CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 000WZMO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 497 bis, 477 e 482 e c.p.; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi di motivazione in relazione alla mancata considerazione di un'ipotesi di reato impossibile nel caso di specie, prevista dall'art. 49, comma secondo, c.p. per essersi trattato di falso cd. grossolano, è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata dalla Corte d'appello, ove era stata proposta in termini identici. La sentenza impugnata ha affermato che la falsità dell'atto non avrebbe potuto essere rilevata da soggetto privo di esperienza e, quindi, correttamente ha applicato il principio secondo cui, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu ocull", riconoscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639); 3. Rilevato altresì che il medesimo motivo di ricorso contesta anche la dosimetria sanzionatoria e l'eccessività della pena, con argomenti non consentiti in sede di legittimità, poiché rivalutativi ed incidenti sul giudizio di merito, oltre che manifestamente infondati, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.