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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26779/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 aprile 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 3 marzo 2021 del Tribunale di Catanzaro resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, per il reato di cui all'art. 74, comma 1 e 2,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale, nonché con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando vizio motivazionale ed erronea applicazione di legge, ha osservato che - al fine di dimostrare la sussistenza del vincolo associativo - era stato fatto richiamo a continui contatti dell'imputato con gli altri sodali e, più in genere, alla cura di aspetti logistici ed organizzativi, ma siffatti elementi concernevano solamente il tentativo di importazione di 565 chilogrammi di hashish il 5 settembre 2000 dalla Spagna, bloccato in Estepona, e la tentata importazione di 2550 chilogrammi di hashish il 7 ottobre 2000 a bordo dell'imbarcazione Reef

1. In tal senso poteva dirsi che le condotte dell'imputato facevano riferimento a due episodi distinti in relazione a due distinte associazioni.

Al più poteva quindi discorrersi di un'attività di concorso in cessione o trasporto di stupefacenti, dal momento che per ritenere l'esistenza di un'associazione doveva sussistere l'interazione nell'ambito di un gruppo organizzato.

Al riguardo il coinvolgimento del Giovo nel traffico di sostanze stupefacenti non era idoneo a rappresentare l'inserimento del singolo in una struttura organizzata, e i due episodi non potevano che essere definiti come occasionali, come relazioni dirette dell'imputato con altre persone e non come rapporti all'interno di un'organizzazione strutturata.

2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha osservato che non poteva essergli attribuita la qualità di organizzatore nell'associazione, atteso che non gli era stato riconosciuto alcun ruolo di coordinamento e di gestione nelle operazioni di traffico di stupefacenti, avendo partecipato tra l'altro a due soli episodi di trasporto di sostanze, sì che il contributo era stato sporadico ed in contatto altresì con persone diverse.

2.3. Col terzo motivo infine è stata censurata la mancata motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche non nella misura massima di un terzo, all'evidenza essendo stato solamente privilegiato il più semplice calcolo per multipli di "5".

In tal modo la pena base di anni venti di reclusione era stata infatti ridotta ad anni quindici a norma dell'art. 62 -bis cod. pen., con successiva riduzione ad anni dieci per la scelta del rito.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.4.1.

Per quanto riguarda il primo motivo di censura, è anzitutto nozione comune che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult.

Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250).

4.1.1. Ciò posto, quanto al rapporto tra il Giovo e la pretesa associazione dedita al traffico di stupefacenti, vero è che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

A questo proposito, è già stato ricordato che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207).

Laddove in effetti la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478).

I Giudici del merito hanno invero dato atto dell'esistenza di detti requisiti proprio in ragione dell'esame delle condotte riferibili all'odierno ricorrente, chiamato ad assicurare - in raccordo con i vertici del sodalizio - cospicui movimenti di stupefacente avvalendosi di contatti e di non secondarie strutture pertinenziali (immobili in locazione, imbarcazioni, ecc.), nonché fornendo, nei limiti del possibile, assistenza agli associati invero ristretti, a seguito del traumatico fallimento delle importazioni di stupefacente dal Marocco via Spagna.

In tal senso il percorso argomentativo si presenta coerente, adeguato, e non manifestamente illogico.A questo proposito, infatti, non sussiste istituzionalmente, per il giudice di legittimità, la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d.

«travisamento della prova», purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

Tutto ciò permanendo invece la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ad es.

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

4.1.2. Alla stregua delle consolidate osservazioni che precedono, le risultanze somministrate dai Giudici del merito - in relazione a ripartizione di compiti tra gli associati e stabilità di contatti, a capacità di riorganizzazione del sodalizio siccome individuato ovvero a disponibilità alla mutua assistenza - appaiono pertanto non manifestamente illogiche.

In definitiva parte ricorrente ha insistito proprio per una rilettura delle acquisizioni processuali, limitandosi a sostenere che la lettura del materiale istruttorio avrebbe dovuto condurre a differenti risultati rispetto a quanto invece ritenuto dal Tribunale e quindi dalla Corte territoriale.

4.2. In relazione al secondo profilo di impugnazione, e richiamate per quanto di rilievo le osservazioni già svolte sub 4.1., è stato ricordato che, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736).

Altrimenti detto, la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256).

In proposito, già la Corte territoriale si è richiamata ai rilievi svolti dal primo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha appunto dato conto degli apporti organizzativi recati dall'odierno ricorrente, degli ausili logistici, nonché della predisposizione dei servizi - poi sfumati in conseguenza del fallimento delle rispettive operazioni di importazione - per il trasporto di tonnellate di stupefacente nel Paese.

Né, per vero e contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'apporto e l'attività del Giovo si erano limitati - secondo i Giudici del merito - alle due maggiori operazioni, peraltro non concluse secondo i desiderata dei trafficanti.

Il Tribunale ha anche ricordato infatti tanto l'interessamento dell'odierno ricorrente per fare rientrare in patria un cittadino marocchino, coinvolto in un'altra operazione di importazione di stupefacenti cui il Giovo era rimasto estraneo, quanto il procacciamento di timbri fasulli di Amministrazioni comunali piemontesi, al fine di successivi illeciti utilizzi; quanto infine l'opera prestata per organizzare la difesa di altro associato arrestato.

D'altronde non può negarsi che l'aspetto organizzativo, nel quadro di attività complesse (tese alla realizzazione di illeciti che travalicavano i confini interni ed anzi si dipanavano in più Stati non solo europei), assumesse speciale e rilevante importanza, ancorché non necessariamente attribuita ai componenti apicali.

4.3. Fondato è invece l'ultimo motivo di ricorso.

Vero è, infatti, che in primo grado il Tribunale ebbe a riconoscere all'odierno ricorrente le attenuanti generiche senza ulteriore specificazione, "tenendo conto del comportamento processuale dell'imputato".

In tal senso, partendo da una pena base di anni venti di reclusione, "previa riduzione di pena" per le attenuanti generiche il trattamento sanzionatorio fu conteggiato in quindici anni (con la riduzione in effetti di un quarto, e non di un terzo), e quindi con "ulteriore riduzione di un terzo per la scelta del rito" fu determinata la pena finale di anni dieci di reclusione.

A fronte della doglianza sul punto formulata nel gravame (che aveva sottolineato l'avvenuto positivo riconoscimento del comportamento processuale, sì che ben poteva esservi riduzione piena di un terzo della dosimetria sanzionatoria), la sentenza impugnata ha sostenuto che non era stato addotto alcuno specifico elemento, peraltro osservando che lo scarto - tra riduzione operata e riduzione di un terzo - era del tutto minimo.

4.3.1. Ciò posto, e a prescindere che da anni quindici (riduzione di un quarto) si passa ad anni tredici e mesi quattro (riduzione di un terzo), e la differenza non è proprio irrilevante, la successiva riduzione di un terzo comporta la determinazione di una pena finale di anni otto mesi dieci giorni venti di reclusione.4.3.2.

Al riguardo, infatti, è stato correttamente evocato il principio in forza del quale la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475).

In specie, peraltro, il Tribunale non ebbe a specificare alcun elemento sfavorevole, tale da impedire il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro estensione massima, atteso che semplicemente ebbe a dare atto del comportamento processuale, all'evidenza ritenuto meritevole della benevolenza di cui all'art. 62-bis cod. pen..

Errata quindi si rivela la considerazione della Corte territoriale, laddove semmai incombeva al [OSCURATO:PERSONA] - che null'altro aveva dedotto al riguardo - esplicitare le ragioni del mancato riconoscimento pieno della riduzione, tenuto altresì conto che l'appellante aveva appunto richiamato la motivazione del primo [OSCURATO:PERSONA], la quale sul punto non aveva accennato ad elementi sfavorevoli.

4.3.3. In definitiva, quindi, trattandosi di mero errore nel calcolo della pena e di non corretto rigetto del motivo d'appello, questa Corte può direttamente provvedere in proposito non essendovi margini di discrezionalità, in tal modo annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in anni otto mesi dieci e giorni venti di reclusione in esito alla doppia riduzione del terzo rispetto alla pena base di anni venti di reclusione.

5. L'infondatezza dei residui motivi di impugnazione comporta invece il rigetto del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dosimetria della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 aprile 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 3 marzo 2021 del Tribunale di Catanzaro resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, riconosciute le attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito, per il reato di cui all'art. 74, comma 1 e 2,d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale, nonché con confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, invocando vizio motivazionale ed erronea applicazione di legge, ha osservato che - al fine di dimostrare la sussistenza del vincolo associativo - era stato fatto richiamo a continui contatti dell'imputato con gli altri sodali e, più in genere, alla cura di aspetti logistici ed organizzativi, ma siffatti elementi concernevano solamente il tentativo di importazione di 565 chilogrammi di hashish il 5 settembre 2000 dalla Spagna, bloccato in Estepona, e la tentata importazione di 2550 chilogrammi di hashish il 7 ottobre 2000 a bordo dell'imbarcazione Reef 1. In tal senso poteva dirsi che le condotte dell'imputato facevano riferimento a due episodi distinti in relazione a due distinte associazioni. Al più poteva quindi discorrersi di un'attività di concorso in cessione o trasporto di stupefacenti, dal momento che per ritenere l'esistenza di un'associazione doveva sussistere l'interazione nell'ambito di un gruppo organizzato. Al riguardo il coinvolgimento del Giovo nel traffico di sostanze stupefacenti non era idoneo a rappresentare l'inserimento del singolo in una struttura organizzata, e i due episodi non potevano che essere definiti come occasionali, come relazioni dirette dell'imputato con altre persone e non come rapporti all'interno di un'organizzazione strutturata. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha osservato che non poteva essergli attribuita la qualità di organizzatore nell'associazione, atteso che non gli era stato riconosciuto alcun ruolo di coordinamento e di gestione nelle operazioni di traffico di stupefacenti, avendo partecipato tra l'altro a due soli episodi di trasporto di sostanze, sì che il contributo era stato sporadico ed in contatto altresì con persone diverse. 2.3. Col terzo motivo infine è stata censurata la mancata motivazione circa il riconoscimento delle attenuanti generiche non nella misura massima di un terzo, all'evidenza essendo stato solamente privilegiato il più semplice calcolo per multipli di "5". In tal modo la pena base di anni venti di reclusione era stata infatti ridotta ad anni quindici a norma dell'art. 62 -bis cod. pen., con successiva riduzione ad anni dieci per la scelta del rito. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di censura, è anzitutto nozione comune che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). 4.1.1. Ciò posto, quanto al rapporto tra il Giovo e la pretesa associazione dedita al traffico di stupefacenti, vero è che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). A questo proposito, è già stato ricordato che la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610; Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, dep. 2013, Barbetta, Rv. 255207). Laddove in effetti la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita (Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478). I Giudici del merito hanno invero dato atto dell'esistenza di detti requisiti proprio in ragione dell'esame delle condotte riferibili all'odierno ricorrente, chiamato ad assicurare - in raccordo con i vertici del sodalizio - cospicui movimenti di stupefacente avvalendosi di contatti e di non secondarie strutture pertinenziali (immobili in locazione, imbarcazioni, ecc.), nonché fornendo, nei limiti del possibile, assistenza agli associati invero ristretti, a seguito del traumatico fallimento delle importazioni di stupefacente dal Marocco via Spagna. In tal senso il percorso argomentativo si presenta coerente, adeguato, e non manifestamente illogico.A questo proposito, infatti, non sussiste istituzionalmente, per il giudice di legittimità, la possibilità di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova», purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Tutto ciò permanendo invece la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ad es. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 4.1.2. Alla stregua delle consolidate osservazioni che precedono, le risultanze somministrate dai Giudici del merito - in relazione a ripartizione di compiti tra gli associati e stabilità di contatti, a capacità di riorganizzazione del sodalizio siccome individuato ovvero a disponibilità alla mutua assistenza - appaiono pertanto non manifestamente illogiche. In definitiva parte ricorrente ha insistito proprio per una rilettura delle acquisizioni processuali, limitandosi a sostenere che la lettura del materiale istruttorio avrebbe dovuto condurre a differenti risultati rispetto a quanto invece ritenuto dal Tribunale e quindi dalla Corte territoriale. 4.2. In relazione al secondo profilo di impugnazione, e richiamate per quanto di rilievo le osservazioni già svolte sub 4.1., è stato ricordato che, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Careddu, Rv. 281736). Altrimenti detto, la qualifica di organizzatore in un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256). In proposito, già la Corte territoriale si è richiamata ai rilievi svolti dal primo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha appunto dato conto degli apporti organizzativi recati dall'odierno ricorrente, degli ausili logistici, nonché della predisposizione dei servizi - poi sfumati in conseguenza del fallimento delle rispettive operazioni di importazione - per il trasporto di tonnellate di stupefacente nel Paese. Né, per vero e contrariamente ai rilievi del ricorrente, l'apporto e l'attività del Giovo si erano limitati - secondo i Giudici del merito - alle due maggiori operazioni, peraltro non concluse secondo i desiderata dei trafficanti. Il Tribunale ha anche ricordato infatti tanto l'interessamento dell'odierno ricorrente per fare rientrare in patria un cittadino marocchino, coinvolto in un'altra operazione di importazione di stupefacenti cui il Giovo era rimasto estraneo, quanto il procacciamento di timbri fasulli di Amministrazioni comunali piemontesi, al fine di successivi illeciti utilizzi; quanto infine l'opera prestata per organizzare la difesa di altro associato arrestato. D'altronde non può negarsi che l'aspetto organizzativo, nel quadro di attività complesse (tese alla realizzazione di illeciti che travalicavano i confini interni ed anzi si dipanavano in più Stati non solo europei), assumesse speciale e rilevante importanza, ancorché non necessariamente attribuita ai componenti apicali. 4.3. Fondato è invece l'ultimo motivo di ricorso. Vero è, infatti, che in primo grado il Tribunale ebbe a riconoscere all'odierno ricorrente le attenuanti generiche senza ulteriore specificazione, "tenendo conto del comportamento processuale dell'imputato". In tal senso, partendo da una pena base di anni venti di reclusione, "previa riduzione di pena" per le attenuanti generiche il trattamento sanzionatorio fu conteggiato in quindici anni (con la riduzione in effetti di un quarto, e non di un terzo), e quindi con "ulteriore riduzione di un terzo per la scelta del rito" fu determinata la pena finale di anni dieci di reclusione. A fronte della doglianza sul punto formulata nel gravame (che aveva sottolineato l'avvenuto positivo riconoscimento del comportamento processuale, sì che ben poteva esservi riduzione piena di un terzo della dosimetria sanzionatoria), la sentenza impugnata ha sostenuto che non era stato addotto alcuno specifico elemento, peraltro osservando che lo scarto - tra riduzione operata e riduzione di un terzo - era del tutto minimo. 4.3.1. Ciò posto, e a prescindere che da anni quindici (riduzione di un quarto) si passa ad anni tredici e mesi quattro (riduzione di un terzo), e la differenza non è proprio irrilevante, la successiva riduzione di un terzo comporta la determinazione di una pena finale di anni otto mesi dieci giorni venti di reclusione.4.3.2. Al riguardo, infatti, è stato correttamente evocato il principio in forza del quale la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475). In specie, peraltro, il Tribunale non ebbe a specificare alcun elemento sfavorevole, tale da impedire il riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro estensione massima, atteso che semplicemente ebbe a dare atto del comportamento processuale, all'evidenza ritenuto meritevole della benevolenza di cui all'art. 62-bis cod. pen.. Errata quindi si rivela la considerazione della Corte territoriale, laddove semmai incombeva al [OSCURATO:PERSONA] - che null'altro aveva dedotto al riguardo - esplicitare le ragioni del mancato riconoscimento pieno della riduzione, tenuto altresì conto che l'appellante aveva appunto richiamato la motivazione del primo [OSCURATO:PERSONA], la quale sul punto non aveva accennato ad elementi sfavorevoli. 4.3.3. In definitiva, quindi, trattandosi di mero errore nel calcolo della pena e di non corretto rigetto del motivo d'appello, questa Corte può direttamente provvedere in proposito non essendovi margini di discrezionalità, in tal modo annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato in anni otto mesi dieci e giorni venti di reclusione in esito alla doppia riduzione del terzo rispetto alla pena base di anni venti di reclusione. 5. L'infondatezza dei residui motivi di impugnazione comporta invece il rigetto del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dosimetria della
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