, Confl. comp. in proc. Peracchi, Rv. 236001). Il tenore letterale delle disposizioni in esame e la collocazione degli incisi conte- nuti, rispettivamente, nell'art. 4, lett. a) e nell'art. 590, comma quinto, cod. pen., inseriti al termine della tassativa elencazione delle ipotesi di esclusione della compe- tenza per materia del Giudice di pace, consentono di affermare che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza dello stesso unicamente i casi di lesioni personali di maggiore rilievo - quanto alle conseguenze - connessi all'inosservanza delle norme antinfortunistiche o in materia di igiene del lavoro o, infine, alla nozione di colpa professionale, quale desumibile dai normali criteri dì valutazione della colpa dettati dall'art. 43 cod. pen. e dall'art. 2229 cod. civ. (Sez. 1, 16 marzo 2004, nr. 22712, confl. comp. in proc. Cora, Rv. 228511). Ciò posto, la fattispecie in esame concerne l'imputazione per imprudenza, impe- rizia o negligenza di un sanitario nell'ambito di un'attività professionale qualificata, connotata dalla prevalenza dell'elemento intellettuale della conoscenza della patolo- gia dalla quale il paziente risultava affetto e della scelta della terapia da sommini- strare. L'applicazione degli elettrodi dell'apparecchio stimolatore da parte del Raiconi al Rigoli concerne una delle tipiche manifestazioni di esercizio della professione sanitaria di fisioterapista. Le disposizioni di cui agli artt. 2229 e 2231, comma primo, cod. civ. non preve- dono che, per qualificare una certa attività lavorativa come professione intellettuale occorra la gia previsione un albo.Il D.M. 14 settembre 1994, n. 741 aveva descritto il fisioterapista come l'opera- tore sanitario che svolge in via autonoma gli interventi di prevenzione, cura e riabili- tazione e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie e tale figura pro- fessionale era riconosciuta anche da altre normative, quali la L. 10 agosto 2000, n. 251, la L. 10 febbraio 2006, n. 43 e il d. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. Non può soste- nersi che l'attività di fisioterapista abbia assunto natura professionale solo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino di tale materia di cui alla I. 11 gennaio 2018, n. 3 (legge Lorenzin) e alla I. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli). La competenza a procedere, quindi, spettava al Tribunale in composizione mo- nocratica e non al Giudice di Pace. Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso. 2. Per tali ragioni e stante l'intervenuta prescrizione del reato contestato, la sen- tenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la rego- lamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di l
Sentenza Cassazione n. 30788/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris