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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 48171/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05SFU84 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 9/12/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo resa in data 9/07/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai [OSCURATO:REA] e 648 cod. pen.

Avverso la sentenza ha proposto l'imputato per i seguenti motivi: -vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità anche con riferimento al rigetto dell'eccepita nullità dell'ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta di esaminare il fratello del ricorrente; -vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità di due diverse ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale perché i militari all'interno dell'autovettura erano in due; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta applicazione della recidiva in virtù dei soli precedenti penali; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena complessiva; -in data 10 ottobre 2022 è pervenuta una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'ammissibilità del ricorso.

Ritenuto che la censura circa il rigetto dell'eccezione della nullità dell'ordinanza con la quale è stata revocata la disposta audizione del teste ammesso in sede di giudizio abbreviato e circa il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondata, ciò in quanto il la Corte territoriale ha dato adeguato conto della scelta delle ragioni per le quali l'audizione del fratello dell'imputato non era assolutamente necessaria e tale conclusione, congruamente motivata, non è sindacabile in questa sede (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez.

U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391).

Considerato che le doglianze oggetto dei motivi di ricorso nei quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, anche quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, reiterativi delle medesime censure già dedotte in appello, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate.

La Corte territoriale, infatti, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, con i riferimenti alle condizioni del mezzo, alla condotta tenuta dal ricorrente allorché ha visto l'autovettura dei Carabinieri, alle modalità spericolate di guida e all'abbandono del mezzo in corsa, ha dato adeguato conto dell'esistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati (cfr. Sez. 6, n. 7195 del 08/02/2013, Sema, Rv. 254721 - 01 con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen e Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.); considerato che la censura in ordine alla configurabilità di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale è manifestamente infondata in quanto: "in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio" (così, da ultimo, Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); ritenuto che la censura con la quale si insite per il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 secondo comma cod. pen., anche facendo riferimento al solo valore dell'autocarro, è manifestamente infondata (cfr. comunque pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che i motivi con cui si censura il trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, di l'applicazione della recidiva e determinazione della pena sono privi di specificità poiché, anche in considerazione dell'estrema genericità dei motivi di appello sul punto, sono meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha richiamato il giudizio reso dal primo giudice e pag. 7 nel quale ha dato conto della atto dei precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato e della maggiore pericolosità così dimostrata cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05SFU84 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa in data 9/12/2021, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bergamo resa in data 9/07/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai [OSCURATO:REA] e 648 cod. pen. Avverso la sentenza ha proposto l'imputato per i seguenti motivi: -vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità anche con riferimento al rigetto dell'eccepita nullità dell'ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta di esaminare il fratello del ricorrente; -vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione; -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità di due diverse ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale perché i militari all'interno dell'autovettura erano in due; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen.; -violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta applicazione della recidiva in virtù dei soli precedenti penali; -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena complessiva; -in data 10 ottobre 2022 è pervenuta una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'ammissibilità del ricorso. Ritenuto che la censura circa il rigetto dell'eccezione della nullità dell'ordinanza con la quale è stata revocata la disposta audizione del teste ammesso in sede di giudizio abbreviato e circa il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente infondata, ciò in quanto il la Corte territoriale ha dato adeguato conto della scelta delle ragioni per le quali l'audizione del fratello dell'imputato non era assolutamente necessaria e tale conclusione, congruamente motivata, non è sindacabile in questa sede (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27511401; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). Considerato che le doglianze oggetto dei motivi di ricorso nei quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, anche quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, reiterativi delle medesime censure già dedotte in appello, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, con i riferimenti alle condizioni del mezzo, alla condotta tenuta dal ricorrente allorché ha visto l'autovettura dei Carabinieri, alle modalità spericolate di guida e all'abbandono del mezzo in corsa, ha dato adeguato conto dell'esistenza degli elementi costitutivi di entrambi i reati contestati (cfr. Sez. 6, n. 7195 del 08/02/2013, Sema, Rv. 254721 - 01 con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen e Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265 in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.); considerato che la censura in ordine alla configurabilità di una pluralità di reati di resistenza a pubblico ufficiale è manifestamente infondata in quanto: "in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio" (così, da ultimo, Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); ritenuto che la censura con la quale si insite per il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648 secondo comma cod. pen., anche facendo riferimento al solo valore dell'autocarro, è manifestamente infondata (cfr. comunque pag. 4 della sentenza impugnata); considerato che i motivi con cui si censura il trattamento sanzionatorio in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, di l'applicazione della recidiva e determinazione della pena sono privi di specificità poiché, anche in considerazione dell'estrema genericità dei motivi di appello sul punto, sono meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con correnti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha richiamato il giudizio reso dal primo giudice e pag. 7 nel quale ha dato conto della atto dei precedenti penali specifici di cui è gravato l'imputato e della maggiore pericolosità così dimostrata cfr. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419; Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 48171/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris