CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47054/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna — con rito abbreviato per il reato di tentato furto pluriaggravato. Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di norme processuali e vizio di motivazione - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata; invero la Corte di Appello ha adeguatamente spiegato che l'obiettivo del furto non era solo la plafoniera, ma un consistente quantitativo di materiale elettrico tale da escludere il carattere irrisorio del danno. A questo ricluardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena deducendo l'eccessività del trattamento sanzionatorio- è generico per indeterminatezza giacché il ricorrente non ha indicato le ragioni per cui la pena inflitta non debba ritenersi congrua, dal momento che la portata delle aggravanti e della recidiva è stata elisa dal giudizio di comparazione e che la sanzione è prossima al limite edittale minimo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i