CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12796/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo alla sussistenza del reato è manifestamente infondato in ragione di quanto esplicitato dalla Corte a pag. 4 con opportuni richiami normativi e la precisazione che trattasi di condotta aggravata dalla recidiva; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la Corte ha offerto congrua motivazione immune da vizi logico-giuridici in ordine al profilo della responsabilità e che il ricorso si profila inammissibile per aspecificità; ritenuto che il ricorrente vendeva le sigarette di contrabbando per strada, così integrando il reato di cui all'art. 474 cod.pen. secondo l'ineccepibile ricostruzione della Corte; che il reato presupposto alla ricettazione contestata, secondo quanto precisato dalla Corte sulla contraffazione dei beni, è quello di cui all'art. 473 cod.pen. sicché quanto dedotto dal ricorrente è fuorviante oltre che generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]