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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 18812/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, essendo affidato a un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e volti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti di prova.

La Corte d'appello di Ancona, con motivazione lineare e tale da rendere conto del percorso logico che il giudice ha seguito nel valutare le fonti probatorie a sua disposizione, ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina suddivisa in dosi e per aver ceduto una dose della medesima sostanza.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la deposizione testimoniale del verbalizzante non fosse lacunosa, poiché il maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA] aveva notato con chiarezza la consegna di un involucro da [OSCURATO:PERSONA] a C:ostantini [OSCURATO:PERSONA], il quale, poco prima di essere bloccato dagli inquirenti, aveva gettato a terra quanto ricevuto.

Peraltro, l'imputato era stato trovato in possesso di altre otto dosi di eroina e di una somma di denaro pari a 110 euro (ritenuta dal giudice di merito esorbitante, tenuto conto delle condizioni economiche del soggetto) e tale ultima circostanza è stata ritenuta dalla Corte d'appello dimostrativa della avvenuta traditio di somma di denaro dal Costantini al Borbotti, e, come logica conseguenza, della attività di cessione a terzi di sostanza stupefacente cui sarebbe stato dedito l'imputato.

Peraltro, a ulteriore conferma dello svolgimento della attività di spaccio da parte del Borbotti, era stato ritrovato nella sua abitazione il tipico armamentario per la lavorazione della droga al fine di dividerla in dosi da destinare allo smercio.

A fronte di una ricostruzione così attenta e analitica, del tutto idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze già disattese dalla Corte d'appello, riferite in particolare alla mancanza di prova circa l'avvenuta cessione della dose di sostanza stupefacente e la conseguente traditio della somma di denaro, oltre che alla presunta contraddittorietà delle testimonianze assunte nel corso del procedimento e alla mera custodia della sostanza che deteneva (pari a 8 dosi).

Si tratta di censure generiche, disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata e che, peraltro, non tengono conto del fatto che il giudice di legittimità non ha alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o di verificare se i risultati delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.

Ritenuto che il ricorso deve, per questi motivi, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato, essendo affidato a un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e volti a prefigurare una lettura alternativa delle fonti di prova. La Corte d'appello di Ancona, con motivazione lineare e tale da rendere conto del percorso logico che il giudice ha seguito nel valutare le fonti probatorie a sua disposizione, ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina suddivisa in dosi e per aver ceduto una dose della medesima sostanza. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la deposizione testimoniale del verbalizzante non fosse lacunosa, poiché il maresciallo dei [OSCURATO:PERSONA] aveva notato con chiarezza la consegna di un involucro da [OSCURATO:PERSONA] a C:ostantini [OSCURATO:PERSONA], il quale, poco prima di essere bloccato dagli inquirenti, aveva gettato a terra quanto ricevuto. Peraltro, l'imputato era stato trovato in possesso di altre otto dosi di eroina e di una somma di denaro pari a 110 euro (ritenuta dal giudice di merito esorbitante, tenuto conto delle condizioni economiche del soggetto) e tale ultima circostanza è stata ritenuta dalla Corte d'appello dimostrativa della avvenuta traditio di somma di denaro dal Costantini al Borbotti, e, come logica conseguenza, della attività di cessione a terzi di sostanza stupefacente cui sarebbe stato dedito l'imputato. Peraltro, a ulteriore conferma dello svolgimento della attività di spaccio da parte del Borbotti, era stato ritrovato nella sua abitazione il tipico armamentario per la lavorazione della droga al fine di dividerla in dosi da destinare allo smercio. A fronte di una ricostruzione così attenta e analitica, del tutto idonea a sorreggere l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato, il ricorrente ha riproposto le medesime doglianze già disattese dalla Corte d'appello, riferite in particolare alla mancanza di prova circa l'avvenuta cessione della dose di sostanza stupefacente e la conseguente traditio della somma di denaro, oltre che alla presunta contraddittorietà delle testimonianze assunte nel corso del procedimento e alla mera custodia della sostanza che deteneva (pari a 8 dosi). Si tratta di censure generiche, disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata e che, peraltro, non tengono conto del fatto che il giudice di legittimità non ha alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o di verificare se i risultati delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Ritenuto che il ricorso deve, per questi motivi, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 18812/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris